Ufficio Metrico e Metrologia Legale

Verifica Periodica Strumenti di Misura

La verificazione periodica accerta che gli strumenti metrici conservino nel tempo la loro affidabilità metrologica e non abbiano subito alterazioni dei sigilli legali.

L’attività è disciplinata dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, che regolamenta la periodicità di verificazione degli strument in in uso con "funzioni di misura legale", cioè la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.

Gli strumenti devono essere sottoposti alla verificazione secondo la periodicità indicata nella seguente tabella:

TIPO DI STRUMENTO

PERIODICITA’ DELLA VERIFICAZIONE

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
Altre tipologie di strumenti: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell’acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni

Contatori del gas

A pareti deformabili: 16 anni
A turbina e rotoidi: 10 anni
Altre tecnologie: 8 anni

Dispositivi di conversione del volume Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici: 18 anni Statici:
- bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni
- media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni

Contatori di calore

portata Qp fino a 3 m³/h
- con sensore di flusso meccanico: 6 anni
- con sensore di flusso statico: 9 anni portata Qp superiore a 3 m³/h
- con sensore di flusso meccanico: 5 anni
- con sensore di flusso statico: 8 anni

Indicatori di livello 2 anni
Tassametri 2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

Il Decreto 21 aprile 2017, n. 93 definisce la figura di "TITOLARE DELLO STRUMENTO" che è "la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura"

ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

La verificazione periodica viene eseguita da Organismi accreditati che abbiano presentato apposita SCIA all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e che sono conformi ai requisiti definiti nel DM 21/04/2017 n. 93.

Gli elenchi dei soggetti accreditati sono pubblicati al seguente link: Elenco degli Organismi presenti sul territorio nazionale

L’esito positivo della verificazione, è attestato mediante apposizione sullo strumento di una targhetta autoadesiva di dimensioni normalizzate, distruttibile con la rimozione e riportante la data di scadenza.

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI:

  • comunicare la data di inizio o fine utilizzo dello strumento alla Camera di commercio entro 30 giorni dalla sua messa in servizio o dismissione (modulistica);
  • richiedere la prima e le successive verificazioni periodiche secondo le cadenze stabilite dall'art. 4 c.3 del D.M. 93/2017 (periodicità di verificazione), a seguito della naturale scadenza o della riparazione degli strumenti che comporti la rimozione di sigilli legali;
  • curare l’integrità del contrassegno e dei sigilli legali e provvisori applicati dal riparatore (riparazione degli strumenti in uso);
  • conservare i libretti metrologici e l'eventuale documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento degli strumenti non utilizzarli se palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

 

Gli strumenti metrici devono essere dotati di LIBRETTO METROLOGICO in cui vanno annotate da parte dei vari operatori (laboratori, manutentori, organi di controllo,..) tutte le operazioni di verifica e manutenzione effettuate. 

La verificazione periodica viene eseguita da Organismi accreditati che abbiano presentato apposita SCIA all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e che sono conformi ai requisiti definiti nel DM 21/4/2017 n. 93.

Sul sito ufficiale di Unioncamere è pubblicato l'elenco di tutti gli organismi idonei raggruppati in base alla categoria di strumento per cui sono abilitati.

PROCEDURA PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA
 
Per la verificazione periodica bisogna seguire la seguente procedura:
  • il Titolare metrico, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del proprio strumento, deve rivolgersi ad un organismo di verifica, incaricandolo formalmente dell'esecuzione della verifica, e concordare con questo la data del controllo rispettando la tempistica prevista;
  • L’organismo esegue la verifica entro 45 giorni dall'incarico;
  • alla fine delle operazioni l’organismo annota la verifica eseguita ed il suo esito sul libretto metrologico in dotazione allo strumento. Nel caso in cui lo strumento non fosse ancora dotato di libretto metrologico deve consegnarne uno nuovo, senza oneri aggiuntivi, al Titolare;
  • se il controllo ha esito positivo viene applicata sullo strumento un contrassegno di colore VERDE che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verifica;
  • se il controllo ha esito negativo viene applicata un contrassegno di colore ROSSO di ESITO NEGATIVO e lo strumento viene posto fuori uso. In questo caso:
    - l'utente fa riparare lo strumento da un riparatore;
    - il riparatore annota l'intervento e la sua descrizione sul libretto metrologico;
    - Il Titolare dello strumento richiede una  nuova verifica periodica;
    - lo strumento può essere rimesso in servizio una volta incaricato l’organismo per la nuova verifica e a condizione che il riparatore abbia apposto i sigilli provvisori che lo identificano e rimosso l'eventuale contrassegno di esito negativo presente sullo strumento.

Nel caso in cui la strumentazione, all'interno del periodo di validità della verifica, dovesse subire una riparazione che comporti la rimozione dei sigilli metrici, la validità del conttassegno viene a decadere. In questo caso deve essere seguita la medesima procedura del caso di verifica con esito negativo:
- il Titolare metrico fa riparare lo strumento per rimediare ad un guasto o malfunzionamento da un riparatore;
- il riparatore annota l'intervento e la sua descrizione sul libretto metrologico; nel caso in cui il libretto metrologico non sia stato ancora rilasciato, il riparatore compila una dichiarazione in cui descrive la riparazione effettuata e il numero dei sigilli asportati; tali informazioni sarano riportati nel libretto metrologico dal soggetto che per primo eseguirà la verifica. Copia di tale dichiarazione viene rilasciata al titolare metrico e, sempre a cura del riparatore, va inviata alla Camera di Commercio;
- il Titolare dello strumento, entro 10 giorni lavorativi dalla data della riparazione,  richiede ad un Organismo una  nuova verifica periodica;
- lo strumento può essere rimesso in servizio una volta incaricato l’Organismo per la nuova verifica e a condizione che il riparatore abbia apposto i sigilli provvisori che lo identificano.

Le tariffe per l’accertamento della conformità degli strumenti di misura sono sate stabilite in base alle linee guida predisposte da Unioncamere nazionale e dal D.M. 7/12/2006 e successivamente adottate con provvedimento di questa Camera.

Gli importi tengono conto delle seguenti voci di costo:

  • costo unitario dell'accertamento per numero di strumenti verificati;
  • costo del trasferimento del personale;
  • eventuale costo di trasporto degli strumenti campione da parte dell'ufficio metrico

 

e sono distinti secondo due macro categorie di strumenti:

Principale normativa di riferimento:

  • D.M. n. 182 del 28/03/2000 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio"
  • D.M. 7/12/2006 "Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura"

Per richiedere la verifica degli strumenti presso il luogo di esercizio, l'utente dovrà compilare l'apposito modello ed inviarlo all'Uffico Metrico della Camera della Provincia ove ha sede l'attività.

26/02/2024
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