Autoriparatori

La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di una attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell'istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese o all'Albo Artigiani.
Pertanto NON POSSONO ESSERE RILASCIATI PARERI PREVENTIVI in merito al possesso dei requisiti tecnico professionali, in quanto gli stessi sono oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati, in base alla compilazione della relativa SCIA.

Con Legge 224/2012 le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto sono state accorpate nella nuova sezione della meccatronica

PROROGA TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE ATTIVITA' DI MECCATRONICA

 A seguito dell’entrata in vigore dal 28 febbraio 2023 della Legge 24 febbraio 2023 n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative - le imprese abilitate solo ad una delle attività di meccanica-motoristica e/o elettrauto ed iscritte con tale abilitazione al Registro Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, dovranno regolarizzarsi ed iscriversi nella sezione della Meccatronica entro undici anni, e non più dieci, dall'entrata in vigore della L. 224/2012, e quindi entro il 4.1.2024 anziché entro il 4.1.2023.

Modalità di regolarizzazione

Presentazione, tramite il Suap competente, di un’apposita SCIA di inizio attività di meccatronica con nomina del responsabile tecnico designato, ossia di colui che già possedeva la qualifica di Responsabile Tecnico e relativa abilitazione per una delle due sezioni meccanico-motoristica od elettrauto, allegando la relativa documentazione (attestato di superamento corso 40 ore) e, constestualmente, una pratica Comunica di aggiunta dell’attività di meccatronica ed altrettanta nomina del suddetto responsabile tecnico per l’iscrizione dei dati nel Registro delle Imprese.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE MECCATRONICA DOPO IL 5 GENNAIO 2018

Regolarizzazione per le imprese di autoriparazione

Quanto di seguito specificato si intende per le imprese già iscritte nel Registro Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane, alla data di entrata in vigore della Legge n. 2015/2017, e quindi dal 1 gennaio 2018

1. imprese già iscritte ed abilitate solo ad una delle attività di meccanica-motoristica o elettrauto

Tali imprese potranno regolarizzarsi alla sezione della meccatronica esclusivamente mediante la frequentazione con esito positivo del corsi di riqualificazione istituiti ed organizzati dalle Regioni, non essendo più riconoscibili altri requisiti quali la regolarizzazione mediante presentazione di fatture a dimostrazione degli interventi eseguiti

2. imprese già iscritte ed abilitate alle altre attività di carrozzeria e/o gommista

Tali imprese potranno essere abilitate alla sezione della meccatronica esclusivamente mediante la frequentazione con esito positivo del corsi di riqualificazione istituiti ed organizzati dalle Regioni, ottenendo in tal modo l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Iscrizione di nuove imprese

In base alle disposizioni contenute nella Legge n. 2015/2017, dal 5 gennaio 2018 non è più consentita l’apertura di nuove imprese operanti solo in una delle precedenti ex sezioni della meccanica-motoristica od elettrauto.

È inoltre necessario che gli interessati – aspiranti nuovi responsabili tecnici – nel caso non posseggano un titolo di studio abilitante, maturino l’esperienza professionale come di seguito specificato, precisando che per imprese operanti nel settore si intendono imprese già abilitate all’attività di meccatronica, non essendo più possibile far valere l’esperienza acquisita sulla base della vecchia disciplina - come elettrauto o come meccanico-motoristico – in quanto non più applicabile:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli previsti dalla Legge n. 122/1992;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni

 

 

 

La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell'istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese o all'Albo Artigiani.
Pertanto NON POSSONO ESSERE RILASCIATI PARERI PREVENTIVI IN MATERIA.

La legge n. 122/1992 considera attività di autoriparazione "tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi".

La stessa legge precisa che "non rientrano nell'attività di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento".

L'attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla legge n. 122/1992 che hanno presentato alla Camera di Commercio della provincia di attività un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

 Tutte le imprese la cui attività interviene nella manutenzione e riparazione con sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, particolare o fisso, nonché l'installazione di impianti in veicoli e complessi di veicoli a motore (ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli compresi) adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

Gli interventi sono riconducibili alle tre sezioni di attività:

  1. Meccatronica
  2. Carrozzeria
  3. Gommista

Sono altresì assoggettate alla legge le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi (iscritte Albo di cui all'art.12, legge 6 giugno 1974 n.298) che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Non rientrano le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria, olio, dell'olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti di raffreddamento.

L'attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in possesso dei requisiti morali, professionali e personali individuati dalla legge n. 122/1992, che hanno presentato  la SCIA 122 (segnalazione certificata di inizio attività).

Requisiti morali

  • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
  • non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 della legge n. 122/92

 

Requisiti professionali

E' sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati:

  • aver esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni
  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni
  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività
  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94).

Non è riconosciuta dalla legge la preposizione alla gestione tecnica di un consulente o professionista esterno.

Nella Sezione "Documenti" è scaricabile la scheda di valutazione dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico, che consente di eseguire in autonomia tale preventiva valutazione

 

  • Legge 05/02/1992 n. 122
  • Legge 11/12/2012 n. 224
  • D.P.R. 18/04/1994 n. 387
  • Legge 05/01/1996 n. 25 (art.5 e 6)
  • Legge 26/09/1996 n. 507
  • D.P.R. 14/12/1999 n.558 (art.10) 
  • Circolare Ministero industria n.3502/C del 05/12/2000
28/02/2023
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