Commercio ingrosso


 

DEFINIZIONE

Il soggetto che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (all'ingrosso o al dettaglio), ad utilizzatori professionali (industriali, artigiani, professionisti) o ad utilizzatori in grande (comunità, ospedali, enti pubblici, ecc.), in possesso di determinati requisiti.

 

REQUISITI RICHIESTI

Dal 14 settembre 2012 (entrata in vigore del D.Lgs. 147/2012) l'esercizio dell'attivittà di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

 

Requisiti morali (art. 71, commi 1, 3, 4, 5 d.lgs. 59/2010)

Non possono esercitare l´attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;  

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

 

Il divieto di esercizio dell'attivita', nei casi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f),  permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (normativa antimafia), esclusi i conviventi. In caso di impresa individuale i requisiti stessi devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale. (vedi Documenti)

 

 

La Comunicazione di Inizio Attività di commercio all'ingrosso deve essere presentata alla CCIAA territorialmente competente insieme ai modelli S5, UL, I1, I2, a seconda dei casi, compilati negli appositi riquadri.

Le imprese individuali e le società che presentano al Registro Imprese una denuncia telematica relativa all'attività economica di commercio all'ingrosso, sia di avvio che di cessazione della stessa, devono contestualmente provvedere ad assolvere l'adempimento nei confronti del SUAP utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it ed allegando la relativa comunicazione come previsto dalla tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 che si riporta di seguito:

 COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE

  • Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento, Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), non superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria);

  • Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi)

  • Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per subingressso più SCIA per notifica sanitaria)

  • Cessazione dell'attività: COMUNICAZIONE

 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE

  • Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento, Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), non superiore a 400 mq: COMUNICAZIONE

  • Apertura, Trasferimento di sede, Ampliamento in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: SCIA UNICA (Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi)

  • Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq: COMUNICAZIONE per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi

  • Cessazione dell'attività: COMUNICAZIONE

Per la predisposizione dell'adempimento SUAP si rimanda all'apposito portale www.impresainungiorno.gov.it.

  • D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
  • Circolare Min. Industria n. 3465/c del 25/05/1999
  • Circolare Min. Industria n. 3467/c del 28/05/1999
  • D.lgs.26 marzo 2010 n. 59
  • D.Lgs. n. 222/2016
  • D.lgs. 147/2012
31/08/2022
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