COVID-19: Quello che le imprese devono sapere

Brevetti e marchi: Sospensione di tutti i termini procedimenti amministrativi ed estensione validità atti in scadenza

Con l'entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "cura Italia") è stata disposta, all'articolo 103, comma 1, la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 103 stabilisce inoltre che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

Per i procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, tale disposizione amplia la sospensione già disposta con decreto direttoriale 11 marzo 2020, sia dal punto di vista temporale in quanto estesa al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, sia dal punto di vista oggettivo, essendovi ricompresi anche i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi previsti dall'articolo 176 del Codice della proprietà industriale, per i quali la sospensione può essere prevista solo da disposizioni di natura legislativa.

Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto direttoriale 11 marzo 2020 i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.

Per effetto dell'art. 103, comma 2, inoltre, i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; resta fermo che, dopo la predetta data, è onere dell'interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo con pagamenti da eseguire entro il 30 giugno 2020.

Pertanto, per il mantenimento in vita o il rinnovo dei titoli di proprietà industriale, posto che gli stessi erano già ricompresi nel campo di applicazione del decreto direttoriale 11 marzo 2020, gli stessi ora sono soggetti alla più ampia previsione dettata dell'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Si ricorda, infine, che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.

 

 

21/12/2020
Informazioni Utili  
top