Diritto 2024

Sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si iscrivono in corso d’anno. L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (art. 3 comma 2 D.M. 359/2001). Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento.

Sono assoggettate all'obbligo del pagamento anche :

 le società iscritte al Registro Imprese che risultano ancora in fase di liquidazione;

 le società che hanno formalmente comunicato la cessazione dell’attività, conservando tuttavia l’iscrizione al Registro Imprese.     

 Il D.Lgs n. 23/2010 ha esteso l’obbligatorietà al pagamento del diritto annuale anche per i soggetti che, seppur non iscritti al Registro delle Imprese, sono iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Ammnistrative (REA); sono iscritti  i soggetti collettivi che, pur svolgendo un’attività economica, non lo fanno in forma di impresa e perciò non sono iscrivibili al Registro delle Imprese (es. associazioni, fondazioni, circoli, ecc). Per i soggetti iscritti esclusivamente al REA è previsto un diritto fisso per la sola sede.

 

Sono soggetti esonerati dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
  • le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall’anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;
  • le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

Le camere di commercio mettono a disposizione un sito internet di informazione sul diritto annuale nel quale è possibile,  utilizzando la funzione "calcola&paga",  ottenere il calcolo personalizzato del diritto annuale ed eventualmente effettuare il pagamento online. 

Il sistema, realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane, è disponibile all'indirizzo:

http://dirittoannuale.camcom.it

l'accesso è possibile senza autenticazione, è sufficiente indicare il proprio codice fiscale e la casella PEC, oppure indirizzo mail, per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di imprese che non hanno obbligo di dichiarare la pec al Registro imprese, occorrerà indicare una casella email.

 

 Imprese iscritte nella SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

Gli importi del diritto annuale 2024, presenti in tabella, sono stabiliti con la riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Entrato in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.

Il decreto è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 23/03/2023 con il numero 118 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo in data 07/04/2023 n. 372. Pubblicazione nel sito del Ministero il 17/04/2023. 

 

 

Le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro imprese sono tenute a versare un importo fisso per la sede, mentre quelle che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono aggiungere, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

 N.B. i soggetti iscritti esclusivamente al REA sono tenuti al pagamento per la sola sede.

 

Tipo di Impresa

Sede

Unità locale

Imprese individuali

53,00

11,00

Società semplici agricole

60,00

12,00

Società semplici non agricole

120,00

24,00

Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001

120,00

24,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

66,00

Soggetti iscritti solo REA (associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni religiose, ecc.)

18,00

-

 

Le misure riportate si riferiscono all'importo arrotondato all'unità di euro, secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali. Va eseguito un unico arrotondamento finale all’unità di euro

 

La camera di commercio di Venezia Rovigo è nata dall’accorpamento delle camere di commercio di Venezia e di Rovigo ed ha competenze estese ad entrambe le province. Le imprese che hanno sede o unità locali nelle province Venezia e/o di Rovigo, devono utilizzare identico codice ente: VE 

codice ente: VE

codice tributo:3850

anno di riferimento:2024

 

 

 Imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE 

Gli importi del diritto annuale 2024, sono stabiliti con la riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. E' entrato in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.

 

Il decreto è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 23/03/2023 con il numero 118 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo in data 07/04/2023 n. 372. Pubblicazione nel sito del Ministero il 1704/2023.

 

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, escluse le imprese individuali che versano in misura fissa, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo.  

Con nota n. 19230 del 03.03.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i righi del modello IRAP da cui va ricavato il fatturato ai fini della determinazione del diritto annuale.  (vedi sotto tabella riassuntiva)

 

da Euro

a Euro

Aliquote %

0

100.000

               200 (misura fissa)

100.000

250.000

0,015%

250.000

500.000

0,013%

500.000

1.000.000

0,010%

1.000.000

10.000.000

0,009%

10.000.000

35.000.000

0,005%

35.000.000

50.000.000

0,003%

50.000.000

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Si evidenzia che l'importo massimo da versare indicato nella tabella in euro 40.000, è soggetto anch'esso alla riduzione del 50% con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a euro 20.000.

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. 

 

  • L'importo dovuto dalle imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di commercio Venezia Rovigo, è pari ad euro 120 per la sede e ad euro 24 per ciascuna unità locale.
  • L'importo dovuto per ogni unità locale/sede secondaria di imprese aventi la sede principale all’estero, a favore della Camera di commercio Venezia Rovigo, nelle cui province ha sede l’unità locale o la sede secondaria, è pari ad Euro 66,00.

 

La camera di commercio di Venezia Rovigo è nata dall’accorpamento delle camere di commercio di Venezia e di Rovigo ed ha competenze estese ad entrambe le province. Le imprese che hanno sede o unità locali nelle province Venezia e/o di Rovigo, devono utilizzare identico codice ente: VE  

codice ente: VE

codice tributo:3850

anno di riferimento:2024

 

 

Riepilogo quadri Modello Irap da cui ricavare la base imponibile per il calcolo dell’importo del diritto annuale:

SOCIETA’  di    CAPITALI

Quadro IC  modello IRAP

Imprese industriali e commerciali

Quadro IC - Sezione I: rigo IC1 + rigo IC5

Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diversa da quella creditizia o finanziaria

Quadro IC - Sezione I:
rigo IC1 +
rigo IC5 + rigo IC15 della Sezione II

Banche e altri soggetti finanziari

Quadro IC - Sezione II:  rigo IC15 + rigo IC18

Imprese  di  assicurazione  

Quadro IC - Sezione III  Somma dei premi e altri proventi tecnici, cioè somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, come da  Reg. Isvap 4.4.08, n. 22

Società in regime forfettario

Quadro IC - Sezione V Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all’art. 2214 e ss del c.c.

 

SOCIETA’ di    PERSONE

Quadro  IP modello IRAP  

Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997)

Quadro  IP - Sez. I:    rigo IP1
depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore

Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997)

Quadro IP - Sezione II:
rigo  IP13   +   rigo  IP17

Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D. Lgs. N. 446/1997)

Quadro IP - Sezione II:
rigo IP13   +  rigo IP17  +  rigo  IP18

Società di persone in regime forfettario

Quadro IP - Sezione III:  rigo  IP47

Società di persone esercenti attività agricola

Quadro IP - Sezione IV:  rigo  IP52

Altri soggetti e precisazioni

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP

Soggetti non operativi ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994, che compilano il quadro IS Sezione IV: tale sezione non rileva ai fini della determinazione del fatturato

Contribuenti minimi: (art. 1 commi da 96 a 117 L. 24 dicembre 2007, n. 244) devono considerare i ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 art. 85 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) 

Consorzi Fidi: Voce M031 del proprio conto economico (oppure M030 se adottano principi contabili internazionali)

 

 

L'informativa 2024 verrà inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa comunicata al Registro delle Imprese o assegnata d'ufficio dal Registro Imprese stesso.

 

03/01/2024
Informazioni Utili  
top