Facchinaggio

 

Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

L' art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono.

La SCIA, compilata in ogni sua parte, andrà allegata alla domanda telematica di Comunicazione Unica presentata al Registro delle Imprese unitamente ai modelli S5, I1, I2 o UL. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa, pertanto, le date dovranno coincidere.

In pratica, dal 31 luglio 2010, un aspirante imprenditore può intraprendere un'attività economica soggetta a verifica dei requisiti, subito dopo aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

DAL 20 OTTOBRE 2015 LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITA' (SCIA) RELATIVA AL FACCHINAGGIO NON E' PIU' SOGGETTA ALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA - INTERPELLO N. 904-682/2015).

 

La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell'istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese o all'Albo Artigiani.

Pertanto NON POSSONO ESSERE RILASCIATI PARERI PREVENTIVI IN MATERIA.

 

E’ necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività SCIA il giorno stesso di inizio attività unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL.


Alla segnalazione deve essere, eventualmente, allegato il modello di autocertificazione (Facchinaggio Dichiarazione requisiti onorabilità) del possesso dei requisiti di onorabilità da parte del titolare ovvero legali rappresentanti (il modello è reperibile nella sezione "Documenti" di questa pagina).
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da:

  • elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione o operative da meno di due anni, per la richiesta di iscrizione in una nuova fascia di classificazione.

 

Il Registro Imprese provvederà entro il termine di 10 giorni all'iscrizione provvisoria dell'impresa, nonché alla sua iscrizione definitiva entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, previa la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'ufficio competente.

L'ufficio notifica all'impresa soltanto il mancato riconoscimento, totale o parziale, dei requisiti previsti per legge e nel caso di mancanza degli stessi dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal Registro.

 

Per imprese di Facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le attività, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito elencate:

  • Portabagagli;
  • Accompagnatori di bestiame;
  • Facchini e pesatori di mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, delle aree portuali, delle dogane e facchini generici;
  • Gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza):
  • Pulizia magazzini e piazzali;
  • Depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco;
  • Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio;
  • Selezione, cernita, insaccamento e imballaggio di carta da macero prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione;
  • Abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Si precisa che non si applica la normativa sul Facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia:

  • Spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso (Circolare M.A.P.  prot. n. 548552 del 09.03.2004);
  • Pesatori pubblici (attività disciplinata dall’art. 32 del Regio Decreto 2011/1934)

Le attività di facchinaggio possono essere esercitate solo dalle imprese che sono in possesso di determinati requisiti.

REQUISITI

Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 , contenente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, ha liberalizzato l’attività di Facchinaggio, assoggettandola esclusivamente alla presentazione presso la Camera di Commercio della sola SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e di alcuni requisiti di capacità economica-finanziaria.

L’attività in esame NON è, pertanto, più subordinata a specifici requisiti di natura tecnico-professionale
   
Requisiti di onorabilità (art. 7 del D.M. n. 221/2003)

I Requisiti devono essere posseduti dal titolare o institore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandatari di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative e sono:

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività’.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione per volume di affari al netto dell’IVA sono le seguenti:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro    
  • da 2,5  a  10 milioni di euro
  • superiore a 10 milioni di euro

L’inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento utilizzando l’apposito modello.

L’iscrizione nelle suddette fasce ha valore al fine della stipulazione dei contratti. Infatti all’impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

  • Legge  05.03.2001 n. 57
  • D.M. 30.06.2003  n. 221
  • Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3570/C del 30.12.2003
  • Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3590/C del 02.09.2005
  • Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3595/C del 13.12.2005
  • Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3597/C del 27.01.2006
  • Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3600/C del 06.04.2006
  • Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 e Legge  02.04.2007  n. 40
  • D.lgs. 147/2012
16/11/2023
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