Agenti e rappresentanti di commercio

A seguito delle numerose richieste di informazioni rispetto al programma di verifica periodica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti per le imprese esercitanti l'attività di Agente e Rappresentante di Commercio avvisiamo che, al momento, questa Camera non ha dato avvio a tali procedure.

Una volta stabiliti i termini, sarà nostra cura avvisare i soggetti interessati attraverso l’invio diretto di pec e opportune segnalazioni sui canali di comunicazione dell’Ente (Newsletter, Avvisi nel sito camerale).

Per rimanere sempre informati vi invitiamo ad iscrivervi alla Newsletter camerale (vai)

L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. 

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere attività di agente e/o rappresentante di commercio devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 204/1985 e successive modificazioni.
Nel caso di società, pertanto, devono essere in possesso dei requisiti  tutti coloro che a qualsiasi titolo (tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti, procuratori, institori, dipendenti...) svolgono l'attività per conto dell'impresa.

Il Ruolo agenti e rappresentanti di commercio e' stato soppresso dall'art. 74 del d.lgs. 26/03/2010 n. 59, in vigore dall'08/05/2010, ed è privo di valore legale dal 13 maggio 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto MSE 26/10/2011 - agenti e rappresentanti di commercio. 

Il 12 maggio 2012 e' entrato in vigore il decreto Mse 26/10/2011.
Da tale data per le segnalazioni certificate d'inizio attivita' (Scia) e per tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto e' obbligatorio utilizzare i modelli Arc allegati al decreto . La compilazione dei modelli e l'invio al registro imprese - rea della camera di commercio dovranno essere effettuati per via telematica mediante Comunica-Dire  ed in caso di possesso del requisito professionale di lavoro dipendente la pratica telematica va integrata con gli specifici modelli integrativi pubblicati nella sezione "Documenti" di questa pagina (tutta la modulistica integrativa è reperibile nel SARI).

La denuncia di inizio attività di agente e rappresentante di commercio, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e non può quindi essere retroattiva. Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e  XML) previsti dalla normativa di riferimento. Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto  dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dall'intermediario che presenta la pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa dovrĂ  presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.

In caso di Società i requisiti  richiesti dalla legge devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e da tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività per conto dell'impresa (preposti, collaboratori, dipendenti, ecc.)

I requisiti da autodichiarare nei modelli ARC per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio sono:

 MORALI:

  • non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

 PROFESSIONALI: (nel caso di requisito LAVORO allegare alla pratica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pubblicata nella scheda "Documenti" di questa pagina.

  • essere iscritto nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio (requisito valido fino al 12/05/2017, come da Decreto MSE 26/10/2011 ARC, art. 10, comma 3);
  • oppure essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui al Decreto MSE 26/10/2011-ARC, art.7 e art. 10, c.2), riservato alle persone fisiche titolari della qualifica di agente e rappresentante di commercio, non in attivitĂ . 
  • oppure essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche (elenco titoli di studio).

    In caso ti titolo di studio straniero l’interessato dovrà allegare alla SCIA la traduzione giurata in italiano del titolo ed il provvedimento finale della competente istituzione scolastica o universitaria, che dispone l’equiparazione del titolo di studio posseduto ad un titolo previsto dall’ordinamento italiano. Gli interessati potranno assumere informazioni  presso il CIMEA o gli Uffici relazioni con il pubblico del Ministero dell’istruzione (in riferimento ai titoli di scuola secondaria) e del Ministero dell’università e della ricerca (in relazione ai titoli universitari).

  • oppure  esperienza lavorativa nel settore commerciale (è compresa anche l'attivitĂ  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) di un biennio di attivitĂ , nell’ultimo quinquennio, come dipendente con qualifica almeno di concetto (1°, 2°, 3° livello del CCNL per i Dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi) e con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, o viaggiatore piazzista; o analogo inquadramento in altri CCNL (per settore Industria 6° e 7° livello, purchè con qualifica appartenente all'area commerciale); (1)
  • oppure  essere o essere stato per almeno due anni negli ultimi cinque titolare o legale rappresentante di una impresa che ha svolto o che svolge attivitĂ  di vendita (è compresa anche l'attivitĂ  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande); (1)
  • oppure di essere o essere stato due anni negli ultimi cinque, familiare coadiutore di una impresa che svolge o ha svolto attivitĂ  di vendita (è compresa anche l'attivitĂ  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande); (1)

          (1) Riconoscimento titoli esteri

  • oppure  aver frequentato con esito positivo un corso per agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (il corso può essere frequentato in una qualsiasi regione italiana). (2)

(2)  Nella città metropolitana di Venezia organizzano corsi i seguenti enti privati:
CESCOT VENETO 
ENAIP VENETO
TERSERVIZI S.r.l. - CONFCOMMERCIO
U.S.A.R.C.I. VENEZIA
VENEFORM 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Veneto cliclavoroveneto.it alla pagina cliclavoroveneto.it/corsi-riconosciuti 

 

ATTENZIONE: L'ATTIVITÀ DI PROCACCIATORE D'AFFARI NON COSTITUISCE REQUISITO PROFESSIONALE. Tale attività, pur essendo affine a quella dell’agente e rappresentante di commercio, si differenzia per la mancanza di stabilità dell’incarico quindi si deve desumere il carattere discontinuo dell’attività medesima.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese come procacciatore d'affari (per settori diversi da quello immobiliare che soggiace alle stesse norme previste per gli agenti immobiliari di cui alla legge n. 39/89) può essere richiesta esclusivamente previa produzione di almeno una lettera di incarico, contenente i dati del soggetto mandante, il prodotto/servizio oggetto della lettera d’incarico e la data di inizio del rapporto di procacciatore d'affari.
Qualora nel corso dell’istruttoria il responsabile del procedimento ravvisasse gli elementi tipici del rapporto di agenzia (a mero titolo esemplificativo, esclusività, compensi fissi, zone determinate, ecc.) l’istanza sarà sospesa e successivamente respinta per assenza della SCIA.

 INCOMPATIBILITA’ 

L’attività non può essere esercitata da chi svolga lavoro dipendente (unica eccezione il dipendente pubblico in regime di part-time non superiore al 50%), o da chi svolga attività di mediazione.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa e che intendono mantenere il requisito abilitante, devono richiedere, entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA persone fisiche, tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “ARC”.

L'iscrizione deve essere fatta presso la Camera di Commercio dove il richiedente ha la residenza.

 RICORSI

Contro il provvedimento di inibizione dell'attività, l’interessato può ricorrere al competente Ministero entro 30  giorni dall'avvenuta notifica.

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