Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Sezione contenente le informazioni previste dall'articolo 14 co. 1 bis del D.lgs. 33/2013.

Ai sensi del suddetto articolo, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito.

Il d.lgs. 219/2016 (attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ha stabilito la gratuità delle cariche, e, conseguentemente, viene data applicazione all'art. 14, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 33/2013, il quale esenta l'Amministrazione dall'obbligo di pubblicare i dati degli amministratori cui l'incarico sia stato attribuito a titolo gratuito a decorrere dall'1 Gennaio 2017 (Delibera ANAC n. 241/2017).


Sono titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo:

  • il Presidente
  • il Consiglio camerale
  • la Giunta camerale

Vedi gli Organi in carica della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

 

 

Articolo 13

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l’indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

a. predispone e delibera lo Statuto nonché tutti i regolamenti;
b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
c. nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
d. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
e. approva la relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale;
f. delibera il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
g. determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
h. svolge funzioni di controllo sull’attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
i. esprime il proprio parere su richiesta della Giunta camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d’urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
j. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

4. Nel periodo di eventuale prorogatio dell’organo consiliare fino all’insediamento del nuovo Consiglio, non è possibile l’adozione di modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti, atti di straordinaria amministrazione.

 

Articolo 20

Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

2. La Giunta camerale:
a) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, due Vice Presidenti tra i quali il Vicario e ne attribuisce le eventuali deleghe;
b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse finanziarie;
d) predispone il preventivo economico annuale, i suoi aggiornamenti ed il bilancio di esercizio e la relazione previsionale e programmatica per l’approvazione da parte del Consiglio camerale;
e) approva, inoltre, il budget direzionale e le relative variazioni come previste dalla normativa vigente;
f) delibera la partecipazione ed il recesso della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali;
g) delibera l’istituzione e la chiusura di uffici distaccati;
h) viene periodicamente informata dal Segretario Generale sulle modifiche alla struttura organizzativa;
i) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
j) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all’adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
k) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
l) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
m) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, nonché la promozione dell’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2601 codice civile;
n) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Città Metropolitana, alla Provincia, ai Comuni e agli altri enti pubblici;
o) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione dell’Ente;
p) svolge l’attività di valutazione e controllo strategico finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali. L'attività è altresì finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione;
q) provvede alla designazione e alla proposta di revoca del Segretario Generale; provvede alla nomina e alla revoca dei dirigenti;
r) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
s) provvede, su proposta del Presidente, alle nomine, alle designazioni ed alle revoche di competenza della Camera di Commercio;
t) nomina Commissioni per vari temi considerati utili e ne determina gli emolumenti;
u) determina gli standards di efficienza ed efficacia, ivi compresi quelli per la valutazione del personale dipendente;
v) determina gli obiettivi per il sistema di miglioramento continuo della Camera di Commercio.
w) adotta il regolamento interno.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio, in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

 

Articolo 24

Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l’ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell’economia locale. Della relazione è data ampia diffusione alle istituzioni pubbliche della circoscrizione mediante pubblicazione nel sito web camerale.

5. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

 

Sono organi amministrativi della Camera di Commercio di Venezia:

  • il Segretario Generale
  • i Dirigenti

 

Articolo 32

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all’attività dell’amministrazione camerale coordinando l’attività dei dirigenti ed assegna ai dirigenti i budget di spesapreventivamente definiti dalla Giunta Camerale; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.

2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.

3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d’esecuzione.

4. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

5. Il Segretario Generale può assumere la carica di Direttore delle Aziende Speciali camerali.

 

Articolo 33

Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, rispetto agli obiettivi fissati dalla Giunta.

3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.

4. I dirigenti camerali gestiscono il budget loro assegnato in ossequio alle disposizioni di legge vigenti.

5. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica

funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza

dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

6. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale,

allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti

prescelti.

7. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e

revoca degli incarichi dirigenziali.

31/01/2023
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