Cos'è il contratto di rete
Il contratto di rete può essere definito genericamente come un negozio che genera un fenomeno di aggregazione tra imprese al fine di instaurare una reciproca collaborazione per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. Si tratta in pratica di un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale.
Normativa
Il Contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
La normativa ha subìto, nel tempo, numerose modifiche. Con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente.
In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica.
Forma dell'atto e "modello standard"
La legge 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012 ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del DL n. 5/2009, stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto:
- per atto pubblico,
- per scrittura privata autenticata,
- ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standardtipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico. Il modello dovrà contenere le informazioni indicate nel comma 4 ter lettere a), b), c), d), e), f) del citato articolo 3.
Approvato il modello standard
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014 è stato pubblicato il Regolamento del Ministero della Giustizia (Decreto 10 aprile 2014 n. 122) recante la "tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro imprese".
Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07 gennaio 2015, che ha approvato le specifiche tecniche del modello standard predisposte da Infocamere è stata data piena attuazione alla nuova procedura di predisposizione del modello standard in formato XML con sottoscrizione digitale da parte dei contraenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre emanato la Circolare n. 3676/C dell'8 gennaio 2015 con la quale sono state dettate le istruzioni per l'invio del modello standard al registro imprese.
Il modello standard pertanto potrà essere trasmesso attraverso la proceduta telematica disponibile nell'apposita area del sito www.registroimprese.it; tramite la medesima procedura sarà possibile trasmettere eventuali allegati come indicato nel decreto.
Per tutte le informazioni, gli strumenti, i referimenti normativi, ecc., consultare il sito www.registroimprese.it e il portale dedicato ai contratti di rete http://contrattidirete.registroimprese.it.
Alla sezione "Gli strumenti/Rete contratto" del portale sui contratti di rete (http://contrattidirete.registroimprese.it) è possibile compilare il modulo standard di contratto di rete creando il contratto stesso nel formato previsto dalla norma (XML) e predisporre, attraverso la procedura Starweb (disponibile nel sito www.registroimprese.it), la pratica telematica di Comunicazione Unica per il deposito del modello e dell'atto al registro imprese.
Tipologie di contratto di rete
Con le modifiche introdotte con la Legge 134/2012 si possono individuare due tipologie di contratti di rete:
- contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi;
- contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi.
Contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune
Se viene costituita una rete senza costituzione del fondo patrimoniale comune e dell'organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Modalità di iscrizione
Modalità di iscrizione
Voci | Descrizioni |
---|---|
Termine | nessuno |
Legittimati | notaio, amministratore/titolare, professionista ex l. 340/00, procuratore speciale |
Modello |
per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb) |
Diritti di segreteria |
|
Bollo |
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente |
Modifiche al contratto di rete
Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.
Le modalità di iscrizione, presso il registro delle imprese dell’impresa (di “riferimento”) indicata nell’atto modificativo sono le seguenti:
Voci | Descrizioni |
---|---|
Termine | nessuno |
Legittimati | notaio, amministratore/titolare, professionista ex L. 340/00, procuratore speciale |
Modello |
per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb) |
Diritti di segreteria |
€ 90 per iscrizione delle modifiche al contratto da parte dell’impresa (di “riferimento”) indicata nell’atto modificativo (indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa stessa) |
Bollo |
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente |
Le procedure suddette, relative alle modifiche del contratto di rete, valgono anche per la cancellazione del contratto stesso.
Contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi (in alternativa alle modalità di cui sopra) nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica.
E’ previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile. Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è quello relativo al contratto di rete. Nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel registro delle imprese, il modello B riporterà i dati dell’impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete. Per il deposito si utilizza il codice atto 722 allegando il modello B utilizzabile anche per le imprese individuali e per le società di persone. L’invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line, ad esclusione delle imprese individuali che potranno avvalersi solo di Bilanci on line.
E' previsto altresì l'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri sociali, analogamente a quanto previsto per i Consorzi con attività esterna (vedi le relative istruzioni nell'apposita sezione "Bollatura Libri Sociali" del presente sito camerale).
PORTALE SUI CONTRATTI DI RETE
Il portale contrattidirete.registroimprese.it, che sostiene la nascita e lo sviluppo delle reti d'impresa in Italia, è la piattaforma realizzata da InfoCamere - la società che gestisce il patrimonio informativo delle Camere di Commercio - per offrire a imprese, associazioni, professionisti e Istituzioni gli strumenti utili e i suggerimenti per valutare la costituzione di una nuova rete ed evitare errori prima di iniziare il percorso che porta alla realizzazione di un contratto.
Il portale mette a disposizione, oltre a una descrizione semplice e intuitiva dello strumento "contratto di rete", i riferimenti normativi, la descrizione degli strumenti operativi e i passaggi necessari da seguire per fare rete, a cui si aggiunge un monitoraggio periodico mensile per analizzare dinamiche e consistenze del fenomeno nel corso del tempo. Una piattaforma on line efficace per l'innovazione e la crescita competitiva di milioni di imprese, di tutte le dimensioni, alle prese con una difficilissima congiuntura economica.