Conoscere i prodotti e la loro vigilanza

Al fine di agevolare la comprensione delle norme che disciplinano alcune tipologie di prodotti di maggiore uso quotidiano, la Camera di Commercio, attraverso questo sito, intende fornire utili e concrete informazioni sui requisiti e sulla sicurezza.

Per la tutela e l’informazione del consumatore, la normativa detta specifiche disposizioni stabilendo che i produttori o i loro rappresentanti, gli importatori ed i distributori, abbiano l’obbligo e la responsabilità di immettere sul mercato prodotti sicuri.

Qualsiasi prodotto destinato al consumatore o da questi utilizzato in condizione di normale uso, non deve presentare alcun rischio per la salute e la sicurezza delle persone, indipendentemente dal fatto che sia  usurato, rimesso a nuovo o che venga usato in maniera impropria.

Un prodotto è considerato sicuro quando rispetta:

  • le norme europee,
  • le norme nazionali,
  • le raccomandazioni della Commissione Europea,
  • i codici di buona condotta in materia di sicurezza.

Il produttore, il suo rappresentante o l'importatore è responsabile del danno cagionato dai difetti del prodotto.

Questi devono altresì fornire tutte le informazioni utili per la valutazione e la prevenzione di eventuali rischi derivanti dal suo uso.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda "Le attività di accertamento" nel menù a sinistra o ai nuovi materiali informativi predisposti da Unioncamere e dal Ministero dello Sviluppo Economico, liberamente accessibili all'indirizzo www.prodottisicuri.it


 

 

 

LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Il D.Lgs. n. 112/1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59/1997, ha originariamente conferito alle Camere di Commercio le funzioni ispettive in materia di sicurezza dei prodotti, giĂ  esercitate dagli ex Uffici Provinciali dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Oggi, nell’ambito delle funzioni e dei i compiti di competenza camerale in materia di vigilanza e controllo sui prodotti ai sensi dell’art.2, 2° comma, lettera c) della legge n. 580/1993 e ss.mm., il personale operante nel settore della Vigilanza Prodotti provvede all'accertamento delle violazioni di competenza in qualità di organo di polizia amministrativa (cfr. artt. 1, 20-2°co. e 158-2°co. d.lgs.n.112/1998) operando sia d’ufficio che su denuncia, ed è a tal fine incaricato di assume informazioni e di procede a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica e di procedere a sequestri cautelari ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n.689/1981.

Detto personale espleta in particolare funzioni di controllo e sorveglianza in materia di  Sicurezza dei prodotti  (Titolo I d.lgs n. 206/2005 Codice del Consumo – artt. 102 ss.) e provvede altresì alla vigilanza in materia di informazione sui consumi di carburante ed emissioni di CO2 delle autovetture nuove ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 84/2003, nonchè alla vigilanza sulla corretta etichettatura energetica degli elettrodomestici ai sensi dell'art.4, 1° comma del d.lgs. n. 104/2012 (per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Normativa" di questa pagina).

SETTORI DI COMPETENZA

Le attivitĂ  di accertamento della Camera di Commercio ricadono per la maggior parte in settori disciplinati da norme comunitarie, nei settori:

Ambiente

Inquinamento atmosferico veicoli a motore D.P.R. 84/2003

  • Emissione di CO2 delle autovetture nuove
  • Consumo di carburante delle autovetture nuove

Energia

Etichettatura energetica elettrodomestici ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1369  e del d.lgs. 28/6/2012 , n. 104.

Mercato interno

Sicurezza prodotti D.Lgs 206/2005, artt. 6-12 e artt. 102-113

Le direttive di armonizzazione tecnica (vecchio e nuovo approccio) la marcatura CE

  • Giocattoli D.Lgs 54/2011
  • Materiale elettrico di bassa tensione D.Lgs 86/2016
  • Dispositivi di protezione individuale D.Lgs 475/92
  • CompatibilitĂ  elettromagnetica D.Lgs 194/2007 (come modificato dal  D.Lgs.n.80-2016)
  • Etichettatura dei prodotti tessili Reg.(UE) n.1007/2011 e D.lgs. 190/2017
  • Etichettatura delle calzature Dir. 94/11 CE,  DM 11.4.1996 e D.lgs. 190/2017

MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE DA PARTE DALLA C.C.I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO 

(pubblicata ai sensi  dell’art. 14, 2° co., D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito dalla L. 4/4/2012, n. 35)

Il personale ispettivo camerale svolge le funzioni in materia di Vigilanza Prodotti in qualità di organo di polizia amministrativa ai sensi dell’art. 2 - co 2°, lett. c) della Legge n. 580/1993 e ss.mm. e dall’art. 13 della legge n.689/1981, conformemente alle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 112/1998:

  • Art. 1 - Co. 1°- “Il presente decreto legislativo disciplina (…) il conferimento di funzioni e compiti amministrativi (…) nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali (…)”
  • Art. 1 - Co. 2° - “Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche (…) le attivitĂ  connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli (…) di polizia amministrativa (…)
  • Art. 1 - Co.4° - “In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.” 
  • Art. 20 - Co.2° - “Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attivitĂ  finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformitĂ  dei prodotti (…)”
  • Art.158 - Co. 2°- “(…) gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi (…) trasferite o attribuite (…)”

I controlli condotti dal personale ispettivo camerale prersentano le seguenti caratteristiche:

1) Controlli sulla conformità alle leggi vigenti dei seguenti prodotti:

a. sicurezza dei giocattoli rispetto al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);

b.  prodotti elettrici/elettronici rispetto alla d.lgs. 19 maggio 2016, n. 86 sulla sicurezza del materiale elettrico e al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 (come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2016, n. 80) relativo alla compatibilità elettromagnetica;

c.  dispositivi di protezione individuale di prima categoria rispetto al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (come modificato dal D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17);

d.  prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza rispetto alla Parte IV Titolo I del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”; in particolare sono scelte le famiglie di prodotto oggetto delle norme tecniche i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ai sensi della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti;

e.  prodotti tessili rispetto al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, concernente le denominazione delle fibre tessili e l’etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili, e d.lgs 15 novembre 2017, n.190 limitatamente ai relativi aspetti sanzionatori;

f.  calzature rispetto alla Dir. 94/11/CE e al D.M. 11 aprile 1996, relativi all’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature, nonchè al d.lgs 15 novembre 2017, n.190 limitatamente ai relativi aspetti sanzionatori;

g.  etichettatura energetica ai sensi del Regolamento(UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017

I controlli sono, in linea di massima, eseguiti presso le imprese che commercializzano, importano o fabbricano i prodotti soggetti a vigilanza.

Le imprese oggetto di controllo vengono individuate sulla base delle categorie marceologiche riconosciute come maggiormente bisognose di attenzione sulla scorta degli indirizzi annualmente definiti dalla Giunta della Camera di Commercio e avendo riguardo a specifiche aree territoriali preventivamente individuate in sede di progammazione dell'attività da parte dell'Ufficio, in accordo con il Responsabile della Tutela del Consumatore e delle Fede Pubblica.

Possono altresì essere controllate imprese già fatte oggetto di sopralluoghi esplorativi, periodicamete condotti dal personale ispettivo camerale al fine di individuare preliminarmente eventuali indizi di irregolarità della merce, evitando così inutili impatti sull'operatività aziendale che potrebbero derivare da un accesso formale al sito aziandale.

Si può dar luogo a controllo ispettivo anche su segnalazione da parte di terzi, purché la segnalazione sia opportunamente documentata, e in ogni caso dopo una valutazione da parte dell’Ufficio preposto.

Viene, inoltre, sempre dato seguito a una richiesta di intervento proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico, titolare della vigilanza sui prodotti elencati.

L’attività ispettiva camerale può talvolta essere condotta congiuntamente a Guardia di Finanza, Polizia Locale, Carabinieri o altre FFOO, all’interno di specifici Protocollo d’Intesa o, comunque, su specifica richiesta degli stessi.

I controlli sono effettuati senza preavviso all’azienda. 

L’approccio verso l’impresa sottoposta a controllo è comunque orientato a creare il minor disagio possibile all’attività aziendale, compatibilmente con le esigenze operative contingenti.

Il controllo si articola in:

  • controllo visivo-formale sui prodotti presenti in azienda, scelti casualmente, verificandone i soli aspetti formali;
  • eventuale controllo documentale, richiedendo al soggetto responsabile dell’immissione sul mercato la documentazione attestante la conformitĂ  del prodotto: quanto fornito viene sottoposto, assieme ad un esemplare del prodotto, ad un organismo autorizzato che ne verifica l’idoneitĂ  (in linea di massima questo controllo viene eseguito sui prodotti che hanno evidenziato una non conformitĂ  formale in base al controllo visivo);
  • per tutti i prodotti può inoltre essere eseguito un prelievo di un numero adeguato di esemplari da sottoporre a un controllo strumentale a cura di un organismo accreditato (anche in questo caso si privilegiano i prodotti con irregolaritĂ  formali). Si noti che, ai sensi dell'art. 107, 2° co., n.3. del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”, che contempla a favore delle Amministratizini competenti la possibilitĂ  di "prelevare (non "acquistare") campioni di prodotti per sottoporti ad analisi", gli eventuali plelievi vengono sempre effettuati a titolo gratuito.

I controlli su un singolo prodotto riscontrato come non conforme non coinvolgono solo l’impresa presso cui è stato effettuato l'accesso, ma anche tutta l’eventuale catena commerciale a monte del dettagliante, al fine di accertare le singole responsabilità dei diversi operatori coinvolti nella filiera, con particolare riguardo alla posizione dell’impresa che ha immesso il prodotto sul mercato.

2) Controlli sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i  consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove di cui al D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, che possono consistere in:

a.  controlli presso i punti vendita o altri luoghi espositivi;

b.  controlli del materiale pubblicitario pubblicato su giornali e periodici.

Anche questo tipo di controlli viene effettuato senza preavviso e viene comunque eseguito cercando di creare il minor disagio possibile all’attività aziendale, compatibilmente con le esigenze operative contingenti.

 

EMISSIONI CO2 E CONSUMI CARBURANTE

A questo link  la  Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO2 delle autovetture edizione 2016, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

GIOCATTOLI

Normativa di riferimento:

  • D.Lgs 11 aprile 2011 n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
  • Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313 - Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento della legislazione degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Dal 21 luglio 2008, è vietata l'immissione sul mercato e la distribuzione di giocattoli contenenti magneti che non recano un'avvertenza riguardante i rischi per la salute e la sicurezza - Decisione della Commissione europea n.329/2008 del 21.4.2008 (in formato pdf 497 Kb)

 

Altre notizie:

Ministero dello Sviluppo Economico;
U.N.I. Ente Nazionale Italiano di  Unificazione.

 

 

PRODOTTI TESSILI

Normativa di riferimento:

  • Legge 26 novembre 1973, n. 883 – Disciplina delle denominazioni e dell’etichettatura dei prodotti tessili
  • D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515- Regolamento di esecuzione della Legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
  • D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 - Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile
  • Regolamento UE 1007/2011
  • D.Lgs 15 novembre 2017, n.190 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

 

ETICHETTATURA CALZATURE 

Normativa di riferimento:

  • D.Lgs 15 novembre 2017, n.190 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

PRODOTTI ELETTRICI 

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n.86  "Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".

 

Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 194"Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica"

 

D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)

Normativa di riferimento:

  • Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e ss.mm. – “Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”
  • Direttiva 21.12.1989  
  • ATTENZIONE: consultare la seizone "Argomento" di questa pagina  per conoscere le DEROGHE TEMPORANEE PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE PROTETTIVE introdotte in relazione all'EMERGENZA CORONAVIRUS

 

PRODOTTI GENERICI (soggetti in via residuale all'applicazione del Codice del Consumo)

 

ETICHETTATURA ENERGETICA

  • Regolamento  (UE) 2017/1369
  • d.lgs. 28 giugno 2012 , n. 104

 

RIFERIMENTI NORMATIVI SULLE  FUNZIONI ISPETTIVE CAMERALI IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI PRODOTTI IN QUALITÀ DI ORGANO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

 

  • LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 (come modificata da d.lgs. 219/2016)

Articolo 2 – 2° comma, lettera c): Le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:.......vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti...... 

 

  • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – “CODICE DEL CONSUMO”

Articolo 12 – 2° comma: “Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del professionista.”

Articolo 106 – 1° comma: “I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107...(omissis) ” [competenza estesa anche alle Camere di Commercio ai sensi del sopra richiamato art.2, 2° co., lett. L) della Legge n. 580/1993].

Articolo 107 – 1° comma:“Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.(omissis) ”

Articolo 109 – 2° comma: “Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza.(omissis) ”

Articolo 112 – 4° comma:“Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.”

Articolo 112 – 5° comma:“Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.”

 

  • Legge 24 novembre 1981, n.689

Articolo 13 – 1° e 2° comma: “Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. -Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.”

Articolo 17 – 3° comma: “Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.” [ufficio della camera di commercio ai sensi dell’art. 12 – 2° co. d.lgs. n.206/2005]

Articolo 17 – 6° comma: “Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente [ufficio della camera di commercio ai sensi dell’art. 12 – 2° co. d.lgs. n.206/2005] a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.”

 

  • DPR 17 febbraio 2003, n. 84 [informazioni sui consumi di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove]

Articolo 10: “Attività di vigilanza – La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attività produttive ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.”

 

  • Decreto legislativo 28 giugno 2012 , n. 104

Articolo 4 - 1° comma: “Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68."

 

  • Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  - "Disposizioni di attuazione del c.p.p."

Articolo 220: “Attività ispettive e di vigilanza - Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice .”

 

Il link al sito di UnionCamere in tema di sicurezza dei prodotti:

http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C422S143/Sicurezza-prodotti.htm

07/07/2022
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