L'accesso civico è il diritto introdotto dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs.97/2016, e si distingue in:
1. Accesso civico "semplice", di cui al comma 1 dell’art.5, d.lgs. 33/2013, è finalizzato ad ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati detenuti da un’amministrazione pubblica per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.
2. Accesso civico "generalizzato", di cui al comma 2 dell’art.5, d.lgs. 33/2013, avente invece ad oggetto dati e documenti detenuti da un’amministrazione pubblica, indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di pubblicazione degli stessi.
È bene precisare che l'istituto giuridico dell'accesso civico è diverso dall'accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 (per maggiori informazioni vedere URP)