Mentre l’invenzione dà origine ad un nuovo prodotto o procedimento, il modello di utilità presuppone un prodotto già esistente, a cui apporta “particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”.
Esso non può consistere in un procedimento o in una sostanza che non abbia un suo aspetto definito, ma soltanto in un prodotto, non nuovo, avente già una struttura sulla quale incide il modello, non però nel senso di modificarla da un punto di vista estetico, ma di cambiarla per determinare vantaggi tecnici, senza dare vita ad un prodotto nuovo.
Anche i modelli di utilità, come le invenzioni, devono possedere il requisito della novità, non nel senso di attività inventiva, ma di attività innovativa; infatti un modello non può consistere in un “nuovo” prodotto ma è necessario che rispetto ad un prodotto già esistente sia riconoscibile una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego e cioè nella realizzazione di accorgimenti, modifiche e adattamenti particolari atti a rendere più comoda l’applicazione o più efficace l’impiego di un oggetto d’uso del quale già si conosce l’esistenza.
Il brevetto per modello industriale d'utilità conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare un determinato modello, di trarne profitto e di commercializzarlo nel territorio dello Stato.
Durata
I diritti del brevetto per modello industriale di utilità durano 10 anni dalla data di deposito.
Â
Â
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per i depositi in formato cartaceo effettuati presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo è sufficiente presentare la modulistica in n. 1 originale, mentre NON sono necessarie le ulteriori n. 2 copie, previste nella procedura ministeriale.
Â
COSA DEPOSITARE
La domanda di modello di utilità deve essere redatta su apposito modulo  – compilato a computer (vedi sezione Modulistica).
Â
1)Â Â Â Modulo MU-RI
2)Â Â Â un riassunto
3)Â Â Â la descrizione
4)Â Â Â le rivendicazioni
5) Â Â Disegno/iÂ
8) Â Ricevuta del pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA di Venezia Rovigo da effettuarsi sul c/c postale n. 13405303 di euro 40
9) Lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, (se è stato nominato un mandatario abilitato)
10)  Designazione dell’inventore (eventuale)
11) Â Documento di prioritĂ (eventuale)
Â
ALLEGATI
Tutti gli esemplari (Riassunto, Descrizione, Rivendicazioni), devono essere allegati alla domanda come documenti autonomi, devono essere firmati in calce dal/dai Richiedente/i del brevetto. I singoli fogli, numerati progressivamente, devono essere siglati. Ciascuna tavola dei disegni deve essere firmata in calce, nel bordo libero a margine.
Gli allegati alle domande del modello di utilità devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza minima di 0,21 cm., onde consentire il riconoscimento ottico dei caratteri per l’acquisizione elettronica dei testi.
Tutti i documenti non devono essere compilati a mano, né stampati su pagine fronte/retro.
Â
DESCRIZIONE
 La descrizione deve includere:
a) l’indicazione del campo tecnico cui il modello si riferisce;
b) un resoconto dello stato della tecnica che, a giudizio del richiedente, sia utile per comprendere il modello indicando, ove possibile, i documenti che hanno permesso di determinare questo stato della tecnica; i riferimenti a tali documenti devono essere sufficientemente completi in modo da consentirne la consultazione, ad esempio: brevetti con Paese e numero, libri con autore, titolo, casa editrice, edizione, anno di pubblicazione come pure il numero delle pagine, riviste con titolo, anno di pubblicazione e numero di pagine;
c) l’esposizione dell’invenzione, così come riportata nelle rivendicazioni; ovvero la descrizione della soluzione proposta al problema tecnico. Per far sì che la soluzione riportata nella/e rivendicazione/i indipendente/i sia compresa, la parte che la caratterizza può essere ripetuta o vi si può fare riferimento.
 Specificare gli effetti vantaggiosi offerti dal modello rispetto allo stato dell’arte, avendo cura di non denigrare un particolare prodotto o procedimento precedente.
d) una descrizione sintetica delle figure dei disegni, indicandone i relativi numeri.
e) un resoconto dettagliato di almeno un modo di realizzare la soluzione tecnica rivendicata ricorrendo ad esempi chiarificatori, facendo riferimento ai disegni e usando i segni di riferimento in essi contenuti.
f) l’indicazione esplicita, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione, del modo in cui il modello possa essere utilizzata in ambito industriale.
 (Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato).
Â
RIVENDICAZIONI
Le Rivendicazioni devono definire le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità :
 1) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
 2) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e/o ai disegni è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
 3) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate degli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.
 (Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato.)
Â
DISEGNI
I disegni dell’invenzione, devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2,5 cm su tutti i lati del foglio; i disegni devono essere eseguiti a regola d’arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano. Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.
(I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato)
Â
LETTERA D’INCARICO (eventuale)
La lettera d’incarico (art. 201 dlgs n°30/2005)- in carta bollata da euro 16 - o – con marca da bollo da euro 16 - redatta in conformità del modello riportato in appendice; va firmata dal richiedente e controfirmata, per accettazione, dall’incaricato;vale per il deposito di una o più domande dello stesso richiedente.
Â
DESIGNAZIONE D’INVENTORE (eventuale)
L’inventore dovrà essere dichiarato nella domanda, in caso contrario è necessaria la presentazione di un separato atto di designazione (art. 160 D.lg. n°30/2005).
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Documenti necessari:
Â
-Â MODULO PER MODELLO DI UTILITA' (MU-RI)Â per richiedente
Â
 I moduli devono essere compilati a computer.
Â
Â
Â
DIRITTI DI SEGRETERIA CCIAA | ||
|
Deposito cartaceo |
|
3,00 € |
Per copia autentica (eventuale su richiesta) |
Diritti di segreteria CCIAA, si avvisano gli utenti che tutti i pagamenti verso la Camera di Commercio potranno avvenire attraverso il ricorso al sistema pagoPA, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno.
Per richiedere l'avviso di pagamento all'ufficio marchi e brevetti, invitiamo l’utente a spedire un mail a brevetti@dl.camcom.it  indicando:
- PARTITA IVA oppure CODICE FISCALE
- DENOMINAZIONE PERSONA GIURIDICA oppure PERSONA FISICAÂ
- INDIRIZZOÂ
- QUANTI E QUALI DEPOSITI SI EFFETTUANOÂ
Â
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Se la descrizione, il riassunto e le tavole da disegno sono depositate in formato cartaceo l'importo è di euro 120,00.
Il pagamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuata successivamente al deposito con F24 che l’Ufficio marchi e brevetti consegnerà . La data del deposito decorre dalla data dell'effettivo pagamento dell'F24.
Â
MANTENIMENTO IN VITA DEI MODELLI UTILITA’
Per mantenere in vita un brevetto per modello di utilità durante il secondo quinquennio, il titolare è tenuto a corrispondere l’importo dei diritti di seguito indicati.
I diritti per il secondo quinquennio devono essere versati anticipatamente prima della scadenza del quinto anno, ovvero entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.
Se alla scadenza del quinto anno l’iter di domanda del modello non è ancora terminato, si può attendere la concessione del titolo e pagare, senza soprattassa, i diritti per il secondo quinquennio entro i quattro mesi successivi alla concessione del modello. Trascorsi i termini di scadenza precedentemente indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora. Se il titolare non effettua il pagamento dei diritti di mantenimento in vita entro l’ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto.
Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento con modello F24- Versamenti con elementi identificativi, scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (vedi voce allegati).Â
Â
Diritti di mantenimento in vita per modelli di utilitĂ
Â
Per il secondo quinquennio | 500,00 € |
Diritti di mora per ritardo del pagamento (entro 6 mesi) | 100,00 € |
La disciplina giuridica nazionale in materia di brevetti e marchi è oggi prevalentemente contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che individua (art. 2 comma 1 d.lgs. n. 30/2005) quali strumenti tipici per la costituzione del diritto di proprietà industriale: la brevettazione e la registrazione.
 La brevettazione (art. 2 comma 2 d.lgs. n. 30/2005) può avere ad oggetto invenzioni:
- invenzioni
- modelli di utilitĂ
- nuove varietĂ vegetali
 La registrazione (art. 2 comma 3 d.lgs. n. 30/2005) può avere ad oggetto:
- marchi
- disegni e modelli
- topografie di prodotti a semiconduttori
Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Proprietà Industriale apportate dal d. lgs. n. 131 del 13 agosto 2010.