Impiantisti

Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

L' art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono.

La SCIA, compilata attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, andrà inviata unitamente alla domanda telematica di Comunicazione Unica (Starweb) presentata al Registro delle Imprese. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa, pertanto, le date dovranno coincidere.In pratica, dal 31 luglio 2010, un aspirante imprenditore può intraprendere un'attività economica soggetta a verifica dei requisiti, subito dopo aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

ATTENZIONE
La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell'istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese o all'Albo Artigiani. Pertanto NON POSSONO ESSERE RILASCIATI PARERI PREVENTIVI IN MATERIA

 

 

VALUTAZIONE POSSESSO REQUISITI DM 37/2008

La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell'istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese o all'Albo Artigiani. Pertanto NON POSSONO ESSERE RILASCIATI PARERI PREVENTIVI IN MATERIA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nomina del Responsabile Tecnico

Per ottenere l’iscrizione all’Albo Artigiani o al Registro Imprese come impresa esercente l’attività di impiantistica occorre predisporre ed inviare telematicamente al SUAP competente, contestualmente alla denuncia di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese, apposita SCIA ai sensi del DPR 160/2010.

N.B.: La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della pratica.

Sono tenuti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio dell’attività anche le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni adibiti all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti di legge.

Per la sostituzione del responsabile tecnico, o la nomina di uno nuovo, occorre predisporre idoneo adempimento attraverso il portale www.impresainungionro.gov.it, da inviare unitamente alla domanda telematica di Comunicazione Unica (Starweb) presentata al Registro delle Imprese.

In caso di trasferimento della sede in altra provincia, l’impresa deve solo presentare semplice modello di iscrizione (I1 o S5) con i relativi diritti di segreteria; l’attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGETICI A FONTI ENERGIA RINNOVABILI - FER

Gli installatori di impianti che hanno avviato l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER) dopo il 04/08/2013 e hanno conseguito la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del D.M. 37/2008(ovvero tramite un attestato in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro presso imprese del settore), devono obbligatoriamentefrequentare con esito positivo un apposito corso di formazione professionale di 80 ore, per svolgere l'attività; il corso di formazione di 80 ore è quindi obbligatorio per tutti i responsabili tecnici che, dopo l’entrata in vigore della normativa (04/08/2013), intendano far valere il requisito di cui alla lett. c, comma 1 dell’art. 4 del D.M. 37/08.

A norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, tutti i responsabili tecnici che svolgono l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER), devono frequentare, a cadenza triennale, un corso di aggiornamento di 16 ore.

MODALITÀ DI DEPOSITO ATTESTATO FER

L’impresa ha la facoltà di depositare l'attestato del corso di aggiornamento conseguito dal responsabile tecnico, presentando un'apposita pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese.

Utilizzando ComunicaStarweb, predisporre il seguente adempimento:

Per le Imprese iscritte al REGISTRO IMPRESE

selezionare Comunicazione Unica Impresa

Per le imprese iscritte all’ALBO ARTIGIANI

selezionare Comunicazione Unica Artigiana

I seguenti successivi passaggi saranno poi gli stessi, quindi selezionare:

* Variazione

Rinnovo/Cessazione Cariche e qualifiche REA

* Gestione responsabili attività economiche

Indicare il numero di persone da nominare (che corrispondono ai responsabili tecnici che depositano l'attestato).

Nel campo Cariche Tecniche (REA) previste da leggi speciali indicare PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/08 dal […] (indicando la data di nomina già presente in visura). Compilare il campo Abilitazioni professionali indicando la data di rilascio dell’attestato FER e la seguente frase:

DEPOSITO ATTESTATO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI) - MACROTIPOLOGIA [...] CONSEGUITO IL [...] - VALIDITA’ TRIENNALE

Allegati:

  1. attestato FER scansionato, in formato PDF/A, firmato digitalmente, con codice “98 – documento ad uso interno” con specifica “ATTESTATO FER - DATA CONSEGUIMENTO”

COSTI

                                   Diritti di segreteria                  Imposta di bollo

Deposito attestato      € 18,00 Imprese individuali               --

FER                            € 30,00 Società                                 --

 

 

 Il DM 37/2008 si applica alle imprese:

  • che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti collocati all’interno di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso;
  • non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, esclusivamente per le attività di installazione di impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008

 

Si precisa che gli impianti sono classificati come segue:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
  2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio.

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare).

Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio lavorante, come previsto dalla legge 443/85.

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3 comma 2 del D.M. 37/2008). Tale previsione, innovativa rispetto alla normativa previgente, garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun’altra attività di carattere continuativo (sia imprenditoriale che professionale) ne tantomeno operare nell’ambito di più imprese.

 

I requisiti tecnico professionali sono alternativamente i seguenti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una Università Statale o legalmente riconosciuta.
    Le lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano l’esercizio dell’attività impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lett. a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di un anno.
  • Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze nell’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di due anni
  • Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto con operario qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di “specializzato” nelle attività di installazione, di trasformazione, di  ampliamenti e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1.
  • Collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare d’impresa o dal socio lavorante o da collaboratore familiare, per un periodo non inferiore a sei anni. Il periodo di collaborazione tecnica continuativa per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di 4 anni.
  • Avere esercitato professionalmente l’attività di impiantista, in qualità di titolare o socio partecipante al lavoro di impresa del settore (ancorchè non più operante) regolarmente iscritta all’Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (L. 5 gennaio 1996, n. 25 art. 6).

Nella Sezione "Documenti" è scaricabile la scheda di valutazione dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico, che consente di eseguire in autonomia tale preventiva valutazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI

Il DM n. 37/2008, che regolamenta l’attività del settore impianti, prevede all’art. 7 che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, resa sulla base del modello previsto dall’allegato 1 del DM 37/2008.

L’art. 11 del DM 37/2008 prevede poi il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia della dichiarazione di conformità. Viene pertanto precisato al comma 1 di detto articolo che “Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’art. 5”

Successivamente a tale deposito, lo sportello unico per l’edilizia inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.

Predisposizione ed invio telematico della dichiarazione di conformità

A partire da ottobre 2019 è possibile inviare telematicamente la dichiarazione di conformità impianti, unitamente a tutta la documentazione obbligatoriamente prevista dal DM 37/2008.

Per la predisposizione ed invio della dichiarazione deve essere utilizzato il portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it

Il dichiarante indicato nella pratica dovrà essere dotato di firma digitale, in quanto tale soggetto dovrà firmare digitalmente la dichiarazione di conformità che verrà generata automaticamente al termine dell’inserimento dei dati richiesti.

Inoltre se il Responsabile Tecnico è un soggetto diverso dal dichiarante, anch’esso dovrà apporre la propria firma digitale alla dichiarazione di conformità.

Per accedere al portale, previa registrazione allo stesso, si dovrà poi utilizzare la propria CNS o mediante riconoscimento tramite SPID.

Nella sezione "Documenti" è possibile scaricare una piccola guida per la predisposizione telematica della dichiarazione di conformità

CONSERVAZIONE A NORMA DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTI

Con l'invio telematico delle dichiarazioni di conformità mediante il portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it, l'impiantista potrà beneficiare della conservazione a norma delle stesse, ed accedere al loro archivio attraverso il "Cassetto digitale dell'Imprenditore", consultabile al portale impresa.italia.it

 

 

 

Normativa in materia di installazione impianti – in vigore dal 27.03.2008

Il 27.03.2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento sull’installazione degli impianti,D.M. 22.01.2008 n. 37.
Dalla stessa data sono abrogati la L. 46/90 (con eccezione di tre articoli: 8, 14 e 16); il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 06.12.1991, n. 447) e gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 380/2001 (capo V del T.U. sull’edilizia, che prevedevano l’istituzione dell’Albo installatori).
Si segnalano le novità più rilevanti introdotte dal regolamento D.M. 22.01.2008 n. 37:

  • Il campo di applicazione della disciplina viene esteso a tutte le categorie di edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso (civile o industriale, commerciale, agricola…) e a tutti i tipi di impianti (art. 1, comma 1). Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, la normativa, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
  • Vengono apportati alcuni ritocchi alla classificazione degli impianti, rispetto alle definizioni precedenti, specie per le lettere a) e b) (art. 1, comma 2)
  • I requisiti di formazione professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4)
  • È stato rafforzato il rapporto esclusivo di immedesimazione del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2)
  • Viene previsto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte della Camera di Commercio anche per i responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici
  • Al decreto sono allegati due nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall’installatore: uno per l’impresa installatrice e uno per gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici
  • E’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune ove ubicati gli impianti. Sarà compito del Comune inoltrare copia della dichiarazione alla Camera di Commercio, per i controlli di competenza.
07/06/2022
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