Le imprese di nuova iscrizione, nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali del Registro Imprese, sono tenute a versare il diritto annuale alla presentazione della domanda di iscrizione. Per le pratiche telematiche l’importo del diritto viene pagato direttamente con il sistema Telemaco, diversamente va allegata alla domanda copia informatica scansionata del modello F24.
utilizzando il modello F24 alla sezione: "Imu ed altri tributi locali"
- codice ente per la camera di commercio Venezia Rovigo: VE
- codice tributo: 3850
N.B. Il comma 49 dell’art. 37 del decreto legge 223/2006 convertito nella legge 248 ha stabilito l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line. Anche per il pagamento del tributo camerale pertanto il versamento dovrà avvenire in via telematica: sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti, ecc.) o mediante home banking.
In proposito, si precisa che la Camera non invia, in nessun caso, bollettini di pagamento alle imprese: eventuali comunicazioni che citino la denominazione della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, invitando al pagamento di quote di iscrizione, sono da ritenesi pratiche commerciali ingannevoli (si veda la sezione "Attenzione ai bollettini commerciali non camerali" nel menu laterale).
Gli importi del diritto annuale, presenti in tabella, sono stabiliti con la riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e confermati dalla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 gennaio 2026, maggiorati del 20% in base al D.M. 17 marzo 2026 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Con D.M. 17 marzo 2026, infatti, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.
Tale decreto è stato registrato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 10/04/2026 con il n. 117 e dalla Corte dei Conti in data 27/04/2026 con il n. 561.
Le tariffe per le nuove imprese e unità locali da applicare dal 1 gennaio 2026 sono dunque le seguenti:
Sezione speciale - importi 2026
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Tipo di Impresa |
Sede |
Unità locale |
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Imprese individuali |
€ 53,00 |
€ 11,00 |
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Società semplici agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
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Società semplici non agricole |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria |
€ 66,00 |
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Soggetti iscritti solo REA |
€ 18,00 |
- |
Le misure riportate si riferiscono all'importo arrotondato all'unità di euro, secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).
Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che iscrivono unità locali, sarà determinato sommando l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.
Va eseguito un unico arrotondamento finale all’unità di euro.
Sezione ordinaria - importi 2026
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tipo di impresa |
sede |
unità locale |
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SOCIETA' DI PERSONE |
Euro 120,00 |
Euro 24,00 |
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SOCIETA' DI CAPITALI |
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SOCIETA' COOPERATIVE |
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CONSORZI |
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IMPRESE INDIVIDUALI iscritte in sezione ordinaria |
Euro 120,00 |
Euro 24,00 |
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SEDE SECONDARIA SOCIETA' ESTERA |
Euro 66,00 |
Verrà inviata comunicazione a tutte le Nuove imprese e Unità Locali che hanno effettuato il versamento del diritto annuale dal 1 gennaio 2026 al 28 aprile 2026 senza la maggiorazione del 20% con le modalità per effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il prossimo 30 novembre 2026.
APPLICAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE PER I SOGGETTI CHE SI ISCRIVONO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E AL REA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026 - Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15/01/2026 e Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17/03/2026
