Il diritto annuale si paga esclusivamente con il modello F24
Pagare il Diritto Annuale
Qui trovi
Sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si iscrivono in corso d’anno. L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (art. 3 comma 2 D.M. 359/2001). Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale:
tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.
Dal 2011 sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA), come Associazioni o simili, che fino al 2010 erano esenti dall'obbligo.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno di riferimento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.
Sono soggetti esonerati dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall’anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
sono quindi assoggettate all'obbligo del pagamento anche :
-
le società iscritte al Registro Imprese che risultano ancora in fase di liquidazione;
-
le società iscritte che hanno comunicato la cessazione dell’attività, conservando tuttavia l’iscrizione al Registro Imprese.
Riferimenti:
- Legge n. 580/1993 art. 18
- Legge n. 488/1999 art. 17
- Decreto Ministeriale 11.05.2001 n. 359
- Circolare Ministero Industria n. 3515 del 23.05.2001
- Circolare Ministero Industria n. 3520 del 24.07.2001