Agenti d'affari in mediazione

L'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Dal mediatore va tenuto distinto il mandatario a titolo oneroso che opera nel settore immobiliare, che riceve l’incarico da una sola parte, della quale solamente tutela gli interessi e dalla quale solamente è legittimato a pretendere la provvigione.

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se in modo discontinuo o occasionale, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 39/1989 e successive modificazioni.
Devono altresì essere in possesso dei requisiti anche tutti coloro che a qualsiasi titolo (tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti, procuratori, institori, dipendenti...) svolgono l'attività per conto dell'impresa.

Leggi anche come  Verificare l’abilitazione di un agente immobiliare          

Le Sezioni d’attività sono quattro:
Sez. I - Agenti immobiliari;
Sez. II - Agenti merceologici;
Sez. III - Agenti con mandato a titolo oneroso;
Sez. IV - Agenti in servizi vari (con esclusione ramo mutui e finanziamenti).

La Sezione I riguarda gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende; 
la Sezione II gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame; 
la Sezione III riguarda i mandatari a titolo oneroso che operano nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte dalla quale esclusivamente possono pretendere la provvigione
la Sezione IV gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle altre sezioni.
E’ possibile presentare la dichiarazione di inizio attività per più sezioni del Ruolo. L’agente deve limitarsi a svolgere gli atti di mediazione riservati alla sezione nella quale è iscritto.

Il Ruolo agenti d'affari in mediazione e' stato soppresso dall'art. 73 del d.lgs. 26/03/2010 n. 59, in vigore dall'08/05/2010, ed è privo di valore legale dal 13 maggio 2016, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto MSE 26/10/2011 mediatori.

Le attività di Agente immobiliare, Agente merceologico, Agente con mandato a titolo oneroso, Agente in servizi vari, per le quali era prevista l'iscrizione nel ruolo, l'attività di Procacciatore d'affari immobiliare (Sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 16147 dell’08/07/2010) e l'attività di Consulente Immobiliare possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio mediante l'applicazione DIRE.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, verranno adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Contro il divieto di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso al competente Ministero entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

 

Il 12 maggio 2012 e' entrato in vigore il decreto MSE 26/10/2011. Da tale data per le segnalazioni certificate d'inizio attivita' (Scia) e per tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto (modifiche riguardanti l'attivitĂ  e le persone abilitate o da abilitare, deposito dei formulari, mediazione occasionale, cessazione dell'attivitĂ , iscrizione nella sezione speciale del Rea persone fisiche per il mantenimento della qualifica), e' obbligatorio utilizzare il modello Mediatori ed il modello Requisiti di cui agli allegati A e B al decreto stesso.

La compilazione dei modelli e l'invio al Registro imprese - Rea della camera di commercio dovranno essere effettuati per via telematica mediante Comunica-Dire   (modulistica integrativa reperibile nel SARI)

La denuncia di inizio attività di agente d'affari in mediazione, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e non può quindi essere retroattiva. Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e  XML) previsti dalla normativa di riferimento. Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto  dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dal professionista incaricato che presenta la pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa dovrĂ  presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.

Per esercitare l’attività di agente d’affari in mediazione le persone fisiche devono possedere determinati requisiti di carattere personale, morale e professionale. Nel caso in cui sia una società a richiedere l’iscrizione, tali requisiti devono essere posseduti sia dai legali rappresentanti della Società che da tutti coloro che operano per conto della stessa a qualsiasi titolo  (procuratori, preposti, institori, dipendenti ....).

 Requisiti personali:+

  •  maggiore etĂ ;
  • cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno;
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado  (diploma di durata quinquennale come da elenco nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito o diploma di qualifica triennale rilasciato da istituti professionali fino all'anno scolastico 2012-2013, secondo l'ordinamento scolastico previgente.

Riconoscimento di titoli di studio stranieri in Italia (Equipollenza)
I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento.
A chi rivolgersi:
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 2° grado = Uffici Scolastici Regionali
Titoli accademici = UniversitĂ  degli Studi

 Requisiti morali:+

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
 

 Requisiti professionali:+

  1. avere frequentato un corso di formazione professionale ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacitĂ  professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
  2. oppure essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui al Decreto MSE 26/10/2011 MEDIATORI, art.8, c.1 e art. 11, c.2), riservato alle persone fisiche titolari della qualifica di agente d'affari in mediazione, non in attività. 

Per il riconoscimento di eventuale titolo/esperienza professionale svolta all'estero consulta informativa e modulistica nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In alternativa alla tradizionale procedura di riconoscimento dei requisiti è operativo il sistema EPC (Tessera Professionale Europea). Tale procedura è attiva per tutti i cittadini UE. La tessera può essere richiesta anche dai nostri concittadini che intendano andare ad operare in un paese dell’Unione per svolgere la medesima attività.

 Incompatibilità:+


L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
In deroga a quanto sopra, l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.

E' incompatibile l'attivitĂ  di agente di commercio sulla base di quanto previsto dall'art.5, c. 4, della legge n. 204/1985.

Il Mise con nota del 12/05/2022 ha confermato l'assenza di incompatibilitĂ  per il dipendente pubblico in regime di part-time non superiore al 50%.

 Polizza Assicurativa:+

Per l'esercizio dell'attivitĂ  di mediazione deve essere costituita una congrua garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti.

Il massimale minimo di copertura dovrĂ  essere:
Euro 260.000,00 per le ditte individuali,
Euro 520.000,00 per le societĂ  di persone,
Euro 1.550.000,00 per le società di capitali. 

La polizza deve coprire tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano l’attività di mediazione nell’ambito dell’impresa. Qualora l’agente di affari in mediazione ovvero la società di mediazione eserciti l'attività di mediazione in più settori, è necessario assicurare separatamente rischi inerenti le diverse attività, ovvero stipulare più polizze. Nell’ipotesi in cui il mediatore svolga l’attività sia in forma societaria sia individualmente, dovrà stipulare tante polizze quante sono le società attraverso le quali esercita l’attività nonché la polizza per l’esercizio individuale della mediazione.

Copia di tale polizza deve essere allegata alla SCIA, per comprovare la copertura assicurativa.

 Collaboratori:+

Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

Le agenzie, quindi, per ogni sede od unitĂ  locale deve esporre appositi cartelli o inserire nel sito web dell'impresa i nominativi e le mansioni dei propri collaboratori.

Nel REA del'impresa, oltre ai titolari e agli amministratori, vanno sempre inseriti con SCIA come "preposti all'attività di mediazione" anche tutti coloroche operano a qualsiasi titolo per l'agenzia (es. dipendenti, collaboratori autonomi).

 

MODIFICHE
In caso di societĂ  per ogni modifica della legale rappresentanza, unitamente alla documentazione richiesta per la variazione di cariche nel Registro Imprese, va allegato il modello MEDIATORI per attestare la permanenza dei requisiti, pena l'inibizione dell'attivitĂ  di mediazione.


DEPOSITO MODULI  E FORMULARI
L'agente che per la propria attività si avvale di moduli o formulari  deve preventivamente depositarli presso la Camera di Commercio competente per territorio. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.

L'adempimento si effettua inviando al Registro Imprese-Rea il modello Mediatori di cui all'allegato A del decreto 26/10/2011, compilato nella sezione "Anagrafica impresa" e "FORMULARI", con pratica telematica tramite la piattaforma  Comunica (la modulistica è disponibile in DIRE, nella modalità di compilazione Ad Adempimenti, dal Menù Mediatori Agenti, spedizionieri e mediatori marittimi, selezionando la voce “Direttiva Servizi”).

Diritti di segreteria:  € 30,00 per società -  € 18,00 per le imprese individuali. Pratica esente bollo.

Qualora vengano depositati con la comunicazione di inizio attività (e quindi prima che venga assegnato il numero REA) è possibile allegarli in fase istruttoria una volta assegnato il numero di Repertorio Economico Amministrativo.

Nella sezione "Formulari" del modello va riportato l'ELENCO dei formulari che si depositano. E' possibile indicare fino a 5  formulari.
Nel caso in cui i formulari siano in numero superiore a 5 è necessario inviare una ulteriore pratica (con protocollo automatico, esente da diritti di segreteria) specificando nelle note che si tratta di pratica abbinata ad un precedente protocollo per indicazione di un numero di formulari superiore a 5.

Il mancato deposito, salvo l'applicazione di sanzioni disciplinari  in capo all'agente inadempiente, è punito con la sanzione amministrativa di € 1.549,37 (art. 21 comma 1 - DM 452/1990); se l'agente si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione di € 516,46 (art. 21 comma 2 - DM 452/1990).


MEDIAZIONE OCCASIONALE
La mediazione occasionale è un’attività NON imprenditoriale consentita temporaneamente a soggetti con requisiti (diploma, corso ed esame) che non svolgono attività incompatibili (es. dipendente, agente di commercio). La comunicazione di inizio dell’attività di mediazione occasionale (SCIA-MOC) deve essere presentata al Registro Imprese dove si trova la residenza della persona fisica tramite la Comunicazione Unica-Starweb.   Il  modello MEDIATORI (SCIA) deve essere compilato nella sezione SCIA MEDIAZIONE OCCASIONALE (MOC) e nella sezione REQUISITI. La SCIA MOC  può essere presentata solo una volta all’anno, per un periodo massimo di 60 giorni continuativi. La compilazione della pratica richiede  obbligatoriamente di riportare la data di cessazione dell’attività.
Anche il mediatore occasionale  deve stipulare la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, ma non deve depositare i formulari.
La presentazione della SCIA MOC comporta l’iscrizione del soggetto nell’apposita sezione del REA con pagamento del diritto annuale.
Il mediatore occasionale che dovesse svolgere l’attività senza la preventiva SCIA od oltre il termine massimo dei 60 giorni sarebbe un mediatore “abusivo”, penalmente perseguibile.

 

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
Ai sensi dell'art. 8 del DM Mse 26/10/2011-Mediatori, i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa e che intendono mantenere il requisito abilitante, devono richiedere, entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA persone fisiche, tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “MEDIATORI”.

L'iscrizione deve essere fatta presso la Camera di Commercio dove il richiedente ha la residenza.

Legge 3 febbraio 1989, n. 39: disciplina della professione di mediatore

D.M. 21 dicembre 1990, n. 452: Norme di attuazione della Legge 3.2.1989, n. 39

D.M. 21 febbraio 1990, n. 300: Regolamento sulle materie degli esami

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 11"Disposizioni urgenti in materia di soppressione commissioni"

D.M. 7 ottobre 1993, n. 589: “Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione”

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - art. 73

Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 16147 dell’08/07/2010

Decreto MSE 26 ottobre 2011 - Mediatori

Circolare MSE n. 3648/C del 10 gennaio 2012

D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - art. 11

Nota MSE prot. n. 5721 del 14 gennaio 2013

Decreto MSE 23 aprile 2013

Legge 145/2018, comma 1134, lettera b) (riapertura termini anno 2019, scaduti il 30/09/2013)

Circolare MISE n. 80230390587 del 28/07/2022

07/07/2025
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