Albo cooperative

 Cos'è

È un albo istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive), con il decreto del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, al quale si devono iscrivere tutte le Società Cooperative iscritte al Registro Imprese.

 

 Com'è fatto

L'Albo si compone di due sezioni, articolate, a loro volta, in categorie.

Prima sezione
È relativa alle cooperative a mutualità prevalente. Si iscrivono tutte le cooperative che in fase di adeguamento dello statuto o di costituzione recepiscono i requisiti mutualistici indicati all'art. 2514 del codice civile.

Seconda sezione
Si iscrivono tutte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

L'iscrizione nella prima sezione consente di accedere alle agevolazioni di natura fiscale.

 

 Scadenza

Cooperative a mutualità prevalente
Il termine per la modifica dello statuto (prevista dalla riforma del diritto societario)e per l'iscrizione all'Albo è scaduto il 31 marzo 2005.

Restanti Cooperative
Il termine è rimasto il 31 dicembre 2004 per la modifica dello statuto e il 10 gennaio 2005 per l'iscrizione all'Albo.

Modalità di iscrizione

Dal 1° aprile 2014 la modulistica per gli adempimenti verso l’Albo nazionale delle società Cooperative è integrata nel software Fedra plus 6.70 e pertanto da tale data non sarà più possibile l'invio del modello C17.

Le società cooperative che si iscrivono al Registro delle Imprese dovranno compilare anche il quadro 31 del modello S1.

Le società cooperative già iscritte al Registro delle Imprese dovranno compilare il quadro 31 del modello S2.

Deposito annuale dei dati di bilancio

Le società cooperative già iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative dovranno, in sede di deposito del bilancio di esercizio, compilare anche l'apposito riquadro "deposito per l'albo cooperative" del modello B.

 

L'importo previsto per l'iscrizione all'Albo è di € 40,00.

Se la domanda di iscrizione all'Albo è allegata ad un normale adempimento, tale diritto va sommato alla tariffa prevista per l'adempimento presentato.

Ad eccezione dei casi di esenzione totale (es. cooperative sociali), l'imposta di bollo va versata anche se la pratica alla quale si allega la domanda è esente e ammonta a euro 16,00.

 

Ministero Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) - Circolare del 4 agosto 2005
Albo delle società cooperative (D.M. 23 giugno 2004)

Forme giuridiche irregolari
Il nuovo diritto societario non riconosce la "Piccola Società Cooperativa" (anche se l'art. 2522 C.C. prevede la costituzione di società cooperative con platea sociale formata da un numero di soci, persone fisiche, inferiore a nove). Pertanto, qualora la piccola società cooperativa, prevista dalla precedente normativa succitata, voglia ottenere l'iscrizione all'Albo deve, preventivamente, procedere ad una modifica statutaria della propria forma giuridica e provvedere al deposito del nuovo statuto modificato presso il Registro delle imprese.
La mancanza di tale modifica comporta necessariamente l'irricevibilità dell'istanza e l'impossibilità dell'iscrizione fino alla regolarizzazione della forma giuridica dell'ente.

L'iscrizione all'Albo delle Soc. Cooperative è prevista esclusivamente per i seguenti soggetti:

  • società cooperative, rispetto alle quali va evidenziato che il nuovo codice non prevede l'indicazione della limitazione della responsabilità limitata;
  • società cooperative consortili, in cui il raggiungimento delle finalità consortili avviene in forma di cooperativa;
  • società cooperative sociali alle quali è riconosciuta la mutualità di diritto, con l'unico vincolo del rispetto della normativa speciale in materia.
    Infatti, poiché la mutualità che caratterizza questi enti ha un effetto prevalentemente esterno nel contesto sociale, il legislatore non ha ritenuto ammissibile che una cooperativa sociale potesse essere priva della caratteristica della mutualità prevalente;
  • consorzi di società cooperative: si tratta di società cooperative di secondo grado con platea sociale composta esclusivamente di società cooperative;
  • consorzi di società cooperative sociali, nei quali, oltre alla struttura su descritta, vi è una presenza particolarmente qualificata di cooperative sociali (almeno il 70%);
  • banche di credito cooperativo;
  • consorzi agrari e
  • banche popolari.

Tutte le società cooperative iscritte all'Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, ex artt. 111 e 223 d.a. C.C., in occasione del deposito del bilancio d'esercizio, devono compilare il riquadro DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE. Non si deve pertanto più compilare e allegare il modulo C17 che viene sostituito dal sopracitato riquadro del modello B.

15/03/2024
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