Rimborso

Le imprese che hanno versato erroneamente un importo per diritto annuale, possono richiederne il rimborso entro 24 mesi dalla data del pagamento.

In alternativa l’eventuale credito vantato dall’impresa nei confronti dell’ente camerale può essere compensato.

La compensazione va fatta utilizzando il credito nel modello F24, per il pagamento di tasse e tributi (anche diversi dal diritto annuale). Il codice tributo da utilizzare è il 3850 e l'anno di riferimento è quello relativo al diritto annuale che si va a compensare.

In caso di compensazione il termine è di 10 anni dalla data del pagamento (termini di prescrizione).

 

La domanda di rimborso va presentata dall’impresa creditrice.

Il modello di domanda (vedi modulistica) deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, va firmato digitalmente dal titolare dell’impresa o da un legale rappresentante e inviato dalla casella pec dell’impresa all’indirizzo Pec (vedi contatti).

Allegare copia del documento d’identità del richiedente e copia del modF24 di versamento dell’importo per cui si chiede il rimborso. 

Nel caso il titolare, o legale rappresentante, non sia in possesso di un dispositivo di firma digitale, il modello compilato e con firma autografa scritta, va scannerizzato e inviato via pec con gli allegati richiesti

Si prega di prestare attenzione alla compilazione del codice IBAN che deve essere di 27 caratteri alfanumerici. Inoltre l'intestatario del conto deve essere l'impresa creditrice, il rimborso non può essere delegato ad altro soggetto (studi professionali e/o associazioni).

 

 

 

L’art. 17 della Legge 488/1999 stabilisce che ”le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento”.

La decadenza del diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza è ribadita dall’art. 10 del Decreto 359/2001 che stabilisce che la domanda va presentata entro 24 mesi dalla data del pagamento.

 

25/05/2021
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