Mediatori del diporto
AVVISO:
Il 31/12/2023 sono entrate in vigore le modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, apportate con l'art. 8 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022." (GU n.303 del 30-12-2023). La norma aggiornata è consultabile alla sezione “Normativa” di questa pagina.
E’ mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
L'attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La SCIA, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e non può quindi essere retroattiva. Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dal soggetto legittimato alla presentazione della pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica. Per tale ragione l'impresa dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.
REQUISITI
Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni.
IncompatibilitĂ
Il mediatore del diporto puo' svolgere, anche su base temporanea e occasionale, esclusivamente tale attivitĂ nonche', fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 (attivitĂ di raccomandazione marittima) e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (attivitĂ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), le attivita' connesse o strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa comprometterel'indipendenza.
Corso ed esame
Il corso teorico-pratico è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà stabilire i criteri e le modalita' per il riconoscimento degli enti di formazione)
Le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame limitatamente agli enti di formazione di diritto interno, dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nella apposita sezione del REA, sono esentati dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell’esame.
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