REGISTRO PNEUMATICI
Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici
REGISTRO PNEUMATICI - Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici
Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all’articolo 3, comma 1 del Decreto n. 182 del 19 novembre 2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 147 del 16 aprile 2024.
I soggetti obbligati ad iscriversi al Registro pneumatici sono:
A) produttori e importatori italiani degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
B) rappresentante autorizzato di produttori o importatori esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo-operante*, non avente sede legale in Italia, conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
C) forme associate di gestione: consorzi o società consortili costituiti da produttori e importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’iscrizione al Registro Pneumatici delle forme associate di gestione di cui al all’articolo 4 del decreto del Ministro n.182 del 2019 è effettuata, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
D) soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza. I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza,adempiono agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro n. 182 del 2019 e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro Pneumatici. I soggetti che utilizzano le piattaforme on-line per la conclusione dei contratti di vendita a distanza comunicano altresì alla piattaforma on-line utilizzata il numero di iscrizione al Registro Pneumatici.
*I produttori e gli importatori di pneumatici “neo-operanti”, ossia il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l’attività nell’anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta, sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici contestualmente all’inizio della loro attività.
* * *
I soggetti obbligati trasmettono al Registro Pneumatici per via telematica ogni variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività determinante l’obbligo di iscrizione, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
Le forme associate di gestione iscritte al Registro Pneumatici comunicano ogni variazione della compagine sociale entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
* * *
Hai un quesito? Prova a consultare la sezione FAQ cliccando qui
LINK UTILI:
- D.M. 147 del 16 aprile 2024;
- Decreto n. 182 del 19 novembre 2019;
- https://www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici
 MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Registro Pneumatici è effettuata in via telematica, attraverso il portale https://www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizioni e quindi entro il 14 luglio 2025.
L’accesso al sistema è consentito esclusivamente attraverso il riconoscimento dell’identità digitale della persona fisica che intende operare per conto dell’impresa o ente da iscrivere: SPID (persona fisica anche ad uso professionale), CNS e CIE.
In sede di presentazione di pratiche di iscrizione o variazione è richiesto di firmare digitalmente la pratica. Il sistema verificherà che il titolare dell’identità digitale abbia titolo per rappresentare l’impresa, mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese.
L’iscrizione al Registro Pneumatici per i produttori e gli importatori di pneumatici non aventi sede legale in Italia, anche neo-operanti, è effettuata dal rappresentante autorizzato.
 * * *
Al momento dell’iscrizione, produttori e importatori devono versare:
- Una tassa di concessione governativa di € 168,00 sul conto corrente 8003 dell’Agenzia delle entrate, codice tariffa 8617, causale: “Iscrizione Registro Pneumatici + c.f.”, allegando poi all'atto di iscrizione la scansione della ricevuta postale di versamento o ricevuta home banking;
- l’imposta di bollo virtuale di € 16,00 a mezzo PagoPA;
- il contributo annuale a mezzo PagoPA. Quota fissa € 30,00. Quota variabile € 0,63 a tonnellata: L’importo viene calcolato sulla base dei dati comunicati dal produttore/importatore, moltiplicando la quantità complessiva di pneumatici immessa sul mercato nell’anno precedente, ovvero stimata per l’anno di prima attività dai produttori/importatori neo-operanti, per la tariffa unitaria.
* * *
La Camera di commercio competente per il Veneto, CCIAA Venezia Rovigo, rilascia a ciascun produttore e importatore un numero di iscrizione al Registro Pneumatici.
Il numero di iscrizione al Registro Pneumatici dovrĂ poi essere riportato nei documenti commerciali (fatture fiscali, scontrini, ricevute fiscali e fatture elettroniche).
INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI GESTIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Al momento dell’iscrizione, i produttori e gli importatori di pneumatici trasmettono al Registro Pneumatici le informazioni relative ai dati anagrafici e alla modalità di gestione degli pneumatici fuori uso.
In caso di produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) che adempiono all’obbligo in forma individuale, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
1) documento contenente il progetto descrittivo;
2) nel caso di adempimento diretto: Numero di iscrizione Albo, mediante interoperabilità con l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
3) nel caso di adempimento indiretto: Codice fiscale e ragione sociale delle imprese che svolgono attivitĂ di raccolta, stoccaggio, trasporto e recupero.
In caso di produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) che aderiscono ad una forma di gestione associata, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
1) codice fiscale della forma associata di gestione;
2) ragione sociale (recuperata automaticamente dal Registro Imprese).
 * * *
I produttori e gli importatori di pneumatici che agiscono in forma individuale o associata, per adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, comunicano al Registro Pneumatici le informazioni richieste tenendo conto dei requisiti e delle tempistiche indicati agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro n. 182 del 2019.
Le forme associate di gestione provvedono all’adempimento degli obblighi di comunicazione per conto dei produttori e degli importatori ad esse associati.
  * * *
Ai fini del monitoraggio dei flussi quantitativi degli pneumatici fuori uso, le forme associate e i sistemi individuali di gestione con immesso* pari o superiore alle 200 tonnellate annue di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, comunicano con cadenza trimestrale le informazioni relative alle quantitĂ di pneumatici fuori uso raccolte nel trimestre precedente, per ciascuna provincia e distinte per categoria di pneumatico.
*il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalitĂ , compresa la comunicazione a distanza con modalitĂ anche telematiche.