Compatibilità elettromagnetica
Le apparecchiature soggette a requisiti di compatibilità elettromagnetica se sicure e conformi alle normative vigenti, devono poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.
In questo quadro, la vigilanza del mercato é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti conformi devono poter circolare.
Definizioni
Lacompatibilità elettromagnetica è l'idoneità di una apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili.
- Apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso
- Apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione del mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi: 1) i componenti o sottounità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni; 2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse
- Impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.
- Compatibilità elettromagnetica: l'idoneità di una apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili
Normativa
- Direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n.194 (come modificato dal D.Lgs.18 maggio 2016, n.80) attuazione della Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
La Direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e prescrive la loro conformità ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.
Ambito di applicazione: la direttiva si applica agli apparecchi e agli impianti fissi.
Esclusioni: sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa richiamata:
a) Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni;
b) Prodotti aeronautici e loro parti e dispositivi;
c) Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori a meno che tali apparecchiature non siano disponibili sul mercato;
c-bis) kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
d) Apparecchi e impianti fissi costruiti per usi militari.
Inoltre il decreto non si applica alle apparecchiature per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.
Conformità e requisiti
Per essere conformi i prodotti devono possedere requisiti fissati dalle normative di settore. La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante attraverso l’apposizione della marcatura CE.
Le apparecchiature devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali di cui all’Allegato I (art. 7 D.Lgs 194/2007):
1. Requisiti generali - Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;
b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi - Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati. Gli impianti fissi sono installati secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull'uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al punto 1.
Soggetti
- 1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
- 2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato è assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo;
- 3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunità e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorità di vigilanza (...) le informazioni necessarie sul prodotto.
Marcatura CE (art.10 D.Lgs 194/2007)
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura dell’apparecchio non lo consente, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.
Informazioni obbligatorie
Fabbricanti (art. 7 bis D.Lgs 194/2007):
1. All'atto dell'immissione dei loro apparecchi sul mercato, i fabbricant assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II o all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 9. Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'apparecchio.
5. I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchio non lo consentano, che le informazioni richieste siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio.
6. I fabbricanti indicano sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 ("Informazioni sull'uso dell'apparecchio) in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un apparecchio da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchio presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per gli apparecchi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.
Importatori (art.7 quater D.Lgs 194/2007):
1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchi conformi.
2. Prima di immettere un apparecchio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità (...). Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchio, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo o 7-bis commi 5 e 6 ("Obblighi dei fabbricanti"). L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un apparecchio non sia conforme all'allegato I, non immette l'apparecchio sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'apparecchio presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 ("Informazioni sull'uso dell'apparecchio) in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, quando un apparecchio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un apparecchio da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchio presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
7. Per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio in una lingua facilmente compresa da tale autorità e, per gli apparecchi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.
Distributori (art.7 quinquies DL.gs 194/2007)
1. Quando mettono un apparecchio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano applicando con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un apparecchio a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 ("Informazioni sull'uso dell'apparecchio), in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'apparecchio deve essere messo a disposizione sul mercato o in servizio e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 7-bis, commi 5 e 6 ("Obblighi dei fabbricanti") e all'articolo 7-quater, comma 3 ("Obblighi degli importatori"). Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un apparecchio non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'apparecchio a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'apparecchio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, quando l'apparecchio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato
Attenzione - la presente è una scheda di sintesi sulle previsioni della norma di riferimento; si invitano gli operatori economici a consultare il vigente testo integrale.
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