Le Attività di Accertamento

Compatibilità elettromagnetica

Le apparecchiature soggette a requisiti di compatibilità elettromagnetica se sicure e conformi alle normative vigenti, devono poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.

In questo quadro, la vigilanza del mercato é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti conformi devono poter circolare. 

Definizioni

Lacompatibilità elettromagnetica è l'idoneità di una apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili.

 

  • Apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso
  • Apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione del mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi: 1) i componenti o sottounità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni; 2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse
  • Impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.
  • Compatibilità elettromagnetica: l'idoneità di una apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili

 

Normativa

  • Direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
  • D.Lgs. 6 novembre 2007, n.194 (come modificato dal  D.Lgs.18 maggio 2016, n.80) attuazione della Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

La Direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e prescrive la loro conformità ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

Ambito di applicazione: la direttiva si applica agli apparecchi e agli impianti fissi.

Esclusioni: sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa richiamata:

a) Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni;

b) Prodotti aeronautici e loro parti e dispositivi;

c) Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori a meno che tali apparecchiature non siano disponibili sul mercato;

c-bis) kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; 

d) Apparecchi e impianti fissi costruiti per usi militari.

Inoltre il decreto non si applica alle apparecchiature per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:

a) sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;

b) funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. 

Conformità e requisiti

Per essere conformi i prodotti devono possedere requisiti fissati dalle normative di settore. La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante attraverso l’apposizione della marcatura CE. 

Le apparecchiature devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali di cui all’Allegato I (art. 7 D.Lgs 194/2007):  

1. Requisiti generali - Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che:

a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;

b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni  elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili

2. Requisiti specifici per gli impianti fissi - Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati. Gli impianti fissi sono installati secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull'uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al punto 1.

Soggetti

  • 1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
  • 2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato è assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo;
  • 3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunità e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorità di vigilanza (...) le informazioni necessarie sul prodotto.

Marcatura CE  (art.10 D.Lgs 194/2007)

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura dell’apparecchio non lo consente, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

 La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.

Informazioni obbligatorie

 Fabbricanti (art. 7 bis D.Lgs 194/2007): 

1. All'atto dell'immissione dei loro apparecchi sul mercato, i fabbricant assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II o all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 9. Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'apparecchio.

5. I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchio non lo consentano, che le informazioni richieste siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio.

6. I fabbricanti indicano sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana.

7. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 ("Informazioni sull'uso dell'apparecchio) in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un apparecchio da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchio presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per gli apparecchi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.

Importatori (art.7 quater D.Lgs 194/2007):

1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchi conformi.

2. Prima di immettere un apparecchio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità (...). Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchio, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo o 7-bis commi 5 e 6 ("Obblighi dei fabbricanti"). L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un apparecchio non sia conforme all'allegato I, non immette l'apparecchio sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'apparecchio presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.

4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 ("Informazioni sull'uso dell'apparecchio) in lingua italiana.

5. Gli importatori garantiscono che, quando un apparecchio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un apparecchio da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchio presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

7. Per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio in una lingua facilmente compresa da tale autorità e, per gli apparecchi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.

Distributori (art.7 quinquies DL.gs 194/2007)

1. Quando mettono un apparecchio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano applicando con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un apparecchio a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 11 ("Informazioni sull'uso dell'apparecchio), in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'apparecchio deve essere messo a disposizione sul mercato o in servizio e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 7-bis, commi 5 e 6 ("Obblighi dei fabbricanti"e all'articolo 7-quater, comma 3 ("Obblighi degli importatori"). Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un apparecchio non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'apparecchio a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'apparecchio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, quando l'apparecchio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato

Attenzione - la presente è una scheda di sintesi sulle previsioni della norma di riferimento; si invitano gli operatori economici a consultare il vigente testo integrale. 

 

 

 

 

 

Ultimo Aggiornamento: 18/01/2018

Materiale elettrico a bassa tensione

Il materiale elettrico di bassa tensione se sicuro e conforme alle normative vigenti, deve poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.

In questo quadro, la vigilanza del mercato é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti conformi devono poter circolare.

Definizione e normativa

Rientrano nella definizione di materiale elettrico di bassa tensione i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua; tali prodotti  devono sottostare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 86/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/35/UE.

 Se il materiale elettrico è stato immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l'applicazione della precedente normativa, disciplinata dalla Direttiva 2006/95/CE e la Legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Esempi delle principali categorie di prodotti ad ampia diffusione che rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature per estetica, prodotti di illuminazione, elettroutensili, carica batterie, avvolgicavo, etc.  

Sono esclusi  dall’ambito di applicazione della normativa richiamata:

  • materiale elettrico destinato ad essere usato in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiale elettrico per radiologia ed uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • basi e spine di corrente per uso domestico;
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (D.lgs 86/2016- allegato I)

Per essere conformi i prodotti devono possedere requisiti formali e requisiti di sicurezza fissati dalle normative di settore. La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante attraverso l’apposizione della marcatura CE.

Requisiti generali.

  • Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
  • Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata.
  • Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

  • le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
  • non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un pericolo;
  • le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
  • l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico: 

  • presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
  • sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
  • nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

Soggetti coinvolti

  • «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;
  • «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
  • «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese terzo;
  • «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;

Marcatura CE  (art.13 D.Lgs 86/2016)

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.

Informazioni obbligatorie

I fabbricanti (art. 3 D.Lgs 86/2016):

  • garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico;
  • indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati,  oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana.
  • garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana.

Gli importatori (art.5 D.Lgs 86/2016):

  • assicurano che il fabbricante abbia indicato le informazioni sopra descritte;
  •  indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana;

I distributori (art.6 DL.gs 86/2016): verificano l’esistenza delle informazioni sopra indicate.

Si precisa che i prodotti elettrici che costituiranno oggetto prevalente della vigilanza, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono sono i seguenti:

  CATEGORIE DI PRODOTTI

 

1) APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE

-   Apparecchi fissi

-   Apparecchi mobili

-   Luminarie e catene luminose

 

2) PICCOLI ELETTRODOMESTICI

-   Ferri da stiro

-   Tostapane

-   Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori

-   Bollitori elettrici

-   Stufe elettriche

 

3) ELETTROUTENSILI NON PROFESSIONALI

-   Trapani e avvitatori non professionali

-   Seghetti non professionali

 

4) MATERIALE DA INSTALLAZIONE

-   Ciabatte (con interruttore e/o globo spia)

-   Avvolgicavo

 

5) APPARECCHIATURE PER ESTETICA

-   Asciugacapelli

-   Arricciacapelli e piastra per capelli

 

La presente è una scheda di sintesi sulle previsioni della norma di riferimento; si invitano gli operatori economici a consultare il testo integrale vigente.

 

 

Ultimo Aggiornamento: 31/08/2018

Dispositivi di protezione individuale di Iª categoria

 

 I DPI -dispositivi di protezione individuale- sono:

 

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

 

Per essere conformi i prodotti devono possedere requisiti formali e requisiti di sicurezza fissati dalle normative di settore. La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE.

In questo quadro, la vigilanza del mercato é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti conformi devono poter circolare.

Dal 21 aprile 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/425, che detta le disposizioni per la conformità dei DPI; conseguentemente, con il D.Lgs 17 del 19 febbraio 2019 è stato aggiornata la norma italiana, ossia il D.Lgs 475/92.

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 ad essi applicabili.

I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio di cui all'allegato I del Regolamento (tre categorie).

L’attività di vigilanza della Camera di commercio si focalizza sui DPI di Iª categoria (Esempi: occhiali da sole ad azione non correttiva, maschere da sci, occhialini da nuoto).

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con

l'acqua;

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Marcatura CE

La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.

La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.

Dati e informazioni obbligatorie

Principali obblighi dei fabbricanti (art. 8 Regolamento (UE) 2016/425)

 I fabbricanti:

 

  • all'atto      dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati      progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui      all'allegato II
  • redigono la documentazione      tecnica di cui      all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire      la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui      all'articolo 19; 
  • conservano la      documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla     data di immissione sul mercato del DPI; 
  • garantiscono che      siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie      continui a essere conforme al regolamento e tengono debitamente conto      delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del DPI,      nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche      tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del DPI; 
  • assicurano che      sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento      che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la      natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano      fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI; 
  • indicano sul DPI      oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di      accompagnamento del DPI il loro      nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio      registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati.      L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere      contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente      comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del      mercato; 
  • garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato      II, scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato,      facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori      finali. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali      etichettature, devono essere chiare,      comprensibili, intelligibili e leggibili; 
  • forniscono la dichiarazione di conformità UE con il DPI o includono nelle  istruzioni e nelle informazioni di    l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.

  

Principali obblighi degli importatori (art. 10 Regolamento (UE) 2016/425)

Gli Importatori:

 

  • prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante      abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di      cui all'articolo 19. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto      la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia      accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia      soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6      (riferimenti del prodotto e del fabbricante); 
  • indicano sul DPI      oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di      accompagnamento del DPI il loro      nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio      registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. I      dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato; 
  • garantiscono che il DPI sia      accompagnato dalle istruzioni e      dalle informazioni, scritte in una lingua facilmente comprensibile per      i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato      membro interessato; 
  • mantengono      una copia della dichiarazione di conformità UE      a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di      dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI e garantiscono che      la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.

  

Principali obblighi dei distributori (art. 11 Regolamento (UE) 2016/425) 

I Distributori:

 

  • prima di mettere un DPI a disposizione sul      mercato, i distributori verificano      che esso rechi la marcatura CEe      sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni      di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente      comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello      Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il      fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui  all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente (riferimenti      del prodotto e del fabbricante); 
  • se ritengono o hanno motivo di ritenere che un DPI      non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili      di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a      quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un      rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le  autorità di vigilanza del mercato;
  • garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è      sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di  sicurezza di cui all'allegato II.

Marcatura CE

La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.

La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.

 

Norme armonizzate:

Si riportano le principali norme armonizzate in materia:

EN ISO 12312-1:2013 – Occhiali e filtri da sole

EN 174:2001 (pubblicata in lingua italiana come UNI EN 174:2004) – Maschere per lo sci da discesa.

La presente è una scheda di sintesi sulle previsioni normative di riferimento; si invitano gli operatori economici a consultare il testo integrale vigente.

 

 

09/09/2019

Il Codice del Consumo

Scopo della Parte IV Titolo I del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) è quello di garantire che i prodotti immessi sul mercato, siano sicuri.

Ai sensi dell’Art. 103 comma 1 lettera a) per prodotto sicuro si intende qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o prevedibili, non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi compatibili con l’impiego prevedibile del prodotto e accettabili nel contesto di una elevata tutela della salute e sicurezza delle persone.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo I del Codice, un prodotto si presume sicuro quando è conformealle specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, o in mancanza di disposizioni legislative comunitarie, alle disposizioni legislative nazionali specifiche vigenti nello stato membro in cui il prodotto viene commercializzato (Art. 105 comma 1). In mancanza di disposizioni specifiche sia a livello comunitario che nazionale, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle norme tecniche nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee armonizzate (ove esistenti) (Art. 105 comma 2).

In assenza sia di disposizioni legislative che di norme tecniche non è applicabile la presunzione di conformità e la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi (Art. 105 comma 3).

Destinatari delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (Art. 103 comma 1  lettere d, e) 

Ai fini della norma in esame si distinguono 2 categorie di soggetti:

Produttore:

  1. il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità; 
  2. qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo; 
  3. colui che rimette a nuovo il prodotto; 
  4. il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità;
  5. qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
  6. gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

Distributore:

  • qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Alla diversità dei ruoli è ricondotto un diverso regime di responsabilità.

Obblighi del produttore (Art. 104 commi da 1 a 5)

  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
  2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avevrtenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
  3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per onsentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace nei confronti dei consumatori.
  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
    • a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferiemnto al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
    • b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonchè l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
  5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell’art. 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso , ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente.

Obblighi del distributore (Art. 104 comma 6)

Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

    • a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
    • b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
    • c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b) conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Obblighi del produttore e del distributore (Art. 104 comma 7)

Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’art. 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

Inoltre tutti gli operatori sono tenuti alla collaborazione con l’autorità di vigilanza e a fornire su richiesta la documentazione attestante la presunzione e valutazione di sicurezza del prodotto.

Scopo della vigilanza è quindi:

    • verificare che i prodotti immessi siano sicuri;
    • intervenire nel caso di prodotti non sicuri.

Definizioni e ambito di intervento delle Camere di Commercio.

La Parte IV Titolo I – Artt. da 102 a 113 del Codice del consumo D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito Codice), costituisce il recepimento nazionale della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Tale disciplina impone ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo un requisito generale di sicurezza (normativa “orizzontale”) e realizza, in combinazione con i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla legislazione settoriale (normativa “verticale”) l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.

Le disposizioni del Titolo I si applicano a tutti i prodotti  definiti dall’art. 103 comma 1 lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, le disposizioni del Titolo I si applicano per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. (art. 102 commi 2 e 3).

Anche le prescizioni degli articoli da 6 a 12, concernenti le indicazioni da riportare sui prodotti per una adeguata informazione del consumatore, rientano a pieno titolo nell'abito delle competenze camerali di cui all'art.2 lett. c) della legge n. 580/1993 in materia di "vigilanza e controllo sulla sicurezza e confomiità dei prodotti"

Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
I PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, DEL 28 GENNAIO 2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” -  Art. 102 comma 6

Di seguito sono riportati alcuni esempi di prodotti che non rientrando nelle norme di settore armonizzate ricadono a pieno titolo nel campo di applicazione del Codice:

  • mobili per interno ed esterno (sedute, tavoli, letti, culle per uso domestico etc.);
  • attrezzature per allenamento (simulatori di corsa, vogatori, cyclette, etc.);
  • articoli per puericultura (girelli, succhietti, culle per uso domestico, etc.).

Legislazione di riferimento

Tutte le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

Normative comunitarie

  • DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
  • REGOLAMENTO 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
  • DECISIONE 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.
  • DECISIONE 2010/15/UE recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all’articolo 12 e all’articolo 11 della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Normative nazionali

  • D. Lgs 06/9/2005 n.  206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (artt.  da 6 a 12 e da 102 a 113)

 

20/09/2023

Consumo di carburante e emissioni CO2

 

Il D.P.R. n. 84 del 17 febbraio 2003 si prefigge lo scopo di fornire ai consumatori le informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove, cioè dei veicoli a motore della categoria M1 che non siano stati precedentemente venduti, se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione, comprese le autovetture cosiddette "Km zero".


Il responsabile del punto vendita, cioè la persona fisica o giuridica che gestisce la struttura dove sono esposte o offerte in vendita o in leasing le autovetture nuove, deve adempiere ai seguenti obblighi:

  1. apposizione di un’etichetta riportante il consumo di carburante e le emissioni di CO2 in modo visibile su ciascun modello di autovettura, (oppure nelle vicinanze dello stesso) esposto, offerto in vendita o in leasing presso il punto vendita.
  2. esposizione, per ciascuna marca di autovettura, di un manifesto o di uno schermo di visualizzazione che contenga l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing nel punto vendita. A tal fine, il costruttore del veicolo fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo precedentemente citato;
  3. distribuzione gratuita, su richiesta del consumatore, della guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, redatta annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei siti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Trasporti



 SCARICA LA GUIDA 2016 SUL RISPARMIO DI CARBURANTI ED EMISSIONI CO2 DELLE AUTOVETTURE

 

Il materiale promozionale, destinato al grande pubblico, per la commercializzazione dei veicoli (i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata, i manifesti pubblicitari, ecc.) deve contenere - in modo leggibile e comprensibile - i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce.

E‘ vietato apporre sulle etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi a quanto disposto dal DPR 84/2003.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 10 del sopracitato decreto, spetta alle Camere di Commercio il compito di vigilare sul corretto adempimento di quanto prescritto e, su indicazione precisa del Ministero dello Sviluppo Economico, che viene periodicamente informato, di svolgere anche attività di monitoraggio periodico delle inserzioni presenti sui principali giornali (quotidiani e/o periodici) pubblicati nel territorio di competenza, onde verificare, e se del caso sanzionare, l’eventuale presenza di annunci irregolari. La questione della pubblicità a mezzo stampa è regolata dall’Art. 6 del DPR n. 84/2003 e dall’allegato IV, che entra nel dettaglio prevedendo alcuni requisiti minimi, per i dati sui consumi ed emissioni da indicare negli annunci pubblicitari.

Per l’omesso adempimento, ovvero l’adempimento in modo incompleto o erroneo, degli obblighi citati, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,0

10/10/2017

Prodotti tessili

I prodotti tessili per poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario devono essere accompagnati da una corretta etichettatura, che riporti indicazioni atte a garantire un’informazione corretta al consumatore e ridurre i rischi di frode sia per il consumatore che per gli operatori economici. 

Il Protocollo d’Intesa Mise – Unioncamere per il rafforzamento dell’attività di vigilanza delle Camere di Commercio prevede che per il settore “etichettatura moda” (tessuti e calzature) i controlli siano mirati alla verifica degli aspetti di composizione ed etichettatura dei prodotti.. 

In questo quadro, la vigilanza é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti etichettati correttamente possono essere offerti al consumatore finale.  

COSA VERIFICARE: 

Etichettatura di composizione conforme

Il Reg.(UE) n.1007/2011 disciplina in maniera dettagliata l’utilizzo di alcune fibre nonchè forma e contenuti  dell’etichettatura de prodotti tessili, prevedendo altresì esenzioni e deroghe per prodotti tessili specifici.

Nel rinviare alla diretta consultazione della norma per gli elementi di dettaglio, qui di seguito si illustrano sinteticamente gli aspetti principali della discioplina:

  • il prodotto tessile non è solo l'abbigliamento;
  • salva esclusione espressa dal parte del Regolamento, sul prodotto tessile deve sempre essere presente l'etichetta di composizione;
  • l'etichetta di composizione può essere anche stampata sul prodotto tessile, o deve comunque esservi cucita ("saldamente fissata"), pertanto non sono considerate conformi eventuali etichettature di composizione in cartoncino, prontamente amovibili;
  • le fibre devono essere indicate in ordine decrescente per percentuale di peso sul totale del prodotto;
  • le fibre devono essere indicate con la denominazione prevista nel Regolamento e in lingua Italiana (un'applicazione letterale della norma impone che anche una dicitura come l'inglese "cotton" in luogo di "cotone" vada considerata non conforme).

Il D.lgs.190/2017 ha definito in dettaglio un articolato sistema sanzionatorio a carico del dettagliante e del fabbricante/importore che violino del disposizioni del Regolamento.

Trovano inoltre applicazione le norme del "Codice del Consumo" che impongono l'indicazione degli estremi relativi al fabbricante/importatore UE (denominazione o marchio e sede legale): si noti che tali informazioni non sono però soggette all'obbligo di apposizione nelle stesse forme rese invece obbligatorie per la composizione, per cui, anche se dovessero essere riportate su cartoncino facilmente amovibile o sulla confezione, risulterebbero comuque conformi.

Tutte le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

NORMATIVA COMUNITARIA

  • REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE
  • Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti - G.U.C.E. n° L 11 del 15.01.2002

NORME NAZIONALI 

  • Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190
  • Decreto Legislativo 06 settembre 2005 n. 206 "Codice del Consumo",  artt. 6-12 e 102-112

 

21/09/2018

Etichettatura calzature

Ai sensi della Direttiva 94/11/CE del 23 marzo 1994, le calzature, per poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario, devono essere accompagnate da una corretta etichettatura, che riporti indicazioni atte a garantire un’informazione corretta al consumatore e ridurre i rischi di frode sia per il consumatore che per gli operatori economici. 

In questo quadro, la vigilanza é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti etichettati correttamente devono poter circolare.

L'art. 5 del D.lgs 190/2017 ha riconfermanto le competenze in materia di vigilanza delle Camere di Commercio in questo settore: i controlli sono mirati alla verifica degli aspetti di composizione ed etichettatura del prodotto.

Cosa verificare

Le calzature poste in vendita al consumatore finale devono riportare un’etichetta contenente informazioni sulla composizione secondo le modalità dell’Art. 4 del D.M. 11/04/1996 (recepimento della Dir. 94/11/CE) utilizzando esclusivamente i simboli e le informazioni scritte per i materiali contenute nell’Allegato I del D.M. 11/04/1996.

La normativa stabilisce un livello minimo di informazioni (indicazioni obbligatorie) da fornire al consumatore e consente la facoltà di integrare tali informazioni con indicazioni aggiuntive (facoltative) che possono orientare il consumatore sulle caratteristiche di qualità dell’articolo acquistato.

Indicazioni obbligatorie (etichettatura di composizione)

L’etichetta deve contenere le informazioni relative al materiale che costituisce almeno l’80% della superficie di cui è composta ciascuna parte della calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna). Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% è opportuno che l’etichetta rechi informazioni sui due materiali prevalenti.  (Art. 4 comma 1 del D.M. 11/04/1996).

L’etichetta deve contenere simboli o informazioni scritte il lingua italiana secondo le definizioni e illustrazioni contenute nell’Allegato I del D.M. 11/04/1996. Nel caso in cui le informazioni relative alla composizione siano riportate sotto forma di simboli devono essere utilizzati esclusivamente i pittogrammi previsti dalla normativa.

L’etichetta deve essere apposta su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato.

Deve essere visibile, saldamente applicata, accessibile al consumatore e realizzata con simboli di dimensioni tali da non indurlo in errore.

L’etichetta é apposta dal fabbricante o dal rappresentante del fabbricante con sede nella Comunità. Qualora né il fabbricante, né il rappresentante abbiano sede nella Comunità l’obbligo di apporre l’etichetta compete all’importatore.

Indicazioni facoltative (informazioni supplementari)

Le indicazioni obbligatorie relative alla composizione possono essere integrate con altre indicazioni supplementari, scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale (Art. 5 comma 1 del DM 11/04/96).

Il fabbricante di suole, come previsto dall’Art. 5 comma 2 del DM 11/04/96, può specificare in etichetta l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia” esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità. 

E’ bene ricordare che le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta; inoltre, anche a tali informazioni facoltative si applicano gli stessi principi generali in materia di chiarezza, leggibilità e veridicità [2].  

Definizioni e ambito di intervento delle Camere di Commercio

Con il termine “calzature” si intendono tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 11/04/1996 e allegato I.

Elenco esemplificativo dei prodotti che rientrano nella definizione di calzature (All. II del D.M. 11/04/1996):

1. Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno.

2. Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce.

3. Sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo.

4. Calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle.

5. Scarpe da ballo.

6. Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate).

7. Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco.

8. Calzature «usa e getta» con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta.

9. Calzature ortopediche.

Rientrano altresì nella definizione di calzature, e pertanto sono soggetti agli obblighi di etichettatura, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della Nomenclatura Combinata [1], le cui voci sono di seguito riportate:

1. Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non e' stata ne' unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, ne' formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti.

2. Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica .

3. Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale.

4. Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili.

5. Altre calzature

6. Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti.

 

Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa riguardante l’etichettatura i seguenti prodotti (Art. 1 comma 4 D.M. 11/04/1996)

1. Calzature d’occasione usate.

2. Calzature aventi caratteristiche di giocattolo.

3. Calzature di protezione (disciplinate dal D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475: che reca il recepimento della Direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

4. Calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, recante attuazione della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Legislazione di riferimento

Tutte le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

Normative comunitarie

  • DIRETTIVA 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
  • DIRETTIVA 2001/95/CE del parlamento europeo e del consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Norme nazionali

  • D.M. 11/4/1996 - Recepimento della Direttiva 94/11/CE.
  • D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, artt. 6-12 e 102-113
  • D.Lgs. 11/11/2017 n. 190 (sanzioni)
 

21/09/2018

Sicurezza dei giocattoli

Giocattoli

 

I giocattoli, se sono sicuri e conformi alle normative vigenti, devono poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.

Per essere conformi i prodotti devono possedere i requisiti di sicurezza fissati dalle normative di settore.

L’apposizione della marcatura CE presume la conformità dei giocattoli immessi in commercio.

In attuazione della direttiva 2009/48/CE è stato adottato, a livello nazionale, il D.Lgs 54/2011 di cui si illustrano le principali previsioni.

 

Definizioni

Sono considerati giocattoli e quindi ricompresi nella disciplina di settore "i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni" (art. 1 c. 1 del D.Lgs. 54/2011).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 54/2011 i seguenti prodotti, elencati nell’allegato I:

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria: a) modelli in scala fedeli e dettagliati, b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d) repliche storiche di giocattoli, e e) riproduzioni di armi da fuoco reali.

3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg. 

4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità. 

5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.

6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.

7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

8. Puzzle di oltre 500 pezzi. 

9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm. 

10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli. 

11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche

12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto. 

13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche. 

14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.

15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD. 

16. Succhietti per neonati e bambini piccoli. 

17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini. 

18. Trasformatori per giocattoli. 

19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

 

Il decreto non si applica (art. 1 c. 2 del D.Lgs. 54/2011)

a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;

b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;

c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;

d) alle macchine a vapore giocattolo;

e) alle fionde e alle catapulte.

 

I requisiti dei giocattoli

L’art.9 e l’allegato II del D.Lgs 54/2011 e prescrivono i requisiti essenziali e specifici di sicurezza che devono possedere i giocattoli immessi sul mercato.

I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono  non devono infatti compromettere la sicurezza e la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

 

Marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un’etichetta oppure su un foglio informativo. (art.14, comma 4, D.Lgs 54/2011). Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.(art.14, comma 5, D.Lgs 54/2011).

 

Dati e informazioni obbligatorie

I fabbricanti (art. 3 commi 6,7,8 D.Lgs 54/2011):

- garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo;

- indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo’ essere contattato.

Gli importatori (art.5 comma 4 D.Lgs 54/2011):

Indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo a cui possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.

Istruzioni, informazioni, avvertenze.

Il giocattolo deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana (art.3, comma 8; art.5, comma 5 D.Lgs 54/2011.

Laddove ciò risulti opportuno per  la  sicurezza dell'uso,  le avvertenze  indicano le  opportune restrizioni  relative  agli utilizzatori e vanno apposte in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile,facilmente  comprensibile  ed  accurato  sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e'corredato. Per i  giocattoli  di piccole dimensioni  venduti   senza imballaggio,   le   avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze che determinano la  decisione  di acquistare  il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli  utilizzatori devono  figurare  sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili  al consumatore prima  dell'acquisto,  anche nelle  ipotesi  di acquisto  per via telematica. (art. 10 e allegato V, D.Lgs. 54/2011)

 

Normative nazionali 

D.Lgs. 11/4/2011 n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

D.Lgs. 27/9/1991 n. 313 - Attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'Art. 54 della L. 29 dicembre 1990, n. 428. (resta applicabile solo ai giocattoli immessi sul mercato fino a luglio 2011 per quanto concerne i requisiti fisico meccanici ed elettrici; fino al 20 luglio 2013 per quanto concerne i requisiti chimici). 

 

La presente è una scheda di sintesi sulle previsioni della norma di riferimento; si invitano gli operatori economici a consultare il testo integrale vigente.

 

Link a Unioncamere Italiana - Settore Regolazione del mercato- Giocattoli: Unioncamere Settore Regolazione del mercato

 

09/09/2019

Etichettatura energetica

 

L’etichettatura energetica degli elettrodomestici, prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, ha la funzione di informare i consumatori circa il consumo di energia e di altre risorse essenziali (come, ad esempio, l’acqua) da parte del prodotto offerto in vendita: viene così offerta la concreta possibilità di perseguire un impiego più razionale delle risorse energetiche, favorendone il risparmio e contribuendo nel contempo ad una riduzione dell’inquinamento atmosferico. La possibilità, grazie all’etichettatura energetica, di orientare le scelte d’acquisto verso modelli dai minori consumi, con prestazioni migliori, fornisce inoltre un ulteriore stimolo allo sviluppo tecnologico dei prodotti offerti in commercio.

La più recente normativa di riferimento in materia è il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio2017.

 Restano comunque applicabili il d.lgs 104/2012 e i regolamenti delegati adottati dalla Commissione UE in attuazione della direttiva UE 2010/30 fino all'emanazione dei nuovi regolamenti.

 L'etichetta esposta sul prodotto indica l’efficienza energetica e contiene le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre risorse; la classificazione energetica è indicata con le lettere da A a G; per esemplificazioni consultare l’opuscolo alla sezione “Documenti” di questa pagina.

Il d.lgs. 28 giugno 2012 , n. 104, detta la disciplina in materia di vigilanza sull’applicazione della normativa, prevedendo espressamente, all’articolo 4, che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga a tal fine anche della collaborazione delle Camere di Commercio, in quanto titolati della funzione di vigilanza e controllo sui prodotti ai sensi della Legge n.580/93, e stabilendo una serie di sanzioni amministrative, da 500 a 40.000 Euro, a carico dei fornitori e dei distributori per violazioni, a vario titolo, di questa normativa. 

09/04/2019
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