Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate è disciplinato dal D.P.R. 146 del 16 novembre 2018, in attuazione del Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra, che a partire dal 09/01/2019 ha abrogato il precedente D.P.R. n. 43/2012.
ll Registro è gestito dalle Camere di Commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma.
L’articolo 15 del D.P.R. conferma l’obbligo di iscrizione (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012) per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature fisse (che non sono in movimento durante il loro funzionamento, escluse pertanto quelle installate a bordo dei mezzi di trasporto) contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
In particolare si tratta di attività svolte su:
- apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici;
- apparecchiature di protezione antincendio;
- recupero di F-gas da impianti di condizionamento di autoveicoli;
- recupero di solventi a base di F-gas dalle apparecchiature che li contengono;
- controllo di sistemi di rilevamento delle perdite da apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
Per sapere CHI deve iscriversi al Registro Fgas e COSA deve fare, consultare la sezione DESTINATARI.
Per ulteriori approfondimenti e notizie aggiornate si rimanda ai seguenti link:
https://www.ecocamere.it/adempimenti/registrofgas
E’ importante consultare nel sito www.fgas.it i seguenti materiali di supporto:
- video tutorial che spiegano passo passo come procedere con l’iscrizione;
- la Guida operativa al Registro telematico nella sezione “Modulistica ed istruzioni”;
- i modelli scaricabili (procura da allegare alle pratiche telematiche di iscrizione);
- F.A.Q. relative ad informazioni generali e casi specifici;
- la sezione "CCIAA e versamenti" per conoscere le modalità e gli estremi di riferimento per il pagamento dei diritti di segreteria e della marca da bollo previsti.
L’attestato di iscrizione IMPRESA (con il codice IR) e l’attestato di iscrizione PERSONA (con il codice PR) sono sempre disponibili nella scrivania telematica del soggetto che invia la pratica di iscrizione impresa/persona, nella sezione CERTIFICATI/ATTESTATI.
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CERTIFICAZIONE
Una volta effettuata l’iscrizione al Registro F-gas, per le attività svolte da imprese e/o persone previste dagli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 146/2018 e riportate in sintesi nella sezione DESTINATARI, è previsto il conseguimento di un CERTIFICATO o di un ATTESTATO. Il certificato o l’attestato devono essere ottenuti entro 8 mesi dall’iscrizione: il mancato rispetto del termine comporta, previa notifica all'impresa e alla persona interessate, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
I certificati o gli attestati sono rilasciati da Organismi di certificazione e di attestazione accreditati: l’elenco è disponibile al seguente link: https://www.fgas.it/RicercaSezA
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PERSONE
Il certificato della persona è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una prova pratica e il cui contenuto è indicato negli allegati ai Regolamenti 2015/2067, 2015/2066, 304/2008 e 306/2008. Ha una validità di 10 anni e per ottenere il rinnovo è necessario svolgere un nuovo esame. Durante il periodo di validità del certificato sono previste delle verifiche di sorveglianza di tipo documentale, da effettuare con cadenza annuale. La persona dovrà trasmettere all'Organismo di certificazione un documento ricavato dalla Banca Dati, per dimostrare di avere svolto dalla precedente sorveglianza interventi relativi al campo di applicazione del certificato.
L’attestato della persona è rilasciato a seguito di un corso di formazione in merito ai requisiti minimi il cui contenuto è indicato nell’allegato al Regolamento 307/2008 e non ha scadenza.
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IMPRESE
Il certificato dell’impresa è rilasciato a seguito di una verifica ispettiva presso la sede dell’impresa, che deve dimostrare i seguenti requisiti:
- personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto: una persona certificata ogni 200.000 € di fatturato specifico (esclusi l’acquisto e la vendita di apparecchiature e materiali);
- strumenti e procedure necessari per svolgere l’attività .
Ha una validità di 5 anni e per ottenere il rinnovo è necessario effettuare il medesimo iter previsto per la certificazione. Durante il periodo di validità del certificato sono previste delle verifiche di sorveglianza di tipo documentale, da effettuare con cadenza annuale. Inoltre l'impresa deve comunicare all'Organismo di certificazione le variazioni relative al numero di personale certificato, al volume di attività e alle condizioni che influenzano il mantenimento della certificazione da parte dell'impresa.
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IMPRESE INDIVIDUALI
E' previsto un iter semplificato per la certificazione delle imprese individuali, che prevede un esame documentale se sono rispettate le seguenti condizioni:
- la persona certificata coincide con il titolare dell'impresa, che deve dichiarare di essere l'unica persona certificata impiegata dall'impresa;
- persona e impresa devono essere iscritte al Registro telematico nazionale;
- l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese come impresa individuale.
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  OBBLIGHI DELLE PERSONE PREVISTI DAL D.P.R. n. 146/2018
   OBBLIGHI DELLE IMPRESE PREVISTI DAL D.P.R. n. 146/2018
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- Decreto Legislativo n. 163 del 5 dicembre 2019Â "Disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea, attuati con D.P.R. n. 146/2018."
-Â D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018Â "Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006."
-Â Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014Â "Sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006."
-Â Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068Â "Stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra."
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 "Stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra."
-Â Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066Â "Stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi."
- Regolamento (CE) n. 307/2008 "Stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra."
-Â Regolamento (CE) n. 306/2008Â "Stabilisce, in conformitĂ al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature."
-Â Regolamento (CE) n. 304/2008Â "Stabilisce, in conformitĂ al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra."
- Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 "Stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra."
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Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle Camere di Commercio competenti per il territorio, i diritti di segreteria previsti dal Decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/7/2012.
Una sintesi degli importi relativi alle principali pratiche è riportata nella tabella seguente:
PRATICA | IMPORTI ASSOCIATI | |
DIRITTI DI SEGRETERIA | IMPOSTA DI BOLLO | |
Iscrizione Impresa | € 21,00 | € 16,00 |
Variazione Impresa | € 9,00 | € 16,00 |
Richiesta attestato di iscrizione Impresa | € 5,00 | Non previsto |
Aggiornamento Impresa | Non previsto | Non previsto |
Cancellazione Impresa | Non previsto | Non previsto |
Iscrizione Persona | € 13,00 | € 16,00 |
Variazione Persona | € 9,00 | € 16,00 |
Richiesta attestato di iscrizione Persona | € 5,00 | Non previsto |
Aggiornamento persona | Non previsto | Non previsto |
Cancellazione persona | Non previsto | Non previsto |
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
- carta di credito o Telemaco Pay;
- PagoPA
SANZIONI (D. Lgs. 163/2019)