Procedure concorsuali nel Registro delle Imprese: Legge Fallimentare

Procedure concorsuali: pubblicità tramite il Registro Imprese

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dispone che i provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali siano resi noti ai terzi tramite iscrizione al Registro delle Imprese, previa comunicazione d’ufficio della Cancelleria del Tribunale al Registro delle imprese competente.

Anche la legge 27 gennaio 2012, n. 3 - che detta norme per rimediare a situazioni di eccessivo indebitamento riguardanti consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili, avvalendosi dell’intervento di un Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) - prevede specifiche ipotesi pubblicitarie, quando il sovraindebitamento riguarda i piccoli imprenditori, ai quali non sia applicabile la disciplina del fallimento.

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la legge 27 gennaio 2012, n. 3, continuano ad applicarsi alle procedure di fallimento, di concordato fallimentare, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione del debito, e di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti al 15 luglio 2022, e anche a quelle aperte dopo tale data, sulla base di ricorsi o istanze presentate entro 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Per maggiori approfondimenti consultare la Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali, nella sezione Documenti, redatta dal gruppo di lavoro costituito da UnionCamere nazionale; la Guida, aggiornata a dicembre 2019, raccoglie tutte le fattispecie pubblicitarie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, tra le quali si segnala l’iscrizione d’ufficio di questi atti e fatti:

Fallimento:

  • apertura (art. 17 L.F.), revoca (art. 18 L.F.), chiusura (art. 119 L.F.), riapertura (art. 121 L. F.)

  • nomina del curatore (art. 17 L.F.), revoca o sostituzione (artt. 37 e 37-bis L.F.)

  • esercizio provvisorio dell’impresa: autorizzazione, cancellazione, cessazione (art. 104 L.F.)

Concordato fallimentare:

  • omologa (art. 129 L.F.) ed esecuzione (art. 136 L.F.) del concordato fallimentare

  • risoluzione (art. 137 L.F.) o annullamento (art. 138 L.F.) del concordato fallimentare e riapertura del fallimento

  • chiusura del fallimento per definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare (art. 130 L.F.)

Concordato preventivo:

  • ammissione alla procedura di concordato preventivo (artt. 163 e 166 L.F.)

  • nomina o conferma del commissario giudiziale ((art. 161, co. 6, L.F.)

  • omologa (art. 180 L.F.) ed esecuzione (art. 185 L.F.) del concordato preventivo

  • risoluzione o annullamento del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento (art. 186 L.F.)

Liquidazione coatta amministrativa

  • sentenza che accerta lo stato di insolvenza (art. 195 L.F.)

  • apertura o revoca della liquidazione coatta amministrativa (art. 197 L.F.)

  • nomina commissario liquidatore e comitato di sorveglianza (art. 198 L.F.)

  • decreto di omologazione del concordato (art. 214 L.F.)

  • risoluzione o annullamento del concordato e riapertura della liquidazione coatta amministrativa (art. 215 L.F.)

Amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999:

  • sentenza che dichiara (art. 8) o revoca (art. 10) lo stato di insolvenza

  • affidamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale (art. 19)

  • apertura dell’amministrazione straordinaria (art. 30), chiusura della procedura (art. 76), conversione in fallimento (art. 71), riapertura dell’amministrazione straordinaria (art. 77)

  • nomina dei commissari straordinari (art. 38)

  • cessazione dell’esercizio dell’impresa (art. 73)

  • approvazione del concordato proposto dal debitore (artt. 78 e 79)

Taluni atti o fatti devono essere invece iscritti nel Registro delle imprese su domanda di parte, presentata dal soggetto che per legge è obbligato o legittimato all’iscrizione, quali:

  • comunicazione del domicilio digitale del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore (art. 1, co. 19, legge 24/12/2012, n. 228)

  • rapporto semestrale riepilogativo delle attività svolte dal curatore fallimentare (art. 33 L.F.)

  • relazione semestrale sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione del commissario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205 L.F.)

  • piano attestato di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, a cura del/i titolare/legale rappresentante dell’impresa (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.)

  • decisione/deliberazione degli amministratori di società di capitali della proposta di concordato (art. 152), a cura del notaio rogante

  • contratto di affitto di azienda (art. 104-bis L.F.), a cura del notaio rogante o autenticante

  • vendita del complesso aziendale o di suoi rami (art. 105 L.F.), a cura del notaio rogante o autenticante

  • vendita di partecipazioni di s.r.l. (art. 106 L.F.), a cura del notaio rogante o autenticante

  • accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), a cura del titolare/legale rappresentante dell’impresa

  • cancellazione dal registro delle imprese della società per chiusura del fallimento, a cura del curatore fallimentare (art. 118 L.F.), o per chiusura della liquidazione coatta amministrativa, a cura del commissario liquidatore (art. 213 L.F.)

  • proposta di accordo o di piano di ristrutturazione dei debiti per le situazioni di sovraindebitamento (art. 10, L. 3/2012), decreto di omologazione dell’accordo (art. 12, L. 3/2012), nomina del liquidatore (art. 13, L. 3/2012), a cura dell’O.I.C. (Organismo di composizione della crisi)

  • decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato (art. 14 quinquies L. 3/2012), a cura dell’O.I.C. (Organismo di composizione della crisi)

 

24/10/2022
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