Le imprese iscritte sono soggette alle sanzioni disciplinari della sospensione e della cancellazione dall’Albo.
Sospensione (art. 19 del DM 120/2014)
L’efficacia dell’iscrizione all’Albo è sospesa dalle Sezioni, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 della Legge n. 689 del 24/11/1981, quando si verifichi e sia addebitabile all’impresa o ente:
- l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione. Si precisa che, tra le prescrizioni contenute nei provvedimenti d’iscrizione vi è anche il seguente punto: “Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato”. Pertanto qualora, a seguito di variazione anagrafica, l’impresa non produce adeguata appendice alla polizza fidejussoria in corso, la stessa incorre nella sanzione della sospensione dell’iscrizione.
- l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione della variazione dell’iscrizione di cui all’art. 18, comma 1 "obbligo di comunicare le variazioni intervenute";
- il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.
La durata della sospensione non potrà superare i 120 giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.
Tra la data di notifica all’interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno 90 giorni.
Con il provvedimento di sospensione la Sezione può stabilire il termine entro il quale l’impresa o l’ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.
Cancellazione (art. 20 del D.M. 120/2014)
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del DM 120/2014 le imprese e gli enti sono cancellati dall’Albo con provvedimento delle Sezioni qualora:
- l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d’iscrizione, ne faccia domanda;
- vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
- vengano cancellate dal Registro delle Imprese;
- siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione;
- si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione per l’iscrizione di cui all’art. 15, comma 2, 3, 4 e 6;
- permangano per più di dodici mesi le condizioni di cui all’art. 24, comma 7 "sospensione per mancato pagamento del diritto annuale".
Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
Nel caso di richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, la cancellazione decorre dalla data della presentazione della relativa domanda.
Le sanzioni di sospensione o di cancellazione sono applicate dalle Sezioni previa contestazione degli addebiti all’iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
Nelle ipotesi di:
- cancellazione dal registro delle imprese;
- permanenza per più di 12 mesi della sospensione per mancato pagamento dei diritti d’iscrizione;
si procede direttamente alla cancellazione.
I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all’iscritto, al Comitato Nazionale, alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente e alla Camera di Commercio.
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