Diritti di Segreteria ed Imposta di Bollo

ATTENZIONE

La presentazione delle domande di iscrizione e di deposito al Registro Imprese è soggetta al pagamento degli importi previsti dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, indipendentemente dall'esito del procedimento (iscrizione o rifiuto).
Il rimborso dei diritti di segreteria, a fronte delle richieste di annullamento di pratiche telematiche per le quali il Registro Imprese non ha ancora eseguito la relativa istruttoria, viene effettuato d’ufficio mediante storno direttamente all’interno del conto Telemaco dell’utente che ha provveduto al relativo invio.

Diritti di segreteria

PRINCIPIO GENERALE

Per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro Imprese e al REA è prescritto, dalle norme, il pagamento di diritti di segreteria secondo gli importi specificamente corrispondenti ad ogni tipo di domanda o di denuncia, indipendentemente dal fatto che l’istruttoria si concluda con l’iscrizione richiesta, oppure concludendosi invece con il rifiuto della domanda o della denuncia presentata.

Per alcune domande e denunce, le stesse norme prevedono l’esonero dal pagamento dei diritti di segreteria.

Gli importi dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione delle domande al Registro delle imprese e delle denunce al REA vengono aggiornati periodicamente con appositi Decreti Ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico, Interministeriali o Dirigenziali.

Gli importi attualmente vigenti sono indicati nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 aprile 2023.

RETTIFICA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Di regola, quando nella compilazione della pratica telematica (domanda/denuncia), sia statoautoliquidato un importo errato dei diritti di segreteria, nel corso dell’attività istruttoria l’Ufficio del Registro delle Imprese, riscontrato l’errore, rettifica d'ufficio gli importi dichiarati, così operando direttamente nel conto Telemaco dell’utente che ha effettuato l’invio della pratica:

  • procedendo al prelievo dell’importo previsto, qualora autoliquidato in forma minore a quello dovuto;

  • effettuando lo storno dell’importo qualora autoliquidato in forma maggiore a quello dovuto.

RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Se l’Ufficio del Registro imprese non riscontra né effettua la rettifica dell’importo erroneamente autoliquidato, l’utente, successivamente all’iscrizione della domanda o denuncia, può ottenere il rimborso richiedendo lo storno della somma erroneamente autoliquidata.

Per far ciò deve essere utilizzato l’apposito modello “Richiesta di rimborso DIRITTI DI SEGRETERIA” pubblicato nel sito Internet Camerale, da inviare via PEC all’indirizzo cciaadl@legalmail.it, “RICHIESTA RETTIFICA IMPORTI PRATICA TELEMATICA PROT. N….”.

L’Ufficio, successivamente alle opportune verifiche, e solo quando abbia riscontrato e confermato l’importo erroneamente autoliquidato, provvederà al rimborso richiesto sempre mediante storno dell’importo direttamente nel conto Telemaco dell’utente che ha effettuato l’invio della pratica

Non è possibile richiedere il rimborso dei diritti versati per le domande e le denunce, prese in carico dall’Ufficio ed in fase di istruttoria, qualora siano oggetto di rifiuto con motivato provvedimento, o per le quali venga richiesto l’annullamento da parte dell’utente che ha provveduto al loro invio.

Ultimo Aggiornamento: 07/07/2023

Imposta di Bollo

 

PRINCIPIO GENERALE

L’imposta di bollo è dovuta, in misura fissa e forfettaria, per la presentazione delle domande di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese e gli atti che le accompagnano.

Gli importi sono quelli previsti dall’articolo 1 Allegato A – Tariffa – Parte Prima, comma 1-ter del DPR 642/1972, e la misura stabilita:

  • è unica per ogni pratica;
  • comprende sia l’imposta dovuta per la domanda presentata (modulistica) sia quella per l’eventuale atto allegato, indipendentemente dal numero di pagine di cui è composta la pratica nel suo complesso;
  • varia in funzione della natura giuridica dell’impresa che esegue l’adempimento pubblicitario.

IMPORTI

NATURA GIURIDICA IMPRESA

IMPORTI IN EURO

1) Imprese individuali

17,50

2) Società di persone

59,00

3) Società di capitali

65,00

  

ESONERO

Sono fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, per cui per alcuni tipi di domande è prescritto l’esonero dall’imposta.

L’elenco dei principali atti e documenti esenti dall’imposta di bollo è contenuto nella Tabella – Allegato B – DPR n. 642/72.

Altre leggi speciali prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo per ulteriori atti e documenti, diversi da quelli elencati nella Tabella – Allegato B – D.P.R. n. 642/72.

La presentazione delle denunce al R.E.A. non è mai soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo.

RETTIFICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Di regola, quando nella compilazione della pratica telematica (domanda/denuncia), sia stato autoliquidato un importo dell’imposta di bollo minore a quello dovuto, nel corso dell’attività istruttoria l’Ufficio del Registro delle Imprese, riscontrato l’errore, rettifica d'ufficio l’importo dichiarato, procedendo al prelievo dell’importo previsto direttamente dal conto Telemaco dell’utente che ha effettuato l’invio della pratica:

RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Con risoluzione n. 125 del 13/10/2017 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – si è espressa sulla richiesta di rimborso dell’imposta di bollo, assolta con modalità virtuale da soggetti appositamente autorizzati, affermando che tale rimborso è dovuto qualora il contribuente/intermediario che, a seguito di trasmissione di pratiche telematiche all’Ufficio del Registro delle Imprese, si sono resi conto di aver versato, tramite la rispettiva Camera di Commercio, l’imposta su: 

  1. documenti che per legge ne sono esenti;

  2. ovvero versati in misura eccedente a quella prevista

1Pratiche in fase di istruttoria ed oggetto di iscrizione

In base alla menzionata risoluzione, per le pratiche che saranno oggetto di relativa evasione, l’Ufficio Registro Imprese provvede a correggere l’importo dell’imposta di bollo erroneamente autoliquidato da parte del contribuente/intermediario, mediante lo storno direttamente nel conto telematico dell’utente che ha provveduto all’invio della pratica.

Se l’Ufficio del Registro imprese non riscontra né effettua la rettifica dell’importo erroneamente autoliquidato, l’utente, successivamente all’iscrizione della domanda o denuncia, può ottenere il rimborso richiedendo lo storno della somma erroneamente autoliquidata.

Per far ciò deve essere utilizzato l’apposito modello “Richiesta di rimborso IMPOSTA DI BOLLO” pubblicato nel sito Internet Camerale, da inviare via PEC all’indirizzo cciaadl@legalmail.it, “RICHIESTA RETTIFICA IMPORTO IMPOSTA DI BOLLO PRATICA TELEMATICA PROT. N….”.

L’Ufficio, successivamente alle opportune verifiche, e solo quando abbia riscontrato e confermato l’importo erroneamente autoliquidato, provvederà al rimborso richiesto sempre mediante storno dell’importo direttamente nel conto Telemaco dell’utente che ha effettuato l’invio della pratica.

Caso particolare riguarda le pratiche inviate nel periodo di fine anno solare e fino al 30 gennaio dell’anno successivo, e per le quali l’Ufficio avvii l’istruttoria successivamente a tale ultima data.

In tale situazione gli importi dell’imposta di bollo erroneamente autoliquidati non possono essere stornati come indicato, ma saranno oggetto di relativo accredito mediante c/c bancario.

2. Pratiche in fase di istruttoria ed oggetto di rifiuto/richiesta di annullamento

Non è possibile richiedere il rimborso dell’imposta di bollo autoliquidata per le domande e le denunce, prese in carico dall’Ufficio ed in fase di istruttoria, qualora siano oggetto di rifiuto con motivato provvedimento, o per le quali venga richiesto l’annullamento da parte dell’utente che ha provveduto al loro invio.

3. Pratiche non ancora in istruttoria da parte dell’Ufficio

Preventivamente alla presa in carico di una pratica da parte dell’Ufficio, il soggetto che ha provveduto all’invio ne può richiedere il suo annullamento.

In tale situazione, ed in base al combinato disposto dalla risoluzione n. 125/2017 e del DPR 642/1972, non potrà essere effettuato alcun rimborso dell’imposta di bollo, se non nei soli casi di importi erroneamente autoliquidati.

 

 

 

07/07/2023

Con Decreto 20 aprile 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aggiornato gli importi dei diritti di segreteria per il Registro Imprese (Tabella A) stabiliti con Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012.

Il citato Decreto Interministeriale del 17 luglio 2012 ha altresì approvato gli import dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi ed Atti vari, di cui alla relativa Tabella B.

Per la consultazione delle Tabelle A e B, nella Sezione "Documenti" sono scaricabili i relativi file. 

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