Cancellazioni d'ufficio

L’ art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120,  al comma 1 ha previsto che “Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente alla mancata  registrazione  obbligatoria  a  domanda  di  parte  nel registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore.

La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d'ufficio può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione – altro ufficio della CCIAA – oppure rilevata dall’ufficio stesso. 

I procedimenti d'ufficio non sono attivabili su istanza di parte.

Eventuali richieste di cancellazione d’ufficio su istanza di parte non verranno pertanto accolte, ma di esse si terrà eventualmente conto, qualora vi siano i presupposti, nel corso della periodica attività di cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative.

Si fa infatti presente che, come chiarito dalla Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive, tale procedimento di cancellazione d’ufficio ha carattere residuale e “… non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento … rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti. Qualora, pertanto, siano quest’ultimi (titolare, eredi, amministratori) a comunicare al registro delle imprese l’avveramento delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si attiverà il procedimento di cancellazione ordinario.”.

 

Art 40 decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120

 

Art. 2490, comma 6 - Bilanci in fase di liquidazione
“Qualora per oltre 3 anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art.2495 cc”.

 

D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"

 

L'ufficio riceve solo per appuntamento.

Inviare una email all'indirizzo: cancellazioni.ufficio@dl.camcom.it

Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone non operative ai sensi del D.P.R. 247/2004

Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone non operative ai sensi del D.P.R. 247/2004

L’ufficio Registro delle Imprese attiva, nei casi previsti dalla legge, la procedura di cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese.

IMPRESE INDIVIDUALI

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore
  • irreperibilità dell’imprenditore
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

SOCIETA' DI PERSONE

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di persone sono:

  • irreperibilità presso la sede legale
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • mancanza del codice fiscale
  • mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
  • decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120,  al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Nell’ipotesi di cancellazione di società di persone, nel caso dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 3 del DPR 247/2004.

 

Per le modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento d’ufficio, si rimanda alla Determinazione n. 10 del 25/02/2022 del Conservatore del Registro Imprese di concerto con Il Dirigente Area 4 - pubblicata nella sezione Documenti.

La comunicazione di avvio e conclusione del procedimento viene pubblicata all’Albo camerale e nella sezione Documenti della pagina Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani / Cancellazioni d'ufficio per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.

Le determine del Conservatore del Registro delle Imprese e gli elenchi delle posizioni interessate, con le quali si dispone l’avvio e la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 247/2004, sono pubblicate periodicamente .

Il provvedimento  di cancellazione d'ufficio è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020,  mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dal termine della data di pubblicazione, al Giudice del Registro delle imprese, presso il tribunale Ordinario di Venezia – Ufficio del Giudice del Registro imprese, con notifica da inoltrare anche al registro Imprese.

Decorso tale termine ed in assenza di ricorso da parte delle imprese interessate, le stesse sono cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.

Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione (art. 2490, 6° comma, c.c.)

 Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione (art. 2490, 6° comma, c.c.) 

Il Registro Imprese della Camera di Commercio avvia periodicamente il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 2490, 6° comma, c.c., ovvero delle società di capitali in liquidazione, che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi.

Il procedimento di cancellazione di società di capitali in liquidazione è applicabile da agosto 2007, scadenza del termine per la presentazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo all'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120,  al comma 1 prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dall'art. 2490, 6° comma del c.c., sia disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Per le modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento d’ufficio, si rimanda alla Determinazione n. 10 del 25/02/2022 del Conservatore del Registro Imprese di concerto con Il Dirigente Area 4 - pubblicata nella sezione Documenti.

La comunicazione di avvio e conclusione del procedimento viene pubblicata all’Albo camerale e nella sezione Documenti della pagina Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani / Cancellazioni d'ufficio per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.

Le determine del Conservatore del Registro delle Imprese e gli elenchi delle posizioni interessate, con le quali si dispone l’avvio e la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 247/2004, sono pubblicate periodicamente..

Il provvedimento  di cancellazione d'ufficio è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020,  mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dal termine della data di pubblicazione, al Giudice del Registro delle imprese, presso il tribunale Ordinario di Venezia – Ufficio del Giudice del Registro imprese, con notifica da inoltrare anche al registro Imprese.

Decorso tale termine ed in assenza di ricorso da parte delle imprese interessate, le stesse sono cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.

 

Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione (ART. 40, C. 2, D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020)

Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione (ART. 40, C. 2, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020)

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 76/2020 dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;

b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Per le modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento d’ufficio, si rimanda alla Determinazione n. 10 del 25/02/2022 del Conservatore del Registro Imprese di concerto con Il Dirigente Area 4 - pubblicata nella sezione Documenti.

Si prevede la comunicazione di avvio e conclusione del procedimento tramite pubblicazione nell’Albo camerale e nella sezione Documenti della pagina Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani / Cancellazioni d'ufficio per le imprese prive di un valido domicilio digitale; per le imprese con domicilio digitale valido e attivo, le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono invece inviate alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese.

Le imprese interessate potranno impedire l’adozione del successivo provvedimento di cancellazione d’ufficio presentando istanza motivata di prosecuzione dell’attività,  da inoltrare all’indirizzo cciaadl@legalmail.it, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non ancora iscritti e depositati ai sensi di legge come previsto dall’art. 40 co. 4e ,in particolare:

  • i bilanci di esercizio relativi a tutti gli esercizi chiusi per cui non risulta ancora effettuato il deposito ai sensi dell’art. 2435 codice civile;
  • la delibera dell’assemblea dei soci avente ad oggetto la modifica della disposizione statutaria relativa al capitale sociale per la sua conversione in euro;
  • la comunicazione dei dati relativi ai soci iscritti nel libro soci alla data del 31/03/2009 ai sensi dell’art 16, comma 12 undecies, L. 28 gennaio 2009 n. 2,

Decorso il termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.

27/11/2024

Attribuzione Domicilio Digitale

Con il Decreto “Semplificazioni” (DL. 76/2020), dal 1° ottobre 2020 tutte le imprese costituite in forma societaria: società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia e le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali sono soggetti all’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale.

L'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU n.228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) ha previsto che la mancata comunicazione del domicilio digitale comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale e l’irrogazione della sanzione amministrativaprevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), o di quella indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Per non incorrere nelle sanzioni le imprese possono comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.

 

Le Determinazioni del Conservatore, l’elenco delle imprese interessate e le comunicazioni di diffida e di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio del domicilio digitale e conseguente sanzione amministrativa per omesso adempimento, sono pubblicate all’albo online camerale e nella sezione Documenti.

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