ComUnica al Registro Imprese-Rea

ABBANDONO UTILIZZO DELLA PROCURA SPECIALE NELLA TRASMISSIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE AL REGISTRO IMPRESE- R.E.A.

A partire dal 01/04/2020 inizia la prima fase per l'abbandono dell'utilizzo della procura speciale per le domande di deposito dei bilanci. Qualsiasi intermediario pertanto non potrà più utilizzare la cd. "procura speciale cartacea" firmata manualmente dal soggetto obbligato al deposito a cui è aggiunta la copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Per approfondimenti leggi la "Nota informativa abbandono della procura Speciale cartacea" nella Sezione "Documenti"

 

Il Registro Imprese

Il Registro delle Imprese è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, e anche di mera pubblicità-notizia, che contiene tutte le principali informazioni relative ad un'impresa (denominazione,  statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, ecc..).

Chi deve iscriversi nel Registro Imprese

Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che società) che esercitano un’attività economica nella provincia.
Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi che le hanno interessate (ad esempio: l'inizio attività, modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.).

Il REA (repertorio anagrafico amministrativo)

Il REA è una banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.).  

Chi deve comunicare informazioni al REA

  • tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese
  • gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.

Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, devono essere presentate solo dai soggetti individuati dalla legge come soggetti obbligati alla loro presentazione entro i termini prescritti dalla legge.

Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel repertorio economico amministrativo sono quelli della pubblicità-notizia.

Come effettuare le comunicazioni al Registro Imprese e al REA

Da aprile 2010 tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione unica per l'avvio di impresa (ComUnica).

Con ComUnica è obbligatorio l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata – PEC (Posta Elettronica Certificata).
Ogni Ente coinvolto comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria di propria competenza mediante la PEC che ha pieno valore legale.

   

Legge 580/1993 

DPR 581/95 Regolamento di attuazione

Art. 2188 Codice Civile

DPCM 06/05/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 03/07/2009). Contiene regole tecniche per predisposizione ed invio telematico ComUnica

DL 01/07/2009, in particolare art. 23, comma 13, stabilisce obbligatorietà procedura telematica ComUnica dal 1° aprile 2010.

10/06/2024
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