ATTENZIONE: Il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 stabilisce che la presentazione del MUD 2021 (anno di riferimento 2020), che include la Comunicazione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la Comunicazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), deve essere effettuata entro il 16 giugno 2021.
A far data dal 2005 è entrata in vigore nel diritto nazionale la nuova disciplina dedicata a quel flusso prioritario dei rifiuti che la Commissione europea ha individuato nei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); due gli elementi che hanno spinto in tale direzione: le quantità crescenti e la gestione non corretta.
La nuova disciplina, in ossequio al principio della “RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE”, individua nel produttore dei beni –le apparecchiature- il primo soggetto responsabile nell’attuare una serie di adempimenti finalizzati a ridurre il contenuto di sostanze pericolose, e ad incrementare le percentuali della raccolta oltre che del riciclaggio.
Ogni produttore di AEE è quindi obbligato ad iscriversi al Registro dei produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche, istituito dal Decreto 25 Settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato.
I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica dal sito www.registroaee.it prima di iniziare ad operare nel territorio italiano. Per capire CHI è il produttore e COSA deve fare, consultare la sezione "DESTINATARI".
Per maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione al Registro, consultare l’articolo "COME ISCRIVERSI AL REGISTRO AEE".
Per ulteriori approfondimenti e notizie aggiornate, si rimanda al seguente link: https://www.ecocamere.it/adempimenti/registroaee
CHE COSA SONO LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)?
Le apparecchiature che "dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua".
La condizione di “corretto funzionamento” è relativa alla FUNZIONE D'USO PRINCIPALE svolta dall’apparecchiatura stessa: qualora la corrente elettrica o il campo elettromagnetico siano interrotti, l’apparecchiatura non è in grado di svolgere la funzione base per cui è stata progettata.
E’ necessario sottolineare la differenza tra APPARECCHIATURA e COMPONENTE, definito come parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente divisa in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione.
I COMPONENTI, una volta assemblati, permettono il corretto funzionamento dell’apparecchiatura: qualora siano immessi nel mercato separatamente, per produrre o riparare un’ AEE, non rientrano nel campo di applicazione, eccetto nel caso in cui gli stessi possano svolgere la funzione per cui sono stati progettati indipendentemente dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura. Per fare qualche esempio possiamo citare un inverter o un hard disk, i quali possono svolgere la loro funzione sia come componente assemblato all’interno di un’AEE (in questo caso sono esclusi dal campo di applicazione) che come dispositivo indipendente.
Dal 15 agosto 2018 è entrato in vigore "l'open scope", ovvero il passaggio dalle 10 categorie dell’Allegato I del D.lgs. n. 49/2014 alle attuali 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni. Per capire se le apparecchiature immesse sul mercato rientrano nell'ambito di applicazione, suggeriamo di consultare le linee guida e gli esempi predisposti dal Comitato di vigilanza e controllo e disponibili a questo link o nella sezione NORME/DOCUMENTI di questa pagina.
Il produttore che, a seguito dell’applicazione dello schema decisionale, ha dubbi sull’inclusione del proprio prodotto nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/14, può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi nel merito inviando una richiesta a segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it
La richiesta dovrà essere corredata da:
-una breve descrizione dell’apparecchiatura e delle sue applicazioni;
-indicazioni sulle criticità incontrate nella procedura di decisione adottata;
-scheda tecnica del prodotto con immagini dello stesso.
ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
- le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura. Ad esempio è il caso di un navigatore satellitare integrato all’interno di un autoveicolo oppure delle apparecchiature appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento;
- le lampade a incandescenza;
- le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni che rispettano tutti i seguenti requisiti:
- sono immessi sul mercato come singolo macchinario (e non costruiti su misura);
- sono installati in modo permanente da professionisti;
- hanno un peso superiore alle 2 ton. e un volume di 15,625 m3 o maggiore.
Si tratta ad esempio di pompe, generatori di corrente, macchine da stampa, utensili per il controllo numerico, fresatrici e foratrici a ponte, presse per formare i metalli e compressori;
- le installazioni fisse di grandi dimensioni (ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate ed installate specificamente per essere parte di dette installazioni), che rispettano tutti i seguenti requisiti:
- sono combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo e, eventualmente, di altri dispositivi;
- sono assemblate, installate e disinstallate da professionisti; sono usate permanentemente come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita e dedicata area;
- possono essere sostituite da apparecchiature uguali specificatamente progettate, vale a dire costruite su misura solo per quella specifica installazione (apparecchiature standard e non su misura possono essere parti di installazioni fisse, ma non sono escluse dal campo di applicazione).
Si tratta ad esempio di ascensori, impianti di risalita, nastri trasportatori di bagagli negli aeroporti, impianti di stoccaggio automatici, installazioni di generazione elettrica, infrastrutture di segnalazione ferroviaria, pompe di erogazione del carburante, installazioni di impianti di climatizzazione destinati esclusivamente a usi professionali, se l'intera installazione non può essere smontata in un numero finito di unità di condizionamento d'aria;
- i mezzi di trasporto di persone o di merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati);
- le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.
ATTENZIONE: Il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 stabilisce che la presentazione del MUD 2021 (anno di riferimento 2020), che include la Comunicazione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la Comunicazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), deve essere effettuata entro il 16 giugno 2021
CHI E' IL PRODUTTORE DI AEE?
Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. n. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'art. 8, la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:
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è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
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è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
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è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
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è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE?
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Iscrizione al Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, prima di iniziare ad operare nel territorio nazionale. Una volta effettuata l’iscrizione, viene rilasciato un numero di iscrizione che deve essere indicato, entro 30 giorni dal suo rilascio, in tutti i documenti commerciali;
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Conseguimento degli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all’Allegato V del D.Lgs. n. 49/2014;
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Adesione ad un Sistema di gestione collettivo (o individuale), operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale;
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Presentazione della Comunicazione annuale, indicando le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno solare precedente. La comunicazione viene presentata tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno. ATTENZIONE: Il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 stabilisce che la presentazione del MUD 2021 (anno di riferimento 2020), che include la Comunicazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), deve essere effettuata entro il 16 giugno 2021.
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Apposizione sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato del marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2015 (comma 1, art. 28 del D.Lgs. n. 49/2014);
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Apposizione sulle apparecchiature del simbolo riportalo nell’Allegato IX del D.Lgs. 49/2014 (il cosiddetto “bidoncino barrato”, comma 5, art. 28 del D.Lgs. n. 49/2014), per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata;
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Fornitura, all’interno delle istruzioni per l’uso delle apparecchiature, di adeguate informazioni agli utilizzatori, previste dall’art. 26 del D.Lgs. n. 49/2014 (consultare la sezione NORME/DOCUMENTI della presente pagina).
I SISTEMI DI FINANZIAMENTO INDIVIDUALI
I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale, organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull’intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La richiesta è corredata da un progetto idoneo a dimostrare che il sistema:
- è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti;
- garantisce che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.
Costituisce parte integrante del progetto, un PIANO DI RACCOLTA, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale.
I Sistemi di finanziamento individuali devono anche dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all’azienda.
Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di gestione ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico del singolo produttore, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE. Il produttore inoltre, prima di iscriversi al Registro, deve prestare adeguate garanzie finanziarie al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
I SISTEMI DI FINANZIAMENTO COLLETTIVI
I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un Sistema individuale, devono aderire a un Sistema collettivo che garantisce il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale.
L'elenco dei sistemi collettivi è disponibile sul sito http://www.registroaee.it/RicercaSCF
L'adesione ad un sistema collettivo avviene con le modalità e con gli oneri che ciascun sistema collettivo prevede e dei quali il produttore potrà prendere visione o consultando i siti o contattando i vari sistemi collettivi, al fine di trovare quello maggiormente rispondente alle proprie esigenze. In questo caso i produttori adempiono agli obblighi di finanziamento delle operazioni di raccolta e trattamento mediante il sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato (calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato) e le garanzie finanziarie sono prestate dal Sistema di finanziamento collettivo a cui il produttore aderisce.
SANZIONI (in base a quanto disposto dall’ art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 49/2014, salvo che il fatto costituisca reato):
Produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3. |
sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a € 100.000 |
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Produttore che, entro un anno dall’ immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo 27. |
sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 |
Produttore che, dopo il termine di cui all'articolo 40, comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28. |
sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato |
Produttore che immette sul mercato AEE prive del simbolo. |
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato |
Produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio, immette sul mercato AEE. |
sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a € 100.000 |
Produttore che, prima di immettere apparecchiature sul mercato, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto. |
sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000 |
- Transcodifica AEE
- Nuovo Allegato IV
- Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del D.Lgs. n. 49/2014
- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49
- Regolamento 25 settembre 2007, n. 185
- Direttiva 2012/19/Ue del 4 luglio 2012 sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)