Informazioni per il Consumatore

A tutela del consumatore e della concorrenza leale, la legge di riforma delle Camere di commercio (Dlgs. 25 novembre 2016, n. 219, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124) individua, quale compito prioritario, le funzioni di vigilanza del mercato, che vengono svolte attraverso:

- potenziamento dei controlli sugli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore, distributore) al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio;
- emanazione di ordinanze a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Camere di commercio, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc..) per la violazione di norme.

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in tale ambito, svolge servizi ispettivi presso le imprese mediante l’ Ufficio Vigilanza Prodotti e tutela la fede pubblica attraverso le funzioni di sorveglianza sugli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali, da parte dell’Ufficio Metrico, mediante controlli non preannunciati e ad intervalli casuali, finalizzati a verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di metrologia legale (rispetto verifiche periodiche, presenza dei bolli di verificazione nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e sul rispetto degli errori massimi tollerati).

  • Sito CCIAA Venezia Rovigo - presentazione attività di Vigilanza Prodotti:

http://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/conoscere-i-prodotti-e-la-loro-vigilanza

  • Sito CCIAA Venezia Rovigo – pagina Ufficio Metrico e Metrologia Legale

http://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/ufficio-metrico

 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI O INGANNEVOLI

 

Dal 21 settembre del 2007 sono entrati in vigore i decreti legislativi n. 145/2007 e n. 146/2007 che recepiscono le direttive comunitarie 2005/29/CE e 2006/114/CE introducendo una nuova disciplina per la tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori (d.lgs 146/2007) e della pubblicità ingannevole nei rapporti tra imprese concorrenti (d.lgs 145/2007).
La disciplina sulle pratiche commerciali si applica a tutte le condotte che costituiscono pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa, realizzate successivamente alla data del 21 settembre 2007.
Il decreto legislativo n. 146/2007 ha aggiornato gli articoli dal 18 al 27 del codice del Consumo (d.lgs 206/2005).
La disciplina ha carattere uniforme a livello europeo.

 

Ad essere vietati sono non solo i messaggi (spot, annunci, affissioni) di pubblicità ingannevole, ma qualsiasi comportamento "non corretto" - sia attivo che omissivo – finalizzato alla promozione o alla vendita di beni e servizi. Per i comportamenti vietati sono previste sanzioni amministrative fino a 5.000.000,00 euro e l’eventuale divieto di diffusione / continuazione del comportamento illecito.

La vigilanza spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
autorità amministrativa indipendente, che può agire d'ufficio o su segnalazione.
Possono effettuare segnalazioni anche le imprese concorrenti
e coloro che non sono stati personalmente danneggiati.

Per segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette,
pubblicità ingannevole e occulta, è necessario seguire le indicazioni poste sul
sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:
www.agcm.it

ULTERIORI RIFERIMENTI ISTITUZIONALI:

  • Sito REGIONE VENETO - Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e altre normative regionali a tutela dei consumatori e utenti:

   http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/associazioni-consumatori

  • Sito UNIONCAMERE:

 

ELENCHI UFFICIALI DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E UTENTI:

14/01/2022
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