Albo gestori ambientali

ALBO GESTORI AMBIENTALI

 

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dall’art. 212 del D.lgs 152/2006 ed è attualmente regolamentato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120/2014 e s.m.i..

È articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a Roma, ed in Sezioni Regionali e Provinciali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali costituisce titolo per l’esercizio delle seguenti attività:

  • raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercio e intermediazione di rifiuti;
  • gestione centri di raccolta.

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali costituisce, invece, titolo abilitativo per l’esercizio delle seguenti attività, il cui esercizio è autorizzato dalle autorità competenti:

  • bonifica dei siti;
  • bonifica dei beni contenenti amianto.

 

Il quadro normativo di riferimento è disponibile per la consultazione sul sito https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa.

La pubblicazione dell'elenco delle imprese iscritte si configura come fondamentale elemento di trasparenza, punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti e che li debbono affidare a operatori qualificati, per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché come importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti.

L'Albo è disponibile sul sito web https://www.albonazionalegestoriambientali.it e contiene, per ciascuna impresa, gli estremi dell’iscrizione, i dati anagrafici, le categorie e le classi nonché, in base ad accesso autenticato, l’elenco mezzi, il dettaglio delle categorie e dei codici dell’EER autorizzati per ciascun mezzo.

 

Le imprese possono accedere alla propria area riservata attraverso il seguente link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

 

 

In base all’art.10 del DM n. 120/2014, le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:

a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;

b) nella persona del legale rappresentante.

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui sopra siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 10 del DM 120/2014, comma 2.

I requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione.

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attivitĂ  ed alle tipologie di rifiuti gestite devono essere iscritte all'Albo, vengono individuate dall'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le attività soggette ad iscrizione sono suddivise in categorie a seconda dell’attività svolta, secondo il seguente schema:

 Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani

 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A alla Delibera del CN n. 8 del 12/09/2017)

Sottocategorie di cui all’allegato D della Delibera del CN n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera del CN n. 8 del 12/09/2017

 D1 Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale

 D2 Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20.01.10, 20.01.11); batterie e accumulatori (20.01.33* e 20.01.34); farmaci (20.01.31* e 20.01.32); cartucce toner esaurite (20.03.99) e toner per stampa esauriti (08.03.18 e 16.02.16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all. 1 del DM 08/04/2008, modificato con DM 13/05/2009; oli e grassi commestibili (20.01.25) – “piccola differenziata”

 D3 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali

 D4 Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree urbane e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali

 D5 attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio7centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento

 D6 raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lett. d) del D. Lgs 152/2006

 D7 Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua

 Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B della Delibera del CN n. 8 del 12/09/2017)

 Attività di gestione centri di raccolta (Delibera del CN n. 2 del 20/07/2009)

 Categoria 2bis:produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006,

 Categoria 2ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’art. 5, c. 1 del DM n. 32 del 01/02/2018

 Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, n. 65 del 8/3/2010

 Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

 Categoria 4bis: attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi di cui all’art. 1, comma 124 della legge n. 124 del 04/08/2017

 Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’art. 194, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006

 Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA – mancano disposizioni attuative)

 Categoria 8: attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

 Categoria 9: bonifica di siti

 Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto

 Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

 Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

 

L’Impresa può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie secondo l’attività che svolge.

Tutte le categorie di iscrizione suindicate, ad eccezione delle categorie 2bis, 2ter, 3bis e 4ter, vengono suddivise in classi,  secondo il seguente schema:  

Categoria

classi

 Categoria 1

 suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita.

 

 Per le sottocategorie D3, D4, D5, D6 e D7 le classi di iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita, come da categoria da 4 a 8.

 A (superiore o uguale a 500.000 abitanti)

 B (inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti)

 C (inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti)

 D (inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti)

 E (inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti)

 F (inferiore a 5.000 abitanti)

 Categorie da 4 a 8: suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati

 A (superiore o uguale a 200.000 tonnellate)

 B (superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate)

 C (superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate)

 D (superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate)

 E (superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate)

 F (inferiore alle 3.000 tonnellate)

 Categorie 9 e 10: suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili

 A (oltre € 9.000.000,00)

 B (fino a € 9.000.000,00)

 C (fino a € 2.500.000,00)

 D (fino a € 1.000.000,00)

 E (fino a € 200.000,00)

 

 

 

 

 

 

 

Sede

30173 Mestre - Via F. Marghera, 151

Responsabile del procedimento

CASADEI Marco

Email

albo.smaltitori@dl.camcom.it

Email PEC

albogestori.veneto@pec.it

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L’assistenza è fornita solo in lingua italiana.

 

 

 

 

 

29/11/2023
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