ComUnica al Registro Imprese-Rea

Registro Imprese | Sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto

Dal al 31agosto di ogni anno opera la sospensione feriale dei termini processualiistituto naturaprocessuale che investe tutti iprocedimenti, ad esclusione dei casi specificamente previsti dalla legge (legge 7/10/1969,n.742, come modificata dal d.l.n.132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.162/2014; r.d.30 gennaio 1942,n.12,art.92 dell' Ordinamento giudiziario).

Sono soggetti alla sospensione feriale anche termini processuali previsti per le cosiddette operazioni  societarie straordinarie fusioni, scissioni e trasformazioni eterogenee), e, analogamente, quelli degli altri tti pe quali la legge dispone il decorso di determinati termini di op posizione dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

Si tratta,titolo esemplificativo,dei procediment irelativi ai seguenti atti  atti:

-  fusione (art.2503 c.c.) scissione (art.2506 terc.c.);
-  trasformazione eterogenea (art.2500 noviesc.c.);
-  riduzione de lcapitale di società d ipersone di capitali artt.2306 2445 c.c.);
-  cancellazione da lRegistro delle imprese di soc.d ipersone d icapitali (artt.2311 2492 c.c.);
-  esclusione del socio di società di persone (art.2287 c.c.);
-  revoca della liquidazione delle società di capitali (art.2487 ter c.c.).

II termini per  il deposito al Registro imprese delle domande di iscrizione degli atti sopraindicati devono essere perciò ricalcolati, tenendo conto del periodo di sospensione feriale (1-31/8),non potendosi dare corso all'iscrizione di questi atti, se trasmessi prima della scadenza de termine così rideterminato,come esplicitato nell'esempio qui riportato.

Esempio:delibera fusione iscritta nel Registro delle Imprese Venezia Rovigo il 15 luglio.L'art.2503 c.c.prevede un termine di 60 gg.per l'iscrizione dell'atto di fusione.

Alla data del agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi 16 giorni.restanti 44 gg. inizieranno decorrere dalla fine dellasospensione feriale, cioè dal settembre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere redatto trasmesso all'ufficio del Registro Imprese, per l'iscrizione partire dal 15 ottobre.






 

 



 
 


 






 



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30/07/2026

ABBANDONO UTILIZZO DELLA PROCURA SPECIALE NELLA TRASMISSIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE AL REGISTRO IMPRESE- R.E.A.

A partire dal 01/04/2020 inizia la prima fase per l'abbandono dell'utilizzo della procura speciale per le domande di deposito dei bilanci. Qualsiasi intermediario pertanto non potrà più utilizzare la cd. "procura speciale cartacea" firmata manualmente dal soggetto obbligato al deposito a cui è aggiunta la copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Per approfondimenti leggi la "Nota informativa abbandono della procura Speciale cartacea" nella Sezione "Documenti"

 

Il Registro Imprese

Il Registro delle Imprese è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, e anche di mera pubblicità-notizia, che contiene tutte le principali informazioni relative ad un'impresa (denominazione,  statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, ecc..).

Chi deve iscriversi nel Registro Imprese

Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che società) che esercitano un’attività economica nella provincia.
Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi che le hanno interessate (ad esempio: l'inizio attività, modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.).

Il REA (repertorio anagrafico amministrativo)

Il REA è una banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.).  

Chi deve comunicare informazioni al REA

  • tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese
  • gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.

Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, devono essere presentate solo dai soggetti individuati dalla legge come soggetti obbligati alla loro presentazione entro i termini prescritti dalla legge.

Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel repertorio economico amministrativo sono quelli della pubblicità-notizia.

Come effettuare le comunicazioni al Registro Imprese e al REA

Da aprile 2010 tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione unica per l'avvio di impresa (ComUnica).

Con ComUnica è obbligatorio l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata – PEC (Posta Elettronica Certificata).
Ogni Ente coinvolto comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria di propria competenza mediante la PEC che ha pieno valore legale.

   

Legge 580/1993 

DPR 581/95 Regolamento di attuazione

Art. 2188 Codice Civile

DPCM 06/05/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 03/07/2009). Contiene regole tecniche per predisposizione ed invio telematico ComUnica

DL 01/07/2009, in particolare art. 23, comma 13, stabilisce obbligatorietà procedura telematica ComUnica dal 1° aprile 2010.

10/06/2024
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