Strumenti per pesare

Gli strumenti per pesare si distinguono in due gruppi:

  • strumenti per pesare a funzionamento non automatico, anche detti NAWI (non-automatic weighing instruments), sono quegli strumenti che per effettuare le operazioni di pesatura richiedono l’intervento di un operatore che apponga sul piatto la merce da pesare; esempio classico è rappresentato dalle bilance da banco che si ritrovano nelle attività commerciali, per arrivare sino alle pese a ponte che raggiungono portate nell'ordine delle decine di migliaia di chilogrammi, utilizzate ad esempio per pesare gli autocarri che entrano ed escono da uno stabilimento industriale.
  • strumenti per pesare a funzionamento automatico, anche detti AWI (automatic weighing instruments), come ad esempio le selezionatrici ponderali per i preimballaggi, le etichettatrici peso/prezzo, le dosatrici ponderali ecc…

PERIODICITÀ DELLA VERIFICA

Il Decreto 93/2017 prevede che la verificazione periodica debba essere richiesta a un Organismo almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente.
Gli strumenti per pesare devono essere sottoposti a verifica secondo la seguente periodicità:
 
TIPO DI STRUMENTO

PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO
(ALL. IV DM 93/2017)

strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) 3 anni
strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)
  • Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
  • Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Al di là della scadenza della precedente, la verificazione periodica va effettuata anche nei seguenti casi:
  • In caso di riparazione di uno strumento che comporti la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo. Dopo la riparazione, la nuova verificazione periodica va richiesta entro 10 giorni lavorativi.
  • qualora un NAWI fosse utilizzato fuori dalla zona di utilizzo assegnata (vedi la sezione "zone di gravità"). In questo caso, dopo l'opportuno aggiornamento da parte del fabbricante, andrà effettuata una nuova verificazione periodica.
  • entro 30 giorni dall'ordine di aggiustamento emesso dall'ufficio metrico in fase di sorveglianza sullo strumento.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

  • In caso di installazione di nuove bilance, va inviato all'Ufficio Metrico entro 30 giorni il modulo "MOD Messa in servizio_dismissione Strumenti" disponibile nella sezione Norme/Documenti.
  • Qualora venga dismessa un bilancia (guasto, vendita, sostituzione ecc...) va inviato all'Ufficio Metrico entro 30 giorni il modulo "MOD Messa in servizio_dismissione Strumenti" disponibile nella sezione Norme/Documenti.
  • Se cambia il titolare dello strumento o in caso di chiusura dell'attività, andrà fatta opportuna comunicazione all'Ufficio Metrico entro 30 giorni.
  • Ogni verifica, ogni riparazione che comporti la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo, ogni controllo casuale effettuato dall'Ufficio Metrico andrà annotato sul libretto metrologico.

La norma sulle zone di gravità di utilizzazione Decreto del Ministro 19 maggio 1999, n. 1326557 si applica solamente a strumenti per pesare a funzionamento non automatico, le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione della gravità terrestre. Sono sensibili a tali variazioni dell'accelerazione della gravità gli strumenti che confrontano una massa posta sul piatto della bilancia con la forza di gravità agente sulla stessa anziché con un altra massa di riferimento, come per esempio un peso campione.                

Non sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione della gravità strumenti che confrontano una massa con un'altra massa, per esempio una bilancia a bracci uguali, che confronta la massa posta su un piatto con la massa del peso campione posta sull'altro piatto.

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravità ed appartenenti alla classe di precisione devono recare la denominazione codificata della zona di utilizzazione con uno dei sistemi seguenti (Art. 4 del Decreto del Ministro 19 maggio 1999, n. 1326557):

  • mediante iscrizione in apposita targhetta anche del tipo autoadesivo che nel distacco si distrugge;
  • mediante iscrizione su un eventuale documento che accompagna lo strumento, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici;
  • mediante visualizzazione sul dispositivo indicatore, permanente o richiamabile, secondo una procedura descritta nel manuale d'uso, tenuto a disposizione degli incaricati dei controlli metrologici.

 La denominazione codificata della zona di utilizzazione dello strumento può essere costituita (allegato I e II del Decreto del Ministro 19 maggio 1999, n. 1326557):

  • dalla denominazione di luoghi (regioni, provincie, comuni, circoscrizioni) i cui confini amministrativi siano completamente inclusi nella zona geografica di utilizzazione identificata dalla codifica (allegato I, tabella 1, tabella 2 e tabella 3) oppure
  • dal valore di riferimento g della zona di utilizzazione insieme ai limiti inferiori o superiori dei valori di gravità per quella zona oppure
  • dai soli limiti di latitudine ed altitudine secondo una delle modalità di codifica indicate nell'allegato II

Per poter utilizzare uno strumento in più zone, si possono applicare le seguenti soluzioni:

  • utilizzare uno strumento con peso interno e dispositivo di auto aggiustaggio automatico, dispositivo che entra in azione ad ogni accensione dello strumento. In questo caso lo strumento potrà essere usato in qualsiasi luogo;
  • utilizzare uno strumento di una classe di precisione inferiore. Per esempio anziché utilizzare uno strumento della classe di precisione  si potrà usare uno strumento della classe di precisione . In questo modo si avrà con lo stesso valore della divisione di verifica p.es. e = 5 g, numero divisioni n = 6.000 ed una portata massima iniziale di 30.0000 g una minor portata massima di 5.000 g, con un numero di divisioni di n = 1.000. In questo caso si potrà operare in tutto il territorio nazionale anziché solamente nel territorio di una provincia;
  • sottoporre lo strumento a seguito di spostamento da una zona di utilizzazione in una diversa a nuovo aggiustaggio da parte di un riparatore metrico con conseguente nuova verificazione periodica da parte di un organismo di verifica.

 È vietato l'uso degli strumenti al di fuori della zona di utilizzazione definita dalla denominazione codificata.

Tabella 1 - Corrispondenza tra zone di gravità, denominazione codificata, accelerazione di gravità (g) associata e caratteristiche metrologiche

Zona di gravità
di utilizzazione

Denominazione
codificata
Accelerazione gravità
(g) in m/s²
Numero divisioni
max. (n)
Numero divisioni
max. (n) 
Numero divisioni
max. (n)
Numero divisioni
max. (n)
 Tutto il territorio  ITALIA 9,80149  - 300  300 1.000
 A (*) ZONA A  9,80655   - 1.000   3.000 -
 B  ZONA B 9,80237  -  1.000  3.000 -
 C  ZONA C  9,80129  - 1.000  3.000  -
 Sicilia 2  SICILIA 2 9,79819   -  1.000  3.000  -
 Provincia (**) Nome della provincia   (g) capoluogo 
(vedi Tabella 3 del
D.M. 1326557/1999)
 - 2.000  6.000 -
 Luogo d'installazione  Nome del comune

 aggiustaggio
nel luogo di installazione

 qualsiasi  100.000  10.000  -

 

(*) Per la regione Valle d'Aosta l'aggiustaggio di bilance fino a 1.000 divisioni della classe II e 3.000 divisioni della classe III si effettua con riferimento all'accelerazione di gravità (g) del capoluogo Aosta (vedi tabella 3 del D.M. 1326557/1999).

(**) Ad esclusione delle province di Aosta e Catania. Per le bilance installate nel loro territorio la zona di gravità è il luogo d'installazione


Tabella 2 - Corrispondenza territoriale delle zone A, B, C e Sicilia 2

ZONA A ZONA B ZONA C SICILIA 2
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto

Abruzzo
Campania
Lazio
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sardegna
Sicilia 1 (Messina, Palermo, Trapani)
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Ragusa
Siracusa

 

 Tabella 3 - Valori dell'accelerazione di gravità (g) delle province

 CAPOLUOGO   gravità (ms-2)   
CAPOLUOGO 
 gravità (ms-2) 
 CAPOLUOGO 
 gravità (ms-2) 
Agrigento 9,79823 Genova 9,80559  Potenza  9,79970
Alessandria 9,80496 Gorizia 9,80636 Prato  9,80484
Ancona 9,80402 Grosseto 9,80425 Ragusa  9,79769
Aosta 9,80375 Imperia 9,80508 Ravenna  9,80440
Arezzo 9,80389 Isernia 9,80161 Reggio Calabria  9,80063
Ascoli Piceno 9,80317 L'Aquila 9,80129 Reggio Emilia  9,80414
Asti 9,80471 La Spezia 9,80552 Rieti  9,80264
Avellino 9,80175 Latina 9,80330 Rimini   9,80439
Bari 9,80324 Lecce 9,80247 Roma   9,80352
Belluno 9,80562 Lecco 9,80519 Rovigo   9,80605
Benevento 9,80247 Livorno 9,80516 Salerno   9,80269
Bergamo 9,80471 Lodi 9,80491 Sassari  9,80184
Biella 9,80437 Lucca 9,80516 Savona  9,80559
Bologna 9,80419 Macerata 9,80318 Siena  9,80380
Bolzano 9,80548 Mantova 9,80520 Siracusa  9,80034
Brescia 9,80456 Massa 9,80508 Sondrio   9,80534
Brindisi 9,80270 Matera 9,80072 Taranto  9,80231
Cagliari 9,80096 Messina 9,80082 Teramo  9,80269
Caltanissetta 9,79676 Milano 9,80505 Terni  9,80359
Campobasso 9,80092 Modena 9,80416 Torino  9,80577
Caserta 9,80040 Napoli 9,80296 Trapani   9,80052
Catania 9,80040 Novara 9,80471 Trento   9,80596
Catanzaro 9,80002 Nuoro 9,80027 Treviso  9,80631
Chieti 9,80237 Oristano 9,80172 Trieste  9,80653
Como 9,80516 Padova 9,80652 Udine  9,80609
Cosenza 9,80120 Palermo 9,80054 Varese  9,80451
Cremona 9,80511 Parma 9,80427 Venezia  9,80631
Crotone 9,80084 Pavia 9,80481 Verbania  9,80544
Cuneo 9,80264 Perugia 9,80314 Vercelli  9,80465
Enna 9,79571 Pesaro 9,80439 Verona  9,80644
Ferrara 9,80447 Pescara 9,80326 Vibo Valentia  9,79916
Firenze 9,80483 Piacenza 9,80459 Vicenza  9,80643
Foggia 9,80267 Pisa 9,80513 Viterbo  9,80294
Forlì 9,80435 Pistoia 9,80500    
Frosinone 9,80246 Pordenone 9,80629    

04/03/2024

VENDITA A PESO NETTO

L'art. 1 della legge 441/81 stabilisce che la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Rientrano in questa categoria non solo quei prodotti che sono posti in vendita allo stato fuso ed il cui peso viene determinato all'atto stesso della domanda di acquisto, ma anche quelli confezionati in assenza dell'acquirente e posti in vendita in un contenitore od imballaggio su cui viene espresso il peso della merce contenuta.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere, o che è unita con essa e con essa viene venduta.
Non rientra nella "tara" l'involgente protettivo che non possa essere pesato separatamente come per esempio i budelli degli insaccati, l'incarto dei cioccolatini o delle caramelle o dei formaggi a pasta molle ed ogni altro avvolgente similare.

La vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance omologate che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto e pertanto la bilancia deve essere collocata nel locale di vendita in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia stessa.

Divisione di verifica (e) della bilancia

In relazione alla tipologia dei prodotti venduti, la bilancia deve essere di una specifica precisione (divisione di verifica "e"), fissata dall'allegato del Decreto Ministeriale 21.12.1984, e cioè:

categoria merceologica/categoria di prodotti divisione di verifica (e)
1) prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati     5 g
2) salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale,
prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi
e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1) e al n. 3)    
2 g
3) tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche     1 g

Si ricorda che la vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell'art. 515 C.P. (frode nell'esercizio del commercio) che è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065,00 €. La denuncia alla Procura della Repubblica competente potrebbe comportare un'udienza giudiziaria.

04/03/2024
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