Il Registro Imprese eleva sanzioni amministrative se la domanda di iscrizione, modifica o cancellazione, o la denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA) viene presentata oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).
Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.
In particolare:
- i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
- se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99);
La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed anche alla società, in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Le violazioni possono essere Erariali o Rea:
Tipo violazione | Ente beneficiario del pagamento | Modalità di pagamento |
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notai Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
Erario |
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Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL) |
Camera di Commercio |
Modello F23 / Avviso PagoPa |
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
Per il pagamento delle sanzioni è possibile utilizzare:
- la MODALITÀ SEMPLIFICATA (direttamente all'interno della pratica telematica)
che prevede il pagamento del solo importo della sanzione previsto dalla legge -
oppure
- la MODALITÀ ORDINARIA (previa notifica)
che prevede il pagamento dell'importo della sanzione previsto dalla legge maggiorato delle spese di procedimento ed eventualmente di notifica.
Per ogni tipo di violazione commessa - Erariale o REA – nel corso dell'istruttoria l'Ufficio prospetta la possibilità di usufruire della modalità semplificata di pagamento della sanzione.
In caso di pagamento della sanzione in modalità Semplificata, la copia dell'ultimo foglio del modello F23 (formato .tif o .pdf) - riportante in calce le parole "Copia per la eventuale presentazione all' ufficio" con il timbro leggibile dell'Ente riscossore - dovrà essere allegato e trasmesso all'interno della pratica telematica ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI dalla data di invio della Contestazione di violazione amministrativa trasmessa via posta elettronica certificata dal Registro Imprese.
La modalità Ordinaria prevede che l'Ufficio Sanzioni Registro Imprese invii il Verbale di Accertamento di infrazione amministrativa maggiorando l'importo della sanzione di ciascuno dei soggetti obbligati di 15,00 € per spese di procedimento a cui vanno sommati 10,00€ per ciascuna notifica inviata per posta.
L’importo totale della sanzione e delle spese vive deve essere pagato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del Verbale di accertamento.
Al fine di consentire la tempestiva archiviazione della procedura, l'interessato è invitato a far pervenire immediatamente copia del Mod. F23 attestante l'avvenuto pagamento all’attenzione del funzionario che ha firmato il verbale di accertamento e contestazione, tramite:
- email all’indirizzo sanzioniregistroimprese@dl.camcom.it
- invio via pec all'indirizzo cciaadl@legalmail.it
- presentazione allo sportello.
Il trasgressore può inviare memorie o contestazioni in carta semplice al servizio Sanzioni amministrative (ex Upica) della Camera di Commercio di Venezia Rovigo entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento (vedi Contatti alla pagina interna Sanzioni amministrative (ex UPICA).
Se il pagamento della sanzione contestata non avviene entro i prescritti 60 giorni dalla data di notifica, l'ufficio Sanzioni del Registro Imprese trasmette il verbale al servizio Sanzioni amministrative (ex Upica) della Camera di Commercio, che valuta gli atti trasmessi, unitamente alle eventuali memorie o contestazioni, ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell’archiviazione ai sensi dell'art.18 della L. 689/81.
PRESCRIZIONE
Le sanzioni si prescrivono dopo 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( art. 28 Legge n. 689/81).
La prescrizione deve essere fatta valere dall'interessato e può essere invocata sia all'interno della pratica telematica (riquadro note contestualmente all'invio della pratica, diario messaggi durante la lavorazione della pratica), o in seguito alla chiusura della pratica, direttamente all'Ufficio sanzioni R.I.
Importi sanzioni
aggiornati alla legge 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese",
entrata in vigore il 15 novembre 2011 (G.U. n. 265 del 14.11.2011)
Tipo di violazione |
Sanzione pecuniaria prevista |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per IMPRESE INDIVIDUALI e altri soggetti obbligati al deposito (notai, curatori e commissari liquidatori, commercialisti per trasferimento quote di srl) |
€ 20,00 |
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ATTI SOCIETARI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
Se l’atto viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto |
Se l’atto viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto |
BILANCI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
Se il bilancio viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio |
Se il bilancio viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio |
Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL) |
€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo non superiore a 30 giorni; |
* entro i 30 giorni di ritardo = tra il 31° e il 60° giorno dalla data dell’atto soggetto a deposito
* oltre i 30 giorni di ritardo = dal 61° giorno dalla data dell’atto soggetto a deposito.