Categoria 3 Bis - RAEE
Con l'adozione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 08/03/2010, e successivamente dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014, sono state introdotte delle “modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
Sono tenuti all'iscrizione nella categoria 3bis, per le attività di deposito preliminare alla raccolta e trasporto dei RAEE domestici e professionali:
- distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
- trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori,
- installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, n. 65 del 8 marzo 2010;
Distributori di AEE domestici e professionali per le attività di deposito preliminare alla raccolta e trasporto dei RAEE domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
- distributori di AEE domestici, che al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, per l'attività di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccoltaeffettuato presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione, e per l'attività di trasportodei RAEE provenienti dai nuclei domestici verso il centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
- distributori di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per l'attività di deposito preliminare alla raccolta (presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo comunicato alla Sezione) e trasportopresso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali.
Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
- trasportatori di RAEE provenienti da nuclei domestici, per il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento, oppure dai locali del punto vendita al luogo di raggruppamento (se non coincidente con il punto vendita), oppure dal luogo del raggruppamento al centro di raccolta;
- trasportatori di RAEE professionali, per il tragitto dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro, all'impianto autorizzato indicato dai produttori di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento.
Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali. Rientrano in tale profilo:
- installatori e gestori di centri di assistenza di AEE provenienti da nuclei domestici, per il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta, dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio;
- installatori e gestori di centri di assistenza di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di deposito preliminare alla raccolta (di cui all'art. 6, comma 3 del D.lgs. 151/2005) limitatamente al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio e al trasporto dei RAEE con mezzi proprio presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE, dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Il DM n. 65/2010 rubrica agli art. 6 e 7 che il distributore/installatore/centro di assistenza tecnica che intende gestire RAEE professionali indichi chi è stato formalmente incaricato da un produttore di AEE professionali a gestire i rifiuti che sono di sua competenza.
L’iscrizione ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione ed è rinnovabile, tramite domanda di rinnovo, da presentarsi 5 mesi prima della scadenza, come da Circolare del CN n. 413 del 06/04/2017.
NOTA Secondo il dettato normativo oggi vigente, sussiste un obbligo di ritiro e gestione dei RAEE professionali (storici o nuovi) in capo ai produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali (che sono iscritti al Registro nazionale www.registroaee.it) ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs 49/2014.
NOTA Si segnala che dal 15 agosto 2018 è entrato in vigore l’”open scope”, ovvero il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato I del D.lgs. n. 49/2014 alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.
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L’interessato deve dichiarare:
- la sede dell’impresa;
- le tipologie di RAEE raggruppati, con l’indicazione dei relativi codici dell’EER;
- gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE. Si ricorda che i veicoli devono essere in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e devono essere tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti, anche in relazione alle modalità di trasporto indicate.
Inoltre, per le varie figure:
Il distributore deve dichiarare:
- l'indirizzo del punto vendita o del luogo, diverso dal primo, presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
- la rispondenza ai requisiti di cui all'art.11, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 49/2014 del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
I trasportatori terzi che agiscono in nome dei distributori devono dichiarare:
- gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del luogo, diverso dal primo, presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
Gli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnicadi AEE devono dichiarare
- la rispondenza ai requisiti di cui all'art.11, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 49/2014 del luogo dove i RAEE sono raggruppati.
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SOLO IN CASO DI RINNOVO
Si consiglia di verificare la permanenza dei requisiti minimi ed eventualmente presentare prima eventuali variazioni, in quanto con la domanda di rinnovo non è possibile effettuare variazioni.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RINNOVO E ISCRIZIONE
I documenti/autodichiarazioni trasmessi attraverso una istanza telematica devono corrispondere agli originali e pertanto non possono essere allegati documenti/autodichiarazioni dai quali si rileva che la firma del sottoscrittore, posta in calce, sia stata “aggiunta” sugli stessi in formato pdf o altro sistema con la conseguenza di non essere il prodotto di una scansione del corrispondente documento/autodichiarazione sottoscritta in originale.
L’iscrizione deve’essere inviata telematicamente allegando i seguenti documenti:
1. Modulo di domanda generato in automatico dal sistema telematico compilato in ogni sua parte al fine di ottenere le autocertificazioni necessarie. Tale modulo, prima di essere allegato all'istanza, dovrĂ essere firmato dal Legale rappresentante olograficamente o digitalmente.
2. Foglio riepilogativo dell'istanza, generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra.
Si ricorda che il Modulo di domanda e il Foglio riepilogativo sono legati tra loro in maniera sicura e permanente da un codice numerico riportati su entrambi.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia). L’allegato B dev’essere compilato in ogni sua parte a cura del Legale Rappresentante e dal Responsabile Tecnico.
Se l’impresa risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) dev’essere inviata autodichiarazione da cui si evincano gli estremi di tale iscrizione.
4. Dimostrazione della piena disponibilità dei veicoli qualora gli stessi non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto, in leasing o con patto di riservato dominio. Quindi si dovranno allegare copia dei contratti di:
- Â locazione senza conducente;
- comodato senza conducente.
Si fa presente che il contratto di leasing è diverso dalla locazione senza conducente.
I contratti di locazione e di comodato devono essere stipulati secondo quanto disposto dalle circolari del CN n. 995 del 09/09/2013 e n. 345 del 30/04/2015.
Si ricorda che le imprese con veicoli in disponibilitĂ temporanea devono aggiornare la loro posizione ai sensi delle circolari del CN n. 7 e 8 del 24/07/2019.
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NOTA Richiesta status cooperativa sociale, onlus e comuni: al fine del pagamento ridotto degli importi le imprese interessate richiedono alla competente Sezione tramite Agest telematico il riconoscimento dello status cooperativa sociale, onlus o comune.
pagoPA è una piattaforma che consente di disporre, in via telematica e con strumenti elettronici, i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni creditrici.
Tra gli elementi innovativi che caratterizzano il sistema pagoPA, oltre alla garanzia di univocità di pagamento grazie al Codice AVVISO DI PAGAMENTO, contenente l’Identificativo Unico di Versamento (IUV), che identifica univocamente il versamento in attesa di essere pagato vi è anche la ricevuta telematica (RT) che costituisce la prova dell’avvenuto pagamento.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall’Albo sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria la cui entità è fissata nella misura prevista per le denunce del Registro delle Camere di Commercio.
DIRITTI DI SEGRETERIA |
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SOCIETA’ DI CAPITALI (spa, srl, sapa) CONSORZI (escluse le coop. Sociali) SOCIETA’ DI PERSONE (snc, sas) |
iscrizione/rinnovo |
€ 90,00 |
variazioni |
€ 90,00 |
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cancellazione |
€ 90,00 |
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IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI R.E.A. |
iscrizione/rinnovo |
€ 18,00 |
variazioni |
€ 18,00 |
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cancellazione |
0 |
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COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS |
iscrizione/rinnovo |
€ 45,00 |
variazioni |
€ 45,00 |
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cancellazione |
€ 45,00 |
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ISCRIZIONE CATEGORIE 2BIS, 2TER, 3BIS E 4TER |
iscrizione/rinnovo |
€ 10,00 |
variazioni |
€ 10,00 |
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cancellazione |
0 |
La Sezione regionale del Veneto per la seguenti richieste:
-
copie conformi di provvedimenti
-
certificati, visure ed elenchi
-
dispensa dalle verifiche Responsabile Tecnico
in questo caso inviare una PEC all’indirizzo albogestori.veneto@pec.it
È possibile ottenere il rimborso di diritti pagati con modalità errata. Per ottenerlo è necessario presentare richiesta tramite apposito modello in carta semplice cui dovranno essere allegati:
• copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
• originale dell'attestazione di versamento se pagato tramite bollettino postale oppure copia del bonifico bancario.
Il modello, unitamente agli allegati richiesti, deve essere presentato in originale alla CCIAA di Venezia Rovigo Ufficio protocollo che provvederà a trasmettere l'intera documentazione all'Ufficio competente che eseguirà il rimborso.
Per agevolare e accelerare le procedure del rimborso è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla parte relativa alla cifra da rimborsare, al conto corrente su cui è stato effettuato il versamento e a quella sulle modalità di rimborso scelte.
MARCA DA BOLLO
La Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede un’imposta di bolle forfettaria di € 16,00 sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e agli organi della Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificati, estratti o copie. Lo stesso importo di bollo si applica in modo forfettario anche su tutti gli atti, provvedimenti, autorizzazioni, permessi rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in via telematica.
Si dovrà, quindi, versare il pagamento dell’imposta di bollo di importo pari a € 16,00:
- per tutte le istanze (iscrizione/rinnovo, modifica e cancellazione) inoltrate all'Albo Gestori Ambientali;
- per tutti i provvedimenti emessi a conclusione del procedimento.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Il DPR 641/1972 prescrive che le istanza che conducono ad un provvedimento di iscrizione/autorizzazione a seguito di un procedimento di istruttoria (da intendersi come attività di certificazione e di controllo, accertamento ed esame), sono soggette al pagamento della Tassa di Concessione governativa.
Al momento del download del provvedimento, ad eccezione delle variazione che non comportino modifiche alla categoria e classe autorizzata, verrà richiesto il pagamento della Tassa di concessione governativa per l’importo di € 168,00 da versare sul c.c.p. n. 8003 intestato a Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara. Non sono ammesse altre forme di pagamento.
DIRITTI ANNUALI
Le imprese e gli enti iscritti all'Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza art. 24, comma 3 del DM 120/2014).
All’atto dell’iscrizione nella categoria di riferimento, o in caso di variazione della classe autorizzata, il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data della delibera d'iscrizione o di variazione della classe (art. 24, comma 4, del DM 120/2014).
Successivamente, il diritto annuale deve essere pagato ogni anno entro il 30 aprile.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del diritto avviene con modalità telematica: l'impresa dovrà accedere alla propria area riservata nel sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina:
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
nella sezione DIRITTI, dove sono riportati il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento previste.
Per eseguire il pagamento pertanto si dovrà:
-
accedere al portale www.albonazionalegestoriambientali.it
-
selezionare la voce “Login Imprese” ed accedere all’area riservata dell’impresa utilizzando le seguenti credenziali:
- User ID: Codice Fiscale impresa
- PSW: nel caso non vi foste ancora registrati o aveste smarrito la password, utilizzate la funzione “Password Dimenticata?” presente nella pagina di Login per richiedere le nuove credenziali.
-
nella sezione DIRITTI sono evidenziati in ROSSO gli importi dovuti che sono stabiliti dall’art. 24, comma 3, del D.M. 120/2014 relativamente a ciascuna categoria di attività, oltre che alle disposizioni di cui alla Delibera n. 2/2018 per la ctg 4bis e la Delibera n. 4/2018 per la ctg 2ter.
Si informa che sarà possibile provvedere al versamento degli importi dovuti esclusivamente con le modalità disponibili nell’area web consultata.
SANZIONI
L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, del DM 120/2014). Decorsi 12 mesi, l’impresa verrà cancellata dall’Albo (art. 20, comma 1, lett. f)).
RIMBORSI
Eventuali crediti che l’impresa dovesse esigere nei confronti della Sezione, o eventuali diritti pagati con modalità errata potranno essere riscossi inviando esplicita richiesta di rimborso all’Ufficio segreteria della Sezione, all’indirizzo dedicato: dirittiannuali.albogestori@dl.camcom.it
Si invita di indicare nella comunicazione i riferimenti dell’impresa (codice fiscale, n. iscrizione all’albo), le motivazioni della richiesta allegando copia delle attestazioni inerenti i versamenti oggetto di rimborso.
Sarà cura della Segreteria, una volta visionata la documentazione e accertato il diritto al rimborso, fornire la modulistica e la procedura per inoltrare la formale richiesta.
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Sede |
30173 Mestre - Via F. Marghera, 151 |
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Responsabile del procedimento |
CASADEI Marco |
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Email PEC |
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Informazioni Call Center |
0415349940 |
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Orari Call Center |
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Orari di apertura sportello |
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CONTATTI ASSISTENZA TECNICA AGEST TELEMATICO
Telefono: 0222177177
E-mail:support@albogestoririfiuti.it
Orari e giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Nel periodo di chiusura estiva e festività natalizie il servizio è garantito solo via mail: support@albogestoririfiuti.it
L’assistenza è fornita solo in lingua italiana.
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