Attività di Cura e Manutenzione del Verde


Dal 25 agosto 2016 è in vigore la L. 28 luglio 2016, n. 154 che all'art. 12 così dispone:

“L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. A) e C) del D.Lgs. n. 214/2005;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

L’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 sullo “STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PER L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE” ha introdotto dei titoli sostitutivi dell’obbligo di frequenza del percorso formativo  (art. 7- lett da A) a G)).

Art 7 -  lett da A) a G) : CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

 a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;

 b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche; 

c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio; d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;

 e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;

 f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali; 

g) i soggetti i possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 

Le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane alla data del 25 agosto 2016 per le attività indicate, possono conformarsi alla normativa e comunicare il soggetto, facente parte dell’organico dell’impresa, che abbia maturato un’esperienza lavorativa almeno biennale, come manutentore del verde/giardiniere, alla data del 22 febbraio 2018. (art.7 lettera h) Accordo Stato-Regioni.

Per approfondimenti consultare nella sezione: Documenti , la Direttiva del Conservatore del Registro imprese n. 60 del 03/07/2020.

08/07/2020
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