Sezione speciale per società di capitali
Tutti i servizi di assistenza alla redazione degli atti standard, costitutivi o modificativi, di srl startup innovative e tutti i servizi pubblicitari di iscrizione di tali atti sono SOSPESI a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato - con sentenza n. 2643/2021, pubblicata il 29.3.2021 - ha infatti annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.2.2016 e il Decreto Direttoriale 1.7.2016 che dettavano le regole del modello standard e disciplinavano le verifiche degli uffici del registro delle imprese su tali atti, firmati digitalmente in base agli artt. 24 o 25 del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale.
tel: 0425 471067 - tasto 1 (orario: 9.00/13.00 - 15.30/17.30 dal lun. al ven.)
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Le startup innovative devono:
- avere la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
- essere costituite da non più di 60 mesi;
- a partire dal secondo anno di attività, avere il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro;
- non essere state costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda;
e possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:
- spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
- almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Le startup innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese possono godere di una serie di vantaggi. Tra questi:
- agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese;
- gestione societaria flessibile;
- disciplina particolare nei rapporti di lavoro;
- equity crowdfunding;
- non assoggettamento alla procedura di fallimento.
Scheda di sintesi Ottobre 2020 "La strategia nazionale per le startup e le PMI innovative"
Start Up innovativa a vocazione sociale
La start up a vocazione sociale possiede tutti i requisiti della Start up innovativa e opera in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
Il riconoscimento dello status di Start up innovativa a vocazione sociale avviene tramite un’autocertificazione con cui l’impresa:
- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006;
- indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica Registro delle imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
Quest’ultimo punto prevede la redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite nell’apposita "Guida per Start up innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di descrizione dell'impatto sociale"
Le startup innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.
Ulteriori informazioni nella sezione Approfondimento di questa pagina e ai seguenti link:
Ministero dello Sviluppo Economico - sezione dedicata a start up e pmi innovative dove è possibile consultare normativa, guide e moduli, tutorial, schede di sintesi)
Sul portale dedicato startup.registroimprese.it e possibile scaricare le guide sintetiche, contenenti tutte le informazioni sulle start up e pmi innovative e i modelli di dichiarazione di possesso dei requisiti per start up e per pmi innovative.
Nella sezione ACCESSO AI DATI sono disponibili gli elenchi e le statistiche relativi a start up innovative, pmi innovative e incubatori certificati.
Deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start up innovativa
La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve quindi essere depositata al registro imprese solo dopo aver compiuto l'aggiornamento o la conferma delle informazioni contenute nel profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it.
Dal 6 giugno 2019 è stato attivato un blocco informatico che impedisce l'invio della pratica di Comunicazione Unica con il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa, se la società non ha preventivamente aggiornato le proprie informazioni, nella piattaforma startup.registroimprese.it.
Si evidenzia inoltre che l'art. 3 c. 1 sexies e 1 septies del d.l. n. 135/2018 ha in parte modificato i termini entro i quali depositare la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa, stabilendo che la stessa deve essere depositata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio.
Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sette mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio.
A seguito delle novità apportate dal D.Lgs. del 18.8.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 17.11.2016, ha precisato che le startup innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa, nella quale devono essere descritte le spese di ricerca e sviluppo.