Visti e Attestazioni diverse per l'Estero

 

Le Camere di Commercio sono competenti sul rilascio di alcuni documenti necessari alle imprese per il concreto esercizio dell’attività di commercio con l'estero. La Camera può attestare solo ciò che può accertare secondo la competenza che le è conferita.

La Camera rilascia visti su documenti, solo se richiesti da un’ Autorità straniera, a condizione che gli stessi non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale. I documenti da vistare devono sempre essere resi su carta ufficiale dell'impresa, indicando un destinatario ed un Paese terzo di destinazione, e sottoscritti da un legale rappresentate / procuratore.

La richiesta di apposizione visti, come per i certificati di origine, va trasmessa con modalità telematica attraverso la piattaforma registroimprese.it – Cert’O (vedi presentazione programma Cert’O, sezione Documenti della pagina Certificati di origine).

 

Visto su fattura

Questo visto viene apposto, su richiesta della ditta e per quei Paesi la cui normativa lo richiede, sulle fatture di esportazione.

 

Visto per deposito

Il visto per deposito si applica, se richiesto, su documenti emessi da Enti Pubblici o altri organismi, quali ad esempio le Aziende Sanitarie Locali o gli Istituti nazionali di certificazione, ecc… Nel caso in cui il documento non contenga i riferimenti di un destinatario e di un Paese terzo di destinazione, dovrà essere accompagnato da una nota resa su carta intestata dell'impresa, sottoscritta da un legale rappresentante / procuratore.

 

Visto poteri di firma

Trattasi di un visto che attesta la legittimità della firma del titolare o del legale rappresentante della ditta, apposta in calce ad un documento o dichiarazione (certificati analisi, dichiarazioni produttore, dichiarazione conformità, ecc...). Il visto attesta la carica del firmatario del documento nella compagine  sociale dell’impresa, sulla base delle risultanze del Registro Imprese.

Tale visto non conferma l’esattezza o attendibilità delle dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma attesta semplicemente che il soggetto che ha sottoscritto è persona autorizzata in base alla carica che ricopre all’interno dell’impresa.

 

Visto legalizzazione firma del funzionario della Camera di Commercio su atti e documenti a valere all’estero (Ex visto UPICA)

Questo visto viene apposto, su richiesta della ditta, sui documenti a valere all’estero (certificato di origine, fatture, dichiarazioni consolari, visto poteri di firma, deposito atti, ecc...).

Legalizza la firma del funzionario della Camera di Commercio, delegato al rilascio di tali documenti, e viene richiesto generalmente quando i documenti devono poi essere trasmessi ad Ambasciate o Consolati esteri per ulteriore visto.

 

Exporter Registry Form

Per l’importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia è necessario che l’importatore turco proceda con una richiesta di registrazione in uno dei centri preposti dal Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia.

Tra la documentazione che l’importatore turco deve allegare alla domanda di registrazione vi è il certificato “Exporter Registry Form”.

Il certificato “Exporter Registry Form”, il cui modulo è scaricabile dalla sezione Documenti di questa pagina, dovrà essere compilato dall’esportatore italiano e verrà vistato dalla Camera di Commercio presso cui l’operatore ha sede legale o unità locale, per poi essere presentato in originale al Consolato turco in Italia oppure presso la Prefettura locale per l’apposizione dell’Apostille Aja al fine di renderlo un documento valido in Turchia.

L“Exporter Registry Form” deve essere presentato dall’importatore turco solamente per la prima importazione e per ognuno dei propri clienti (non per ogni partita di importazione dallo stesso cliente). Pertanto, l’esportatore redigerà il certificato una sola volta in occasione della prima spedizione. Il certificato va rinnovato annualmente.

La richiesta di visto del documento va effettuata attraverso la piattaforma Cert’O, la stessa utilizzata per i certificati di origine. La tipologia di pratica da scegliere è: RICHIESTA VISTI – AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI. Nel portale va caricato il file dell’Exporter Registry Form firmato sia in forma olografa che digitale (formato.p7m). Nella colonna “visti” indicare “1”, nel caso di invio al Consolato va chiesta anche la legalizzazione (Ex Visto Upica), inserire “1” nella colonna “autentiche”.

 

Le fatture ed ogni altro documento da vistare vanno allegate all’istanza telematica firmate digitalmente.

Qualora il visto debba essere apposto su un documento originale in possesso dell’impresa, è possibile - dopo aver trasmesso la richiesta telematica - esibire quest’ultimo allo sportello camerale che provvederà ad apporre il relativo visto direttamente sull’ originale.

 

Tempi di rilascio

I visti vengono rilasciati non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della pratica completa e corretta in tutti suoi elementi, ad eccezione dei casi particolarmente complessi, che necessitano di un esame approfondito della documentazione.

Costi

Visti e attestazioni diverse: € 3,00 per ogni visto

Regolamenti dell'Unione Europea:

UE 952/2013 (Nuovo codice doganale dell’Unione);

UE 2446/2015 (Regolamento delegato del Nuovo codice doganale dell’Unione);

UE 2447/2015 (Regolamento di esecuzione del Nuovo codice doganale dell’Unione).

09/11/2023
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