Le Camere di Commercio sono competenti sul rilascio di alcuni documenti necessari alle imprese per il concreto esercizio dell’ attività di commercio con l'estero. La Camera può attestare solo ciò che può accertare secondo la competenza che le è conferita.
Provvede al rilascio di attestazioni, dichiarazioni e visti, solo quando sono richiesti da un’ Autorità straniera, a condizione che gli stessi non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.
La richiesta di apposizione visti, come per i certificati di origine, va trasmessa con modalità telematica attraverso la piattaforma registroimprese.it – Cert’O (vedi presentazione programma Cert’O, sezione documenti).
Visto su fattura
Questo visto viene apposto, su richiesta della ditta e per quei Paesi la cui normativa lo richiede, sulle fatture di esportazione.
Visto per deposito
Il visto per deposito si applica, se richiesto, su documenti emessi da Enti Pubblici o altri organismi, quali ad esempio le Aziende Sanitarie Locali o gli Istituti nazionali di certificazione, ecc.
Visto poteri di firma
Trattasi di un visto che attesta la legittimità della firma del titolare o del legale rappresentante della ditta, apposta in calce ad un documento o dichiarazione (certificati analisi, dichiarazioni produttore, dichiarazione conformità, ecc.). Il visto attesta la carica del firmatario del documento nella compagine sociale dell’ impresa, sulla base delle risultanze del Registro Imprese.
Tale visto non conferma l’esattezza o attendibilità delle dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma attesta semplicemente che il soggetto che ha sottoscritto è persona autorizzata in base alla carica che ricopre all’ interno dell’ impresa.
Visto legalizzazione firma del funzionario della Camera di Commercio su atti e documenti a valere all’estero
Questo visto viene apposto, su richiesta della ditta, sui documenti a valere all’estero (certificato di origine, fatture, dichiarazioni consolari, visto poteri di firma,
deposito atti, ecc.).
Legalizza la firma del funzionario della Camera di Commercio delegato al rilascio di tali documenti, e viene richiesto generalmente quando i documenti devono poi
essere trasmessi ad Ambasciate o Consolati esteri per ulteriore visto.
Le fatture ed ogni altro documento da vistare vanno allegate all’ istanza telematica firmate digitalmente.
Qualora il visto debba essere apposto su un documento originale in possesso dell’ impresa, è possibile - dopo aver trasmesso la richiesta telematica - esibire quest’ ultimo allo sportello camerale che provvederà ad apporre il relativo visto direttamente sull’ originale.
Tempi di rilascio
I documenti sono rilasciati entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento telematico della richiesta, ad eccezione dei casi particolarmente complessi, che necessitano di un esame approfondito della documentazione.
Costi
Visti e attestazioni diversi: Euro 3,00 per ogni visto
Regolamenti dell'Unione Europea:
UE 952/2013 (Nuovo codice doganale dell’Unione);
UE 2446/2015 (Regolamento delegato del Nuovo codice doganale dell’Unione);
UE 2447/2015 (Regolamento di esecuzione del Nuovo codice doganale dell’Unione).