Preimballaggi

Quando fai la spesa e sullo scaffale trovi confezioni di pasta, detersivi, tonno, shampoo, bottiglie di vino, olio, acqua etc., stai comprando dei preconfezionati (o preimballati).
Ci troviamo in presenza di un prodotto preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in nostra assenza e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

I prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente alcune iscrizioni, a garanzia del consumatore. Queste attestano l’obbligo, da parte del produttore che effettua il confezionamento, di garantire, attraverso un sistema di procedure e controlli, che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello dichiarato sulla confezione.

Sulla confezione devono essere chiaramente indicati nome e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell’importatore in modo che il consumatore sappia chi contattare in caso di reclamo o per ottenere ulteriori informazioni sul prodotto.

Il contenuto indicato sull’imballaggio è denominato contenuto nominale e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere. Il contenuto effettivo è la quantità, in termini di massa o volume, di prodotto che esso contiene realmente. Il contenuto nominale indicato sui preimballaggi deve corrispondere al contenuto effettivo, entro le tolleranze stabilite dalle normative per le singole categorie di prodotti.

Dunque, ricapitolando, per preimballaggio, si intende l’insieme del prodotto e dell’imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che il preimballaggio è tale quando:

  • è chiuso in assenza dell’acquirente;
  • è realizzato in quantità nominali costanti;
  • la quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

A CHI MI DEVO RIVOLGERE IN CASO DI DUBBI?

Se si riscontrano preimballaggi non conformi, il consumatore può rivolgersi all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, incaricata della sorveglianza, presso le imprese produttrici ed importatrici, sulla corretta applicazione delle norme in materia.

I PRODUTTORI DEVONO EFFETTUARE DEI CONTROLLI?

Si, i produttori di preimballaggi devono effettuare controlli sul contenuto, anche di tipo statistico, sui lotti di produzione.

Per lotto, in sede di controllo presso il fabbricante, si intende “l’insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo” (generalmente viene calcolato in base alla produzione massima oraria della catena di riempimento).

Ci sono 3 condizioni da non dimenticare:

  1. Il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto, non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
  2. La percentuale di preimballaggi che presentano un errore in meno superiore all’errore massimo tollerato deve essere tale da soddisfare i controlli definiti dalla norma;
  3. Nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l’errore massimo tollerato può essere messo in commercio.

Riportiamo di seguito alcune definizioni importanti in materia di preimballaggi.


QUANTITÀ NOMINALE

È il contenuto (espresso in massa o volume) indicato sull’imballaggio, corrispondente alla quantità di prodotto che il preimballaggio stesso dovrebbe contenere.

CONTENUTO EFFETTIVO
La quantità realmente contenuta nel preimballaggio.

LOTTO
Si intende per lotto, in sede di controllo presso il fabbricante, “l’insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo oggetto del controllo”. Generalmente viene assunto pari alla produzione massima oraria della catena di riempimento.

CONTENUTO MINIMO TOLLERATO
È il valore che si ottiene sottraendo dalla quantità nominale di un preimballaggio il corrispondente errore massimo tollerato (EMT) previsto dalla normativa.

PREIMBALLAGGIO DIFETTOSO
È considerato difettoso un preimballaggio il cui contenuto effettivo risulta inferiore al contenuto minimo tollerato.

MISURARE il contenuto effettivo di un preimballaggio, vuol dire valutarne la quantità attraverso l’uso di uno strumento di misura legale, cioè provvisto di approvazione di modello di tipo nazionale o comunitario. Una semplice macchina riempitrice priva di approvazione, non misura.


PER I PREIMBALLAGGI NAZIONALI la norma prevede che il contenuto effettivo sia misurato E controllato sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento. 
Sia la misurazione che il controllo devono essere effettuati con strumenti di misura legali adatti alle operazioni.
Nel caso di preimballaggi nazionali, uno preimballaggio si considera misurato allorchè - art. 8 ultimo comma del D.P.R. 391 del 26/05/1980 - la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l’ausilio di uno strumento per pesare a
funzionamento non automatico (richiede l’intervento di un operatore) legalmente approvato e provvisto di verifica periodica. In questo caso, verificando il 100% della produzione, non è richiesto il controllo statistico. 
I documenti, quando sussista l’obbligo di controlli statistici, dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti alla vigilanza (Camera di Commercio).


PER I PREIMBALLAGGI CEE muniti della marcatura e la norma prevede che il contenuto effettivo sia misurato O controllato sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento.
Quando il prodotto non viene misurato (es. una macchina riempitrice non omologata) è fatto obbligo di procedere al controllo statistico. I documenti di tali controlli dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti alla vigilanza (Camera di Commercio).


IL CONTROLLO, in ragione di quanto indicato nelle circolari Ministeriali: 71/2 del 16/09/95, 43 del 17/04/1996, 110 del 21/11/1997
e del D.Lgs n. 12 del 25/01/2010, può essere eseguito, nel caso non distruttivo, con un piano di campionamento doppio così come stabilito dall’allegato II del D.M. 27/02/1979 o attraverso altri metodi pubblicati da Enti di Normazione (UNI, ISO, ecc.).
In dettaglio la procedura prevede:

  • il controllo del contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
  • il controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli preimballaggi del campione.


Per procedere a tali controlli si ritiene opportuno dotarsi di un foglio elettronico dove inserire le formule indicate negli allegati II delle norme citate e stimare l’incertezza delle misure svolte.
Si evidenzia che per motivi economici e pratici il controllo distruttivo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo. Si deve quindi procedere al controllo distruttivo solo quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo.

LO STRUMENTO da usare per la misurazione e controllo dei preimballaggi di tipo Nazionale, dovrà avere il valore ponderale della
divisione coerente con la tabella riportata nell’art. 9 del D.P.R. 391 del 26/05/1980.
Per i preimballaggi CEE il valore ponderale della divisione dello strumento, da utilizzare sia nella fase di misurazione che controllo, dovrà essere cinque volte più piccolo dell’errore massimo ammesso sullo specifico preimballaggio (allegato II del D.M. 27/02/1979.

08/02/2019
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