Il Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori è istituito dall’art. 14 del Decreto Lgs. 20 Novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”.
I produttori di pile ed accumulatori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica, dal sito www.registropile.it prima di iniziare ad operare nel territorio italiano. Per capire CHI è il produttore e COSA deve fare, consultare la sezione "DESTINATARI".
Per maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione al Registro, consultare l’articolo “COME ISCRIVERSI AL REGISTRO PILE ED ACCUMULATORI”.
Per ulteriori approfondimenti e notizie aggiornate, si rimanda al seguente link: https://www.ecocamere.it/adempimenti/pile
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Per pila o accumulatore si intende "una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piĂą elementi primari (non ricaricabili) o da uno o piĂą elementi secondari (ricaricabili)".
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TIPOLOGIE DI PILE ED ACCUMULATORI
La tabella riportata in allegato 3 al D. Lgs. 188/2008 individua le seguenti categorie di pile ed accumulatori che rientrano nell'ambito di applicazione:
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Pile o accumulatori portatili
Rientrano in questa categoria le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli. Sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà e comprendono:
- pile a cella singola (quali pile AA e AAA);
- pile ed accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolveri portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.
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Pile o accumulatori industriali
Si tratta di pile ed accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o presenti in qualsiasi tipo di veicoli elettrici. Possono essere utilizzati:
- per l’alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici;
- sui treni o gli aeromobili, sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari;
- nei terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, in lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, nelle apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, nelle lampade per minatori e per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionale;
- pile di riserva per le porte elettriche, intese ad impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone;
- per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici o per altre applicazioni di energia rinnovabile;
- sui veicoli elettrici quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico.
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Batterie o accumulatori per veicoli
Sono utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli.
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QUALI PILE ED ACCUMULATORI SONO ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE?
Sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. 188/2008 le pile e gli accumulatori utilizzati in:
- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;
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apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
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SISTEMI DI RACCOLTA INDIVIDUALI E COLLETTIVI
 Pile o accumulatori portatili
 I produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
 Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densitĂ della popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, nè l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
 La raccolta può avvenire con due modalità :
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I produttori o i sistemi collettivi di finanziamento possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. In questo caso sono tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
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I distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongono a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita, senza obbligo di acquisto di nuove pile.
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 Pile e o accumulatori industriali e per veicoli
 I produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
 A tal fine, possono:
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aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime;
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organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli.
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CHI E’ IL PRODUTTORE DI PILE ED ACCUMULATORI?
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 188/2008, è considerato PRODUTTORE (e quindi tenuto ad iscriversi al Registro) “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”.
Per IMMISSIONE SUL MERCATO si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio nazionale, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità ”.  Conseguentemente sono considerati produttori anche i soggetti che importano pile e accumulatori incorporati in apparecchi o veicoli.Â
Nel caso di importazione per uso personale, si ritiene che l’iscrizione debba essere effettuata dal produttore estero.
Qualora il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 188/2008.
Nel caso in cui pile ed accumulatori si trovino all’interno di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), i soggetti che le importano si considerano anche produttori di AEE e di conseguenza sono soggetti all’iscrizione al Registro dei produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla cui pagina si rimanda per informazioni più approfondite in merito a soggetti obbligati e modalità di iscrizione.
 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DI PILE ED ACCUMULATORI?
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Adesione ad un sistema di gestione collettivo (o individuale) operante in modo uniforme sull’intero territorio nazionale: l'’elenco è consultabile al seguente link;
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Iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione di pile e accumulatori, prima di iniziare ad operare nel territorio nazionale. Una volta effettuata l’iscrizione, viene rilasciato un numero di iscrizione che deve essere indicato, entro 30 giorni dal suo rilascio, in tutti i documenti commerciali;
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Presentazione della Comunicazione annuale, indicando i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente, suddivisi per tipologia, entro il 31 Marzo di ogni anno.
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Apposizione del simbolo riportato nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 188/2008 (il cosiddetto “bidoncino barrato”) sul corpo stesso della pila o sulla confezione, se la pila risulta di dimensioni inferiore ai a 5mm2, per assicurare che pile ed accumulatori non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata. Inoltre le pile, gli accumulatori e le pile a bottone devono riportare i seguenti simboli chimici: “Hg” quando contengono più dello 0,0005% di mercurio; “Cd” quando contengono più dello 0,002% di cadmio; “Pb” quando contengono più dello 0,004% di piombo;
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Divieto di immettere sul mercato pile o accumulatori contenenti in peso piĂą dello 0,0005% di mercurio e pile o accumulatori portatili contenenti piĂą dello 0,002% di cadmio, fatte salve le esclusioni previste dall'allegato 2 del D. lgs. 209/2003 sui veicoli fuori uso; inoltre il divieto non si applica a pile ed accumulatori portatili utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme (comprese le luci di emergenza) e in attrezzature mediche;Â
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Fornitura, all’interno delle istruzioni per l’uso degli apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori, di adeguate informazioni agli utilizzatori, previste dall’art. 22 del D.Lgs. n. 188/2008 (consultare la sezione NORMATIVA presente in questa pagina).
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 SANZIONI (in base a quanto disposto dall’art. 25 del D. Lgs. 188/2008, salvo che il fatto costituisca reato):
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Produttore che immette sul mercato pile ed accumulatori contenenti le sostanze di cui all’art. 3 comma 1. Si tratta di pile o accumulatori contenenti in peso oltre lo 0,0005% di mercurio e oltre lo 0,002% di cadmio, escluse le eccezioni di cui all’art. 3 comma 3 del D. Lgs. 188/2008 (pile ed accumulatori portatili utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme e in attrezzature mediche). |
sanzione amministrativa pecuniaria   da € 100 a € 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato |
Produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni per indicare come rimuoverli senza pericolo e informare l’utilizzatore finale sulla tipologia delle pile ed accumulatori incorporati. |
sanzione amministrativa pecuniaria da €2.000 a € 5.000 |
- D.Lgs. 118/2020 "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue)2018/849, che modificano le direttive 2006/66/Ce relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche."
- Direttiva 2018/849/UE "Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatorine e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche."
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D.Lgs. 27/2016 "Attuazione della Direttiva 2013/56/UE su pile e accumulatori e relativi rifiuti, per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio da utilizzare in utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio."
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Direttiva 2013/56/UE "Direttiva che modifica la Direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori e relativi rifiuti, per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio da utilizzare in utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio."
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D.Lgs. 21/2011 "Modifiche al D.Lgs. 188/2008 recante l’attuazione della Direttiva 2006/66/CE su pile, accumulatori e relativi rifiuti e della Direttiva 2008/103/CE."
- D.Lgs. 188/2008 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE su pile, accumulatori e relativi rifiuti."
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Direttiva 2006/66/CE "Direttiva su pile e accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la Direttiva 91/157/CEE."