L'art. 8 del D.M. 359/2011 prevede che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi stabilito dall'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.
L'art. 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n. 225 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.
Il termine entro il quale le imprese iscritte al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenute a versare il diritto annuale 2020 è il 30 giugno 2020 senza alcuna maggiorazione.
ATTENZIONE: Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/06/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, sono stati prorogate le scadenzedei versamenti di alcune imposte.
Il differimento della scadenza al 20 luglio 2020 si applica anche al diritto annuale per i seguenti soggetti:
- soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli stessi;
- contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e coloro che hanno aderito al nuovo regime forfetario, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici.
- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma solo se determinano il reddito di trasparenza.
Dal 21 luglio al 20 agosto le somme da versare dovranno essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- scadenze tributo 2020 -
Si ricorda che le violazioni inerenti il tardivo, l’omesso o l’incompleto versamento del diritto annuale e le relative sanzioni applicate, fanno riferimento a questo termine di versamento: 30 gIugno 2020 (oppure altra data nei casi specifici), e non a quello posticipato di 30 gg previsto dalla normativa con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Ne consegue che anche nel ravvedimento (sia quello “breve” nei 30 gg che quello “lungo” entro un anno dalla violazione) la data da cui far decorrere i termini per la regolarizzazione della violazione, sarà quella ordinaria del 30 giugno 2020 (o altra data nei casi specifici - vedi sotto) e non quella posticipata dei 30 gg successivi con maggiorazione.
Dal 1 luglio 2020 al 30 luglio 2020 (o altra scadenza) il diritto annuo va pagato con la maggiorazione dello 0,4%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (con arrotondamento al centesimo di euro) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Il pagamento del tributo senza la dovuta maggiorazione prevede l’irrogazione di sanzione.
AVVERTENZA: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IL CODICE TRIBUTO 8911 perchè non sana la violazione relativa al diritto annuale.
Il contribuente che non ha effettuato il pagamento entro tali date, può regolarizzare la violazione utilizzando l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO. (Vedi pagina dedicata)
La normativa sulle sanzioni da applicarsi in caso di violazioni del diritto annuale (D.M. 54/2005) disciplina i casi di tardivo ed omesso versamento rispetto al termine di pagamento di cui all’art. 8 del D.M. 359/2001 (termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).
Come compilare correttamente il modello F24
|
IL 20 LUGLIO 2015 è nata la CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA E ROVIGO DELTA LAGUNARE
nella delega F24, il codice ente da utilizzare per i pagamenti a favore di entrambe le ex camere coinvolte dell’accorpamento è: VE
sono comunque garantiti e non sanzionabili i versamenti che vengono effettuati indicando la sigla della provincia RO.