L'art. 8 del D.M. 359/2011 prevede che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi stabilito dall'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.
L'art. 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n. 225 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.
Il termine entro il quale le imprese iscritte al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) erano tenute a versare il diritto annuale 2022 è il 30 giugno 2022 ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi senza alcuna maggiorazione.
Dal 1 luglio al 30 luglio 2022 le somme da versare dovevano essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- scadenze tributo 2022 -
Si ricorda che le violazioni inerenti il tardivo, l’omesso o l’incompleto versamento del diritto annuale e le relative sanzioni applicate, fanno riferimento a questo termine di versamento: 30 giugno 2022 (oppure altra data nei casi specifici), e non a quello posticipato di 30 gg previsto dalla normativa con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Ne consegue che anche nel ravvedimento (sia quello “breve” nei 30 gg che quello “lungo” entro un anno dalla violazione) la data da cui far decorrere i termini per la regolarizzazione della violazione, sarà quella ordinaria del 30 giugno 2021 (o altra data nei casi specifici - vedi sotto) e non quella posticipata dei 30 gg successivi con maggiorazione.
Dal 1 luglio 2022 al 30 luglio 2022 (o altra scadenza) il diritto annuo va pagato con la maggiorazione dello 0,4%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (con arrotondamento al centesimo di euro) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Il pagamento del tributo senza la dovuta maggiorazione prevede l’irrogazione di sanzione.
AVVERTENZA: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IL CODICE TRIBUTO 8911 perchè non sana la violazione relativa al diritto annuale.
Il contribuente che non ha effettuato il pagamento entro tali date, può regolarizzare la violazione utilizzando l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO. (Vedi pagina dedicata)
La normativa sulle sanzioni da applicarsi in caso di violazioni del diritto annuale (D.M. 54/2005) disciplina i casi di tardivo ed omesso versamento rispetto al termine di pagamento di cui all’art. 8 del D.M. 359/2001 (termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).
Come compilare correttamente il modello F24
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IL 20 LUGLIO 2015 è nata la CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA E ROVIGO DELTA LAGUNARE
nella delega F24, il codice ente da utilizzare per i pagamenti a favore di entrambe le ex camere coinvolte dell’accorpamento è: VE
sono comunque garantiti e non sanzionabili i versamenti che vengono effettuati indicando la sigla della provincia RO.