Termini di pagamento

 

L'art. 8 del D.M. 359/2011 prevede che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi stabilito dall'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.

L'art. 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n. 225 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.

Il termine entro il quale le imprese iscritte al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) erano tenute a versare il diritto annuale 2022 è il 30 giugno 2022 ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi senza alcuna maggiorazione. 

ATTENZIONE!!!!

In merito alla proroga dei termini di pagamento del diritto annuale e delle modalità di versamento, si fa presente che la nota di Unioncamere del 17 luglio 2023 pervenuta il 18 luglio 2023 ha dato indicazioni alle Camere, precisando che la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale, disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) è prevista per i soggetti che: 

1. adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

2. partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1. 

Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Di seguito si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20/07/2023:

GIORNO DI VERSAMENTO        % MAGGIORAZIONE
ENTRO IL 20-luglio-2023             SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE
21 luglio 2023                               0,0364
22 luglio 2023                               0,0727
23 luglio 2023                               0,1091
24 luglio 2023                               0,1455
25 luglio 2023                               0,1818
26 luglio 2023                               0,2182
27 luglio 2023                               0,2545

28 luglio 2023                               0,2909
29 luglio 2023                               0,3273
30 luglio 2023                               0,3636
31 luglio 2023                               0,4

Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso  entro un anno, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024, maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili e con l'applicazione degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia (vedi foglio di calcolo nella pagina dedicata).

Dal 21 luglio 2023 al 31 luglio 2023 (o altra scadenza) il diritto annuo va pagato con la maggiorazione indicata in tabella. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (con arrotondamento al centesimo di euro) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

Il pagamento del tributo senza la dovuta maggiorazione prevede l’irrogazione di sanzione.

 

AVVERTENZA: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero,  NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IL CODICE TRIBUTO 8911 perchè non sana la violazione relativa al diritto annuale.

 

La normativa sulle sanzioni da applicarsi in caso di  violazioni del diritto annuale (D.M. 54/2005) disciplina i casi di tardivo ed omesso versamento rispetto al termine di pagamento di cui all’art. 8 del D.M. 359/2001 (termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

 

 

 


 

Come compilare correttamente il modello F24

 

 Riportare negli appositi spazi: il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

 Indicare nella sez. "Imu ed altri tributi locali" del modello di versamento, nello spazio riservato al Codice entela sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento: Venezia Rovigo: VE

 Indicare nelle apposite colonne il codice tributo: 3850 e l’anno cui si riferisce il versamento;

 Indicare correttamente l’importo che si versa nello spazio “Importi a debito versati”;

 Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera di commercio con la relativa sigla automobilistica. 

 

 

 

IL 20 LUGLIO 2015 è nata la  CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA E ROVIGO DELTA LAGUNARE

 

nella delega F24, il codice ente da utilizzare per i pagamenti a favore di entrambe le ex camere coinvolte dell’accorpamento è: VE

sono comunque garantiti e non sanzionabili i versamenti che vengono effettuati indicando la sigla della provincia RO.

 

 

 

 

18/07/2023
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