La Camera di Commercio riceve i rapporti degli Organi Accertatori (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Camera di Commercio stessa a seconda delle rispettive competenze) relativi alle violazioni commesse da operatori economici nelle Province di Venezia e di Rovigo, nelle materie che rientrano nella competenza degli ex Uffici Periferici del Ministero delle Attività Produttive, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 17 della legge 24/11/1981 n. 689 e 1 del D.P.R. 29/07/1982 n. 571 e successive modificazioni e integrazioni.
Tali materie sono, ad esempio:
- omessi e ritardati depositi al Registro Imprese (vedi alla pagina interna Sanzioni Registro Imprese - REA)
- sicurezza prodotti;
- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari: prodotti tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale;
- mancata iscrizione a Ruoli e Albi;
- contratti negoziati fuori dal locali commerciali;
- contratti a distanza;
- mediazione.
Unitamente ai rapporti degli Organi Accertatori, la Camera di Commercio riceve:
1) i verbali di accertamento e contestazione amministrativa e le eventuali memorie difensive, afferenti ai verbali stessi;
2) i verbali di sequestro, nei casi previsti dalla legge e le eventuali istanze di dissequestro, sulle quali deve pronunciarsi nei termini di legge.
A conclusione del procedimento La Camera di Commercio può emettere un'ordinanza - ingiunzione imponendo al trasgressore una sanzione pecuniaria oppure, nel caso non vi siano le condizioni per procedere, un'ordinanza di archiviazione.
Cosa fare quando si riceve un verbale di accertamento e contestazione
Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:
a)   pagare la sanzione in misura ridotta, indicata nel verbale, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale. Se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido. Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento.
oppure
b) presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio chiedendo, se vuole, di essere ascoltato (vedi la sezione Contatti di questa pagina).
Come presentare lo scritto difensivo e la richiesta di audizione
Se il cittadino vuole contestare il verbale di violazione può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.
La Camera esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo e nel corso dell’audizione e, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione; se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.
Cosa fare quando si riceve un sequestro
La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature.
I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.
La Camera di Comercio riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Se l’opposizione è accolta, La Camera dispone il dissequestro con ordinanza; se l’opposizione è respinta, dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.
Cosa fare quando si riceve un’ordinanza ingiuntiva di pagamento
L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento, entro 30 giorni dalla notifica, seguendo le istruzioni per il pagamento delle ordinanze ingiuntive.
Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato e li libera entrambi.
E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
Istruzioni per il pagamento della sanzione
Il versamento delle sanzioni amministrative (ordinanze ingiuntive) deve essere effettuato presso uno dei seguenti uffici:
- Concessionari del Servizio Riscossione Tributi delle province di Venezia e di Rovigo
- Istituti di credito
- Agenzie postali.
Il pagamento si effettua tramite l'apposito modello F23 "Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate".
Il Modello F23, nella parte contrassegnata "copia per eventuale presentazione all'Ufficio" debitamente vistata dal Concessionario, dalla Banca o dall'Ufficio Postale deve essere recapitata alla Camera di commercio in uno dei seguenti modi:
- a mano, presso le sedi indicate nella sezione Contatti di questa pagina;
- per posta, inviata dall'interessato (vedi sezione Contatti di questa pagina);
- via PEC Posta Elettronica Certificata (vedi indirizzo PEC della Camera nella sezione Contatti di questa pagina).
Dalla copia del modello F23 deve risultare leggibile la data del pagamento ed il visto del Concessionario, dell'Istituto di credito o dell'Agenzia postale.
La camera di Commercio conclude il procedimento sanzionatorio quando riceve l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
Esecuzione forzata - Procedura di esecuzione coattiva
Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.Â
Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.