Titolari Gas - Acqua e Calore - Contatori Energia Elettrica Attiva

Secondo la definizione data dal decreto 21 aprile 2017, n. 93 il "titolare dello strumento" è la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI TITOLARI

La prima cosa da ricordare è di richiedere la verifica periodica con le tempistiche previste dal DM 93/2017:

  • art. 4 c. 8 - Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente;
  • art. 4 c. 8 - Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
  • art. 5 c. 5 - in caso di ordine di aggiustamento emesso dall'Ufficio Metrico ai sensi dell'art. 5 c. 5, lo strumento andrà sottoposto a nuova verificazione periodica entro trenta giorni.

Inoltre, l'art. 8 del DM 93/2017 elenca gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica: 
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2; 
b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo,anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; 
c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; 
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; 
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Nota sul punto a): Per i titolari di strumenti di misura già soggetti ai predetti obblighi ai sensi dei Decreti ministeriali attuativi della normativa MID n. 75/2012 (contatori di gas e dispositivi di conversione del volume MI002), n. 155/2013 (contatori di acqua MI001 e contatori di calore MI004) e n. 60/2015 (contatori di energia elettrica attiva MI003) si conferma l'utilizzo in continuità delle pratiche telematiche già disponibili in ambiente WebTelemaco e raggiungibili al seguente percorso:
https://webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico

Per i titolari di strumenti di misura soggetti ad omologazione nazionale o CE/CEE appartenenti alle medesime tipologie di cui al precedente capoverso e per i quali gli adempimenti in oggetto sono stati introdotti dal D.M. 93/2017, si informa che le relative pratiche telematiche sono disponibili nello stesso ambiente WebTelemaco.

Nel caso di titolari di utility meters, si fa presente che l'utilizzo della pratica WebTelemaco - da indirizzare allo sportello e-gov della Camera di commercio della circoscrizione in cui il titolare ha sede legale - consente di assolvere all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) in quanto il sistema informativo provvede automaticamente al re-indirizzamento delle pratiche verso le Camere competenti per ubicazione territoriale di ciascuno strumento comunicato.

Per l'abilitazione al servizio e per maggiori dettagli tecnici relativi all'utilizzo e alle funzionalità della pratica telematica InfoCamere si rinvia ai contatti di assistenza e alle guide operative reperibili nella sezione informativa dedicata del sito WebTelemaco, raggiungibile al seguente percorso: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico > info

CHI ESEGUE LA VERIFICA PERIODICA?

La verificazione periodica degli strumenti metrici è effettuata da Organismi di verifica privati abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065 (art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93).

Gli Organismi di verifica possono eseguire le verifiche periodiche su tutto il territorio nazionale, secondo le procedure e con le modalità prescritte.

Si ricorda che ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'Organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i Titolari degli strumenti, senza onere per il titolare degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico contenente le informazioni di cui all'allegato V del DM 93/2017. 

PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO

TIPO DI STRUMENTO PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO
(ALL. IV DM 93/2017)
CONTATORI DELL'ACQUA
  • Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
  • Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni
CONTATORI DEL GAS
  • A pareti deformabili: 16 anni
  • A turbina e rotoidi: 10 anni
  • Altre tecnologie: 8 anni
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME
  • Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
  • Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
  • Approvati insieme ai contatori: 8 anni
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA
  • Elettromeccanici: 18 anni
  • Statici:
    - bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C: 15 anni
    - media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni
CONTATORI DI CALORE

  • portata Qp fino a 3 m³/h:
    - con sensore di flusso meccanico: 6 anni
    - con sensore di flusso statico: 9 anni
  • portata Qp superiore a 3 m³/h:
    - con sensore di flusso meccanico: 5 anni
    - con sensore di flusso statico: 8 anni

Ai fini della formazione dell'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, i titolari inviano l’elenco degli strumenti verificati, messi in servizio o dismessi, utilizzando il programma Web Telemaco.

La modalità telematica individuata da Unioncamere per gli adempimenti di comunicazione telematica è il sistema informativo delle Camere di Commercio dedicato alla metrologia legale, cui si accede utilizzando la piattaforma WebTelemaco, raggiungibile al seguente indirizzo: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico.

Per maggiori informazioni sull’attivazione del contratto Telemaco e abilitazione al servizio si consiglia di consultare la QuickReference consultabile nella sezione "Norme/Documenti".

In alternativa, si può utilizzare il file predisposto da UnionCamere (scaricabile nella sezione Norme/Documenti) che dovrà essere compilato correttamente e inviato alla mail metrico@dl.camcom.it

In caso di informazioni incomplete o di errata compilazione, il file sarà rispedito al mittente con richiesta di un nuovo invio del file corretto.

12/04/2024
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