Mediatori del diporto
E’ mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
L'attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La SCIA, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e non può quindi essere retroattiva. Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dal soggetto legittimato alla presentazione della pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica. Per tale ragione l'impresa dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.
REQUISITI
Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (legge antimafia)
Sono tenuti al possesso dei requisiti, il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
Incompatibilità
Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente tale attività nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 (attività di raccomandazione marittima) e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
Polizza Assicurativa
Gli importi minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività sono i seguenti:
a) euro 260.000 per le imprese individuali;
b) euro 520.000 per le società di persone;
c) euro 1.550.000 per le società di capitali e le cooperative.
La polizza copre tutti coloro che, all’interno dell’impresa, svolgono a qualsiasi titolo l’attività.
Lo svolgimento contemporaneo dell’attività per più imprese, da parte di un mediatore del diporto, comporta l’obbligo di possedere distinte coperture assicurative.
Corso ed esame
L’aspirante mediatore del diporto frequenta il corso presso la Regione di residenza o di domicilio professionale e sostiene l’esame presso la Camera di Commercio ove intende iscriversi.
I corsi teorico-pratici sono organizzati dalle Regioni, anche attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, hanno una durata minima di 90 ore e prevedono l’insegnamento delle materie oggetto dell’esame abilitante.
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
Ad oggi questa Camera non ha notizia dell’attivazione dei corsi regionali.
(per Regione Veneto maggiori informazioni: Ufficio Attività Riconosciute - Tel. 041 2795140-5098-5035-5137 - formazione.riconoscimento@regione.veneto.it
I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nella apposita sezione del REA, sono esentati dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell’esame.
Per rimanere aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter.