Accesso Documentale
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e smi
Per “diritto di accesso documentale" si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso.
L’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, coordina il processo trasversale di comunicazione interna all'Ente, supportando gli uffici responsabili dei procedimenti di accesso documentale, monitorando i tempi del procedimento, che deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
Analogamente, il Servizio Amministrazione Trasparente supporta gli uffici responsabili dei procedimenti di accesso civico e civico generalizzato, ai sensi del Dlgs. 33/2013, monitorando i tempi di istruttoria e chiusura degli stessi, sempre entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle domande.
Titolari del diritto di accesso documentale: il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i soggetti, cittadini italiani e non, maggiori di età o emancipati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (di norma qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo) collegata al documento, detenuto dall'Ente, del quale si richiede l’accesso.
Modalità di fruizione del servizio: tramite apposito modulo di domanda scaricabile nelle sezione DOCUMENTI, nel frontespizio di questa pagina, da recapitare:
-via e-mail oppure a mezzo PEC all'indirizzo: cciaadl@legalmail.it
- via fax ai numeri: 041/2576665 o 041 2576600
- tramite posta ordinaria alla sede legale: Venezia, Dorsoduro 3904, 3905 - 30123 Venezia
- tramite consegna a mano presso tutti gli sportelli camerali
Procedimento amministrativo di riferimento |
Esercizio al diritto di accesso ai documenti amministrativi |
Tempistiche di erogazione del servizio |
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-tempi standard garantiti dalla CCIAA |
30 gg dal ricevimento dell’istanza di accesso agli atti |
-eventuali termini di legge per procedimenti specifici |
30 gg dal ricevimento dell’istanza di accesso agli atti |
Indicatori di qualità collegati: |
Tempi di risposta alle domande di accesso |
Normativa di riferimento |
- "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e civico generalizzato" (approvato con Delibera del Consiglio n. 23 del 16/12/2022) - L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; - D.P.R. 184/2006 e s.mm.ii; - D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016; -Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) |