Verificazione Periodica Strumenti di misura

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Sono soggetti alla verifica periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali (articoli 1-2 del D.M. 93/2017).

QUANDO VA RICHIESTA LA VERIFICAZIONE PERIODICA?

Le imprese che utilizzano strumenti metrici nelle transazioni commerciali devono richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura nei seguenti casi:
1) entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di validità della verifica precedente;
2) entri 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione degli strumenti che ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

La verificazione periodica va inoltre effettuata entro 30 giorni nel caso di ordine di aggiustamento emesso in sede di controlli casuali.

Le modalità di verifica sono descritte nel Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

A CHI VA RICHIESTA LA VERIFICA GLI STRUMENTI?

La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli Organismi di verifica privati abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065 (art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93).

L'elenco degli Organismi è consultabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

 

COME FACCIO A SAPERE QUANDO SCADE UNO STRUMENTO?

L’esito positivo della verificazione è attestato mediante apposizione sullo strumento di una etichetta autoadesiva di colore verde, distruttibile con la rimozione e riportante la data di scadenza.

Ogni tipologia di strumento ha una propria periodicità di verificazione, come da allegato IV al Decreto 21 aprile 2017, n.93 e l’etichetta verde ricorda il mese e l’anno di scadenza.

Attenzione: la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va sempre richiesta a seguito di ordine di aggiustamento, modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria (se tale riparazione comporta la rimozione dei sigilli di protezione).

 

TIPO DI STRUMENTO

PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO (ALL. IV DM 93/2017)

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO

3 anni

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

  • Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
  • Altre tipologie di strumenti: 2 anni

SISTEMI PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA

2 anni

MISURATORI MASSICI DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE

2 anni

MISURE DI CAPACITÀ (comprese le cisterne a scomparti tarati montate su autobotti)

4 anni

PESI

4 anni

CONTATORI DELL'ACQUA

  • Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni   
  • Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni

CONTATORI DEL GAS

  • A pareti deformabili: 16 anni
  • A turbina e rotoidi: 10 anni 
  • Altre tecnologie: 8 anni   

DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME

  • Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
  • Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
  • Approvati insieme ai contatori: 8 anni                

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA

  • Elettromeccanici: 18 anni 
  • Statici:
    - bassa tensione (BT - fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C: 15 anni 
    - media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni 

CONTATORI DI CALORE

  • portata Qp fino a 3 m³/h:
    - con sensore di flusso meccanico: 6 anni
    - con sensore di flusso statico: 9 anni

  • portata Qp superiore a 3 m³/h:
    - con sensore di flusso meccanico: 5 anni
    - con sensore di flusso statico: 8 anni

INDICATORI DI LIVELLO

2 anni
TASSAMETRI 2 anni

STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE

3 anni

STRUMENTI DI MISURA DIVERSI DA QUELLI SOPRA RIPORTATI

3 anni

  

La verifica degli strumenti di misura in servizio è disciplinata principalmente dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93.
I soggetti abilitati all'esecuzione della verifica periodica sono gli Organismi che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere dopo essere stati accreditati in conformitĂ  ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;

3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.

L'elenco degli Organismi accreditati e abilitati è consultabile al seguente link:www.metrologialegale.unioncamere.it

Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica le misure lineari, quelle di capacità in vetro, terracotta o simili (L.77/97) e gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi interni.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicitĂ  previste nell'allegato IV del DM 93/2017 che decorrono dalla data dell'ultima verificazione.

In caso di nuove installazioni, la periodicitĂ  decorre:

  • dalla data della messa in servizio dello strumento;
  • e comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare la circolare Ministeriale del 03/11/2017 (sezione "Norme/Documenti").

Si ricorda che ogni verificazione periodica andrà annotata sul libretto metrologico (rilasciato dal fabbricante oppure dall’organismo che esegue la prima verificazione periodica).

L’esito positivo della verificazione è attestato mediante apposizione sullo strumento di una etichetta autoadesiva di colore verde, distruttibile con la rimozione e riportante la data di scadenza.

Nel caso di verifica con esito negativo, verrà apposto il contrassegno di esito negativo previsto dall’allegato Vi del DM 93/2017. Gli strumenti scartati in sede di verifica periodica, in quanto riconosciuti non sufficientemente esatti o affidabili, non possono essere utilizzati in rapporto con terzi prima di avere eseguito la riparazione e richiesto nuova verifica periodica.

Al di là delle periodicità di verifica, gli strumenti di misura dovranno essere altresì sottoposti alla verifica periodica ogni volta che per un qualsiasi motivo vengano rimossi i sigilli metrici.

La presenza di errori oltre le tolleranze ammesse, di manomissioni o il generale mancato rispetto delle norme, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative ed il sequestro degli strumenti. 

Nei casi più gravi, o in caso di manomissione, si procederà al sequestro dello strumento e conseguente denuncia all’autorità giudiziaria.

Il Decreto 21 aprile 2017, n. 93 ha introdotto l'obbligo del libretto metrologico per tutti gli strumenti in servizio, cioè il  libretto, su  supporto  cartaceo  o informatico, su cui vengono annotate tutte le  informazioni  previste nell'allegato V e nello specifico:

  • Nome, indirizzo del titolare dello strumento, eventuale partita IVA;
  • Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
  • codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
  • Tipo dello strumento;
  • Marca e modello;
  • Numero di serie;
  • Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
  • Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
  • Data di messa in servizio;
  • Nome  dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
  • Data e descrizione delle riparazioni;
  • Data della verificazione periodica e data di scadenza;
  • Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
  • Controlli casuali, esito e data.

Il libretto metrologico, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, viene rilasciato dall'organismo che esegue la prima verificazione periodica, senza onere per il titolare dello stesso. Lo stesso onere è a  carico della Camera di commercio che in applicazione delle diposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti già in servizio. 

Sul piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinché la compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma, mediante l'utilizzo di un idoneo supporto informatico, che può essere  messo a disposizione dallo stesso sistema camerale nell'intent di facilitare anche lo scambio di informazioni prescritto.

COSA ANNOTARE SUL LIBRETTO METROLOGICO

Si ricorda che nel libretto metrologico vanno sempre annotate tutte le operazioni svolte sullo strumento:

  • le riparazioni che hanno comportato dei sigilli di protezione anche di tipo elettronico (riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati);
  • le verificazioni periodiche;
  • i controlli casuali effettuati dalle Camere di commercio

12/04/2024
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