La Banca Dati dei gas fluorurati

Banca Dati Fgas

L'art. 16 del D.P.R. 146/2018 stabilisce che devono essere comunicati telematicamente alla Banca Dati gestita dalla Camera di Commercio competente i dati relativi a:

-  vendita di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas. L’obbligo decorre dal 25 Luglio 2019 (6 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018);

interventi di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite o smantellamento svolti sulle seguenti apparecchiature (sia ermeticamente sigillate che non ermeticamente sigillate), a prescindere dalla quantità di F-gas in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;

  • pompe di calore fisse;

  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;

  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

  • commutatori elettrici.

L’obbligo decorre dal 25 Settembre 2019 (8 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018).

 

Per ulteriori approfondimenti e notizie aggiornate si rimanda ai seguenti link:

https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas

https://bancadati.fgas.it/

 

SANZIONI (in base a quanto disposto dal D. Lgs. n.163/2019)

Imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146 del 2018 le informazioni di cui all’articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell’intervento.

sanzione amministrativa pecuniaria

da € 1.000 a € 15.000

Imprese che forniscono gas fluorurati ad effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste dall’art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 146/2018.

sanzione amministrativa pecuniaria

da € 500 a € 5.000

Imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste dall’art. 16 comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

sanzione amministrativa pecuniaria

da € 500 a € 5.000

 

31/03/2020

VENDITORI

L’art. 16 comma 9 del D.P.R. 146/2018 prevede l’iscrizione al Registro telematico nazionale F-gas delle imprese che vendono F-gas o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata (comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005).

Non devono pertanto iscriversi al Registro le imprese che vendono a soggetti quali distributori, grossisti e altri rivenditori.

 Con riferimento alla vendita di apparecchiature contenenti F-gas, per UTILIZZATORE FINALE si intende:

a) l'ente, l'impresa o il privato che utilizzeranno l'apparecchiatura e che si devono impegnare a fare eseguire l'installazione da un’impresa certificata (compilando l'apposita dichiarazione, scaricabile dalla sezione "Comunicazione Vendite" della Banca Dati FGAS);

b)  l'installatore che comunica al venditore l'anagrafica dell'utilizzatore finale e che deve fornire il certificato dell'impresa (il venditore può verificare se l'impresa è certificata dalla sezione "Ricerca imprese certificate e persone con certificato/attestato" presente nella homepage della Banca dati e/o all'atto della comunicazione della vendita).

Se l'acquirente non conosce l'anagrafica dell'utilizzatore finale (ad es. è un installatore che acquista l'apparecchiatura ma non sa presso quale cliente la installerà), la vendita non dovrà essere comunicata dal venditore ma sarà l'installatore a comunicarla, una volta noto l’utilizzatore finale. In particolare nel caso in cui la vendita dell'apparecchiatura all'utilizzatore finale venga effettuata direttamente dall'installatore in occasione dell'installazione, sarà lo stesso installatore a comunicare la vendita attraverso un apposito campo presente all'interno della Comunicazione interventi della Banca Dati F-gas.

 

 

 

 

 

COME ISCRIVERSI AL REGISTRO NAZIONALE F-gas

Le imprese che effettuano attività di vendita all’utilizzatore finale si iscrivono al Registro nazionale collegandosi al sito bancadati.fgas.it e accedendo alla sezione VENDITORI tramite un dispositivo di firma digitale intestato a “persona di impresa” (il cui nominativo quindi è presente nella visura del Registro Imprese).

 E’ importante consultare i seguenti materiali di supporto, nella sezione Informazioni utili:

- video tutorial e manuale che illustrano passo dopo passo le modalità di presentazione della pratica di iscrizione venditori;

- F.A.Q.  relative ad informazioni generali e casi specifici.

Nel caso in cui un’impresa risulti già iscritta al Registro Nazionale per attività su apparecchiature contenenti Fgas e vi sia la necessità di iscriversi anche come Venditore (per attività di sola vendita, esclusa pertanto la vendita contestuale all’installazione dell’apparecchiatura, che viene comunicata alla Banca Dati tramite la sezione Comunicazione interventi), dovrà presentare una pratica di "Estensione Impresa iscritta a Venditore", che non comporta alcun costo.

 

COME TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE VENDITE

Il D.P.R. n. 146/2018 specifica che, per la vendita di F-gas e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas agli utilizzatori finali, la comunicazione alla Banca Dati deve essere effettuata al momento della vendita. Nel caso delle apparecchiature, tra i dati da comunicare vi è il numero e la data dello scontrino o della fattura.

A partire dal 25 Luglio 2019, l’obbligo di tenuta dei registri per la vendita di gas fluorurati, previsto dal Regolamento 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca Dati.

E’ possibile accedere dal sito bancadati.fgas.it sezione Comunicazione Vendite - tramite firma digitale o SPID della persona che ha presentato la pratica di iscrizione venditore, oppure tramite le credenziali inviate alle persone abilitate.

E’ importante consultare i seguenti materiali di supporto, nella sezione Informazioni utili:

- video tutorial e manuale che illustrano passo dopo passo le modalità di compilazione della comunicazione vendite di F-gas e di apparecchiature;

- F.A.Q.  relative ad informazioni generali e casi specifici.

Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle Camere di Commercio Competenti per il territorio, i diritti di segreteria previsti dal Decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/7/2012.

Una sintesi degli importi relativi alle pratiche SEZIONE VENDITORI è riportata nella tabella seguente:

 

PRATICA

IMPORTI ASSOCIATI

DIRITTI DI SEGRETERIA

IMPOSTA DI BOLLO

Iscrizione Venditore

€ 21,00

€ 16,00

Variazione Venditore

€ 9,00

€ 16,00

Aggiornamento Venditore

Non previsto

Non previsto

Cancellazione Venditore

Non previsto

Non previsto

Estensione Impresa

iscritta a Venditore

Non previsto

Non previsto

I pagamenti possono essere effettuati tramite:

carta di credito o Telemaco Pay;

- PagoPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

26/02/2021

INSTALLATORI E MANUTENTORI

Il D.P.R. n.146/2018 specifica che per attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite o smantellamento svolti su apparecchiature contenenti F-gas, la comunicazione alla Banca Dati deve essere effettuata entro 30 giorni dal completamento dell’intervento.

Per accedere alla sezione Comunicazioni interventi, l’impresa o la persona nel caso di imprese esenti dall’obbligo di certificazione, devono essere preventivamente iscritte al Registro Nazionale ed in possesso del certificato.

 

COME ACCEDERE ALLA SEZIONE COMUNICAZIONE INTERVENTI

Per identificare le persone che inseriranno manualmente le comunicazioni degli interventi (interne all’azienda o esterne ad essa) e rilasciare alle persone identificate le credenziali per l’accesso alla Banca Dati, è necessario accedere al sito www.fgas.it tramite firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato, o tramite SPID, e presentare una pratica di Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi.

Si evidenzia che l’accesso con SPID è valido, ma che a completamento della pratica sarà necessario firmare con firma digitale intestata allo stesso soggetto titolare dello SPID.

Una volta presentata la pratica, che non comporta alcun costo, il Registro F-gas trasmetterà alle persone indicate le credenziali tramite email. 

Una persona fisica potrà essere abilitata ad inserire i dati degli interventi da parte di più imprese: le credenziali saranno uniche.

 E' importante consultare i seguenti materiali di supporto, nella sezione Informazioni utili:

- video tutorial e manuale che illustrano passo dopo passo la modalità di presentazione della pratica di Richiesta abilitazioni comunicazione interventi;

- F.A.Q.  relative ad informazioni generali e casi specifici.

 

COME TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE INTERVENTI

E’ possibile accedere dal sito bancadati.fgas.it - sezione Comunicazione Interventi - con le credenziali rilasciate dal Registro F-gas alle persone abilitate oppure tramite firma digitale o SPID.

E' importante consultare i seguenti materiali di supporto, nella sezione Informazioni utili:

 - video tutorial e manuale che illustrano passo dopo passo la modalità di compilazione della comunicazione interventi;

- F.A.Q.  relative ad informazioni generali e casi specifici.

 

A partire dal 25 Settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca Dati. Il soggetto che invia la comunicazione interventi potrà trasmettere agli operatori - ovvero i proprietari, o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature - il rapporto di intervento (un riepilogo che riporta tutti i dati inseriti nella comunicazione) tramite email attraverso la Banca Dati oppure con altre modalità, secondo le proprie prassi.

Gli operatori potranno scaricare da un'apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature: per approfondimenti consultare l'articolo OPERATORI.

 

 

 

Per la gestione e la tenuta della Banca Dati - sezione Comunicazione interventi- è previsto il pagamento di un DIRITTO ANNUO di segreteria, da versare esclusivamente tramite carta di credito, entro il mese di novembre alle Camere di Commercio competenti.

 L’importo dovuto corrisponde a:

- 21€ per le imprese certificate;

- 13€ per ciascuna persona certificata che opera per conto di un' impresa non soggetta ad obbligo di certificazione.

 

Per la pratica “Richiesta abilitazione per comunicazione interventi” non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria.

 

 

24/03/2020

OPERATORI

L’ art. 16 comma 10 del D.P.R. n.146/2018 prescrive che gli operatori devono verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca Dati: è possibile accedere dal sito bancadati.fgas.it – sezione Operatori - tramite firma digitale o SPID della persona fisica che effettua l’accesso, oppure tramite le credenziali rilasciate dal Registro F-gas.

Per ottenere le credenziali è necessario cliccare sulla voce “Registrati” e inserire i dati anagrafici richiesti.

Se l’utente è già abilitato all’area riservata della comunicazione vendite oppure all’area riservata della comunicazione interventi NON dovrà registrarsi anche nell’area operatori.

 Una volta effettuato l’accesso, l’utente deve inserire le seguenti informazioni:

- codice fiscale dell’operatore;

- codice apparecchiatura;

- codice intervento.

 Tali informazioni sono indicate nel rapporto di intervento fornito all’operatore dall’impresa che ha effettuato la comunicazione alla Banca Dati.

Se l’operatore lo ritiene, potrà stampare un attestato che riporta gli interventi effettuati su una specifica apparecchiatura in un arco di tempo predefinito: questa operazione prevede un versamento di un diritto di segreteria pari a 5€ per ogni attestato, tramite carta di credito.

 

 

24/03/2020
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