L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore);
della sanzione ridotta;
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il D.M. n. 54/2005, in vigore dal 4 maggio 2005, regolamenta le sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio.
Con circolare n. 3587/C del 20.06.2005 e nota n. 172574 del 22.10.2013 il Ministero ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’applicazione del Decreto.
Per quanto riguarda il diritto annuo da versare si fa riferimento a quello dovuto nei termini determinati di anno in anno con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell’11/05/01), con l’eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 18, co. 6 della legge n. 580/93.
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
Dall’1/1/2024 il tasso legale è pari al 2,5% annuo (decreto MEF 29/11/2023 - G.U. n. 288 del 11/12/2023)
I precedenti tassi legali applicati sono stati:
dal 1/01/2023 al 31/12/2023 | 5.00% |
dal 1/01/2022 al 31/12/2022 | 1,25% |
dal 1/01/2021 al 31/12/2021 | 0,01% |
dal 1/01/2020 al 31/12/2020 | 0,05% |
dal 1/01/2019 al 31/12/2019 | 0,8% |
dal 1/01/2018 al 31/12/2018 | 0,3% |
dal 1/01/2017 al 31/12/2017 | 0,1% |
dal 1/01/2016 al 31/12/2016 | 0,2% |
dal 1/01/2015 al 31/12/2015 | 0,5% |
dal 1/01/2014 al 31/12/2014 | 1,0% |
dal 1/01/2012 al 31/12/2013 | 2,5% |
dal 1/01/2011 al 31/12/2011 | 1,5% |
dal 1/01/2010 al 31/12/2010 | 1,0% |
dal 1/01/2008 al 31/12/2009 | 3,0% |
dal 1/01/2004 al 31/12/2007 | 2,5% |
dal 1/01/2002 al 31/12/2003 | 3,0% |
L’importo degli interessi si determina come di seguito indicato :
interessi moratori=
|
ammontare del tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni/365 |
IL VERSAMENTO
Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati su modello F24 utilizzando la sezione: "IMU ed altri tributi locali" riportando il codice ente: VE (sigla della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento), indicando l’anno di riferimento del diritto dovuto, e utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3850 per il diritto annuo dovuto (compensabile)
- 3851 per interessi (non compensabile)
- 3852 per sanzioni (non compensabile)
La circolare n. 3587/c del 20.06.2005 ha chiarito che il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di diritto, interessi e sanzioni eseguiti il medesimo giorno in un unico modello F24.
AVVERTENZA: in caso di ravvedimento per tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IL CODICE TRIBUTO 8911 perchè non sana la violazione relativa al diritto annuale.
Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza .
In particolare è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.
Il termine utile per regolarizzare l’eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è di un anno dalla violazione.
Si precisa che il termine ordinario per il pagamento del diritto annuale è quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi.
Per l'anno 2023 il termine è il 30 giugno o il 20 luglio se soggetti a proroga.
Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributo può ravvedersi:
a) entro 30 giorni dalla commissione della violazione il contribuente ha facoltĂ di versare il tributo camerale con la maggiorazione dello 0,4%.
 b) entro un anno dalla violazione mediante il contestuale pagamento:
- del diritto annuo dovuto ;
- di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile (30%); (modificato con Legge 13/12/2010)Â *3,75%*
- degli interessi moratori.
 I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).
Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
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