Imprese culturali e creative

Imprese Culturali e Creative - ICC

IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (ICC): DAL 30/9/2025 NUOVA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

L’articolo 25 della legge n. 206/2023 ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale e ha definito la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro imprese in cui sono iscritte tali imprese. 
Il successivo decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024 (decreto ICC), in attuazione dell’articolo 25, comma 6 della legge 206/2023, ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica.
Il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 10/7/2025, in attuazione dell’articolo 5 del suddetto decreto ICC, ha istituto l’apposita sezione speciale del registro imprese e ha dettato le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale; in allegato al decreto sono stati inoltre elencati i codici ATECO delle attività ammissibili.
Infine, con il decreto direttoriale del 7/8/2025, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al registro imprese, aggiornando le istruzioni per effettuare questo adempimento (modelli S5 e I2), a partire dal 30 settembre 2025.

Requisiti soggettivi (articolo 3 decreto ICC)

Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, tramite la richiesta di iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese:

  • gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
  • le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, iscritti nel registro imprese o nel REA e che hanno già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica.

Requisiti oggettivi (articolo 4 decreto ICC)

I suddetti soggetti, per acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa devono inoltre:

  • svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia,
  • svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali (v. Nota di seguito).

Possono inoltre acquisire la qualifica di ICC i soggetti costituiti in una delle forme indicate ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo ‘Requisiti soggettivi’ (articolo 3, lettere a) e b) del decreto ICC), che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
Nota:
Si definiscono beni culturali, i beni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si definiscono attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE

L’istanza di iscrizione (o di cancellazione) nella sezione speciale delle imprese culturali e creative deve essere presentata al registro imprese competente, mediante una pratica telematica di comunicazione unica predisposta tramite l'ambiente di compilazione DIRE o, in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con l’ultima versione della modulistica ministeriale. Il registro imprese competente è quello in cui l’impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

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