Cittadini Extracomunitari

Nulla-osta cittadini extracomunitari

A CHI SERVE

I cittadini extracomunitari che intendono svolgere un’attività di lavoro autonomo in Italia devono essere provvisti di idoneo permesso di soggiorno di cui al seguente elenco:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo 
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale 
- permesso di soggiorno per motivi familiari 
- permesso di soggiorno per “assistenza minore” 
- permesso di soggiorno per asilo 
- permesso di soggiorno per attesa occupazione 
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria 

Anche coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno per investitori possono esercitare gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale che vogliano svolgere un’attività di lavoro autonomo possono chiedere la conversione, presentando una domanda on line allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente per territorio (luogo nel quale l’attività sarà esercitata). Il sito cui accedere è www.interno.it

Per coloro che non sono ancora titolari di permesso di soggiorno o che sono titolari di un permesso di soggiorno di tipo non idoneo allo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, si rende necessario l’avvio delle procedure per il rilascio di un permesso di soggiorno idoneo allo scopo.

Per un orientamento interpretativo, non vincolante, sull’idoneità delle diverse tipologie di permesso di soggiorno ai fini dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, è possibile consultare l’apposito prospetto predisposto dall’Ufficio.

CHI LO RILASCIA

In base all’ art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 “Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso”.
Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso a Camera di Commercio competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale
Ne deriva quindi che, per l’esercizio delle attività di lavoro autonomo in forma di impresa, dovrà essere richiesto alla competente Camera di Commercio il nulla osta per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

ATTENZIONE
L'art. 39 del D.P.R. 394/1999, come modificato dall'art. 36 del D.P.R. 334/2004, prevede che:
La dichiarazione e l'attestazione sopra menzionate, sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

QUANDO SERVE

Si ricorda che il cittadino extracomunitario deve già essere in possesso di idoneo permesso di soggiorno, in corso di validità, per poter legittimamente iniziare l’esercizio di una determinata attività d’impresa, ma non per la preventiva (eventuale) costituzione di una società di diritto italiano: questa potrà infatti avvenire anche con la partecipazione di cittadini extracomunitari privi di qualsivoglia titolo di soggiorno, purché sussistano le condizioni di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi C.C., di volta in volta verificate dal notaio rogante. Le condizioni di reciprocità vengono periodicamente verificate dal Ministero degli Affari esteri - Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati.

La Camera di Commercio cura il rilascio delle dichiarazioni previste dall’articolo 39, c.d. nulla-osta:

  • verificando la sussistenza dei requisiti per l’iscrivibilitĂ  al Registro delle Imprese;
  • attestando i parametri di riferimento riguardanti la disponibilitĂ  delle risorse finanziarie minime occorrenti per l’esercizio dell’attivitĂ  dichiarata.

Se la verifica si conclude con esito positivo la Camera di Commercio rilascia un unico documento recante le due attestazioni valido sia per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sia per l’eventuale conversione di un permesso di soggiorno di cui l’interessato fosse già titolare (tipicamente quello per “motivi di studio”…).

Il nulla-osta ha validità di 3 (tre) mesi dalla data del rilascio (cfr. art. 26, 2° co. d.lgs. n. 286/1998).

L’iscrivibilità al Registro delle Imprese di cui al punto a) viene valutata avendo riguardo agli stessi requisiti che sarebbero necessari ad un cittadino comunitario per poter svolgere regolarmente l’attività dichiarata: dunque, se l’attività è “libera” (nel senso che la legge italiana non prevede particolari requisiti per il suo esercizio) la Camera di Commercio attesterà senza ulteriori verifiche l’assenza di motivi ostativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese; se invece l’attività richiede particolari requisiti per essere regolarmente esercitata, la Camera di Commercio procederà ad appurare preventivamente che l’interessato sia effettivamente in possesso di tali requisiti (licenze, titoli di studio italiani o stranieri debitamente riconosciuti, assenza di condanne o pendenze giudiziarie ostative ecc.).

Per indicazioni sui requisiti per lo svolgimento delle diverse attività imprenditoriali è possibile consultare la guida REA.

L'attestazione delle risorse finanziarie minime di cui al punto b), necessarie per lo svolgimento dell’attività dichiarata, viene valutata sulla base dei parametri fissati con Delibera della Giunta Camerale n. 8 del 23/01/2017.

I parametri fissati con la Delibera di Giunta n. 8 del 23/01/2017 sono i seguenti:

AttivitĂ  a basso contenuto capitalistico:piccoli lavori edili, imbianchini, facchini, interpreti e lavori di traduzione, pulizie, servizi di giardinaggio, assistenza non specialistica ad anziani e disabili, piccole riparazioni sartoriali.

Il cittadino extracomunitario che intendesse svolgere nella provincia di Venezia o Rovigo attivitĂ  lavorative imprenditoriali del tipo sopra menzionato dovrĂ  dimostrare di essere in possesso di almeno Euro 22.000,00.

Attività a medio contenuto capitalistico: trattasi di attività che richiedono un piccolo laboratorio o un negozio, eventuali modesti macchinari, attrezzature minute, ad esempio per la produzione di borse, pelletterie in genere, attività di sartoria, massaggi orientali, piccolo commercio di chincaglierie, bigiotterie ed altri oggetti non di pregio, altre attività artigianali con scarse attrezzature, manutenzioni giardini di grandi dimensioni, attività agricole e d’allevamento in generale.

 Il cittadino extracomunitario che intendesse svolgere nella provincia di Venezia o Rovigo attività lavorative imprenditoriali del tipo sopra menzionato dovrà dimostrare di essere in possesso di Euro 31.000,00.

AttivitĂ  a consistente contenuto capitalistico: trattasi di attivitĂ  commerciali di un certo rilievo, quali ad esempio ristoranti, gastronomie, padroncini di piccoli automezzi, estetisti, produttori di confezioni di vario genere (abbigliamento, scarpe, borse, ecc).

Il cittadino extracomunitario che intendesse svolgere nella provincia di Venezia o Rovigo attivitĂ  lavorative imprenditoriali del tipo sopra menzionato dovrĂ  dimostrare di essere in possesso di Euro 45.000,00.

Attività autonome non iscrivibili al Registro delle Imprese né ad ordini, collegi o altri albi professionali: trattasi di attività “che non richiedono il rilascio di alcun titolo  abilitativo  o  autorizzatorio” (quindi esercitabili anche a prescindere da iscrizioni in specifici registri o elenchi) quali, a titolo meramente esemplificativo, gli amministratori condominiali, le attività di consulenza non esercitate nella forma di organizzazione imprenditoriale di servizi, gli artisti che vendono direttamente le proprie opere.

Considerato che in base al citato art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 “anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività” la Giunta Camerale ha riconosciuto la propria competenza anche per l'attestazione dei parametri finanziari necessari allo svolgimento di attività di lavoro autonomo non iscrivibili al Registro delle imprese né ad altri albi, ruoli o elenchi comunque denominati.

Per l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma riconducibile alla categoria così determinata, la Giunta stima che il cittadino extracomunitario dovrebbe dimostrare di essere comunque in possesso di almeno Euro 22.000, equivalente al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale.

1. ISCRIVIBILITA' R.I. CON SOGGIORNO MOTIVI GIUSTIZIA
Si richiede se il titolare di permesso di soggiorno per MOTIVI DI GIUSTIZIA possa avviare un'attivitĂ  di lavoro autonomo con iscrizione al Registro Imprese.

In analogia con quanto accade per i soggetti titolari di permesso di soggiorno scaduto in pendenza di rinnovo, il Registro delle Imprese potrà procedere al ricevimento e alla sospensione istanza d’iscrizione in attesa dell’esito del procedimento giudiziario.

A titolo esemplificativo si richiama il caso di una richiesta d’iscrizione in qualità d’impresa individuale da parte di cittadino extracomunitario unitamente ad un permesso di soggiorno recante alla voce motivo del soggiorno la dicitura “motivi di giustizia” e alla voce referenze in Italia, la dicitura “attesa determinazione t.a.r.”.
Detto permesso di soggiorno di per sé non consente lo svolgimento di attività lavorativa: nondimeno è stata prodotta dall’interessato anche copia dell’ordinanza del TAR con cui si sospende il provvedimento di rifiuto del Prefetto riferito alla domanda di regolarizzazione della posizione dell’interessato.
In questa situazione deve ritenersi ancora pendente la procedura di regolarizzazione, che potrebbe concludersi con il rilascio di un permesso di soggiorno del tipo idoneo allo svolgimento di attività lavorativa: dunque, nonostante la carenza di un permesso di soggiorno idoneo al perfezionamento dell’iscrizione, la documentazione esibita prova nondimeno la concreta possibilità che un tale documento possa essere in seguito rilasciato.
In tale prospettiva risulterebbe ingiustamente pregiudizievole per il soggetto istante negare, da parte camerale, l’iscrizione con effetto dalla prima richiesta, per il solo fatto che al tempo della stessa risultava ancora pendente il ricorso contro il provvedimento prefettizio di rifiuto della regolarizzazione. 
Il Conservatore del R.I. ha ritenuto in questo caso opportuno procedere al ricevimento dell’istanza di iscrizione in qualità d’impresa individuale e alla relativa protocollazione con contestuale sospensione dell’istruttoria: la stessa può essere successivamente conclusa, con l’iscrizione vera e propria, allorché l’interessato provveda ad integrare la pratica con permesso di soggiorno della tipologia idonea allo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma.
In nota alla ricevuta di protocollo della domanda di iscrizione risulterà la dicitura: “IN ATTESA DI IDONEO P.d.S. – RILASCIO CONDIZIONATO A ESITO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO”
Si sottolinea che tale permesso di soggiorno idoneo dovrà avere efficacia retroattiva già dalla data della richiesta d’iscrizione: in caso contrario l’Ufficio provvederà ad un ulteriore esame della documentazione prodotta per valutare la possibilità di attribuire o meno una diversa valenza al precedente permesso per motivi di giustizia alla luce dell’esito del ricorso giurisdizionale, così da legittimare il periodo d’iscrizione intercorrente tra la domanda ed il rilascio del permesso idoneo.

 

2. ISCRIVIBILITA' R.I. DEI RIFUGIATI
Vengono richiesti chiarimenti in merito all’iscrivibilità al Registro delle Imprese di cittadini extracomunitari con lo status di “rifugiato”.

I cittadini stranieri rifugiati, con permesso di soggiorno per asilo, possono iscriversi al Registro delle Imprese alla stregua dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno  per motivi di lavoro autonomo o subordinato: non è pertanto necessaria la procedura di conversione del  permesso né, quindi, il preliminare rilascio, da parte di questa Amministrazione, dell'attestazione  ex art. 39 DPR 394/99 (relativa anche ai parametri finanziari).

Per un riferimento normativo:

Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, adottata il 28 luglio 1951 dalla Conferenza dei plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi convocata dall'ONU: Articolo 18 - Attività autonome“Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati che si trovano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze aglistranieri in generale, per quanto riguarda l'esercizio di un lavoro autonomo nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e così pure per quanto riguarda la creazione di società commerciali ed industriali.” - Ratifica della Convenzione: Legge n.  722/1954

 

3. ISCRIZIONE R.I. CON SOGGIORNO SCADUTO
Si chiede se possa essere ottenuta l'iscrizione al R.I. a seguito di domanda presentata allegando permesso di soggiorno idoneo, ma giĂ  scaduto.
Con Direttiva n°18 del 4 giugno 2007 il Conservatore del Regsitro delle Imprese di Venezia ha disposto che le denunce di inizio attività presentate al R.E.A. e le domande presentate all’Albo Imprese Artigiane per l’iscrizione di cittadini extracomunitari in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari, ove non corredate da idoneo permesso di soggiorno in corso di validità, vengano comunque accolte (fermi restando gli altri requisiti di regolarità formale) purché corredate da tutta la seguente documentazione:
1) permesso di soggiorno, ancorché scaduto, comunque di tipologia idonea all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo;
2) ricevuta postale rilasciata da Ufficio Postale abilitato, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, recante gli estremi del titolare del permesso di soggiorno scaduto, i codici numerici “PASSWORD” e “USER ID” e l’ologramma rettangolare in alto a destra;
3) documento d’identità in corso di validità recante i dati corrispondenti a quelli indicati nel permesso di soggiorno scaduto e nella ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

 

4. ISCRIZIONE R.I. STAGIONALI EXSTRACOMUNITARI
Si richiede se il titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato STAGIONALE possa avviare un'attivitĂ  di lavoro autonomo con iscrizione al Registro Imprese.

In considerazione di quanto disposto dall’ art. 14, 1° co. lett. a ) del DPR n. 394/99, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese non va considerato valido il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. In particolare tale tipologia di permesso si riconosce per la compilazione della riga MOTIVO DEL VISTO INGRESSO con la dicitura LAV.SUB.STAG. (normalmente in corrispondenza di tale riga non compare alcuna dicitura); la successiva riga MOTIVO DEL SOGGIORNO invece dovrebbe recare la dicitura LAVORO SUBORDINATO (ANCHE STAGIONALE).
Viene invece considerato valido il permesso di soggiorno con la riga MOTIVO DEL VISTO INGRESSO non compilata, anche se la successiva riga MOTIVO DEL SOGGIORNO reca la dicitura LAVORO SUBORDINATO (ANCHE STAGIONALE): nella prassi viene infatti solitamente riportata questa dicitura anche per il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non necessariamente stagionale.

 

5. RAPPRESENTANTE IN ITALIA DI IMPRESA STRANIERA
Viene prospettato il caso di un soggetto di diritto straniero (in specie una associazione di diritto macedone) che intende aprire una unitĂ  locale in Italia per l'attivitĂ  di organizzazione di mostre ed eventi culturali.

L'attività (trattandosi d'associazione) può supporsi esercitata non per conto terzi, sicché non ricorre l'attività d'agenzia e in tal caso può considerarsi libera.
Il soggetto di diritto straniero vuole aprire una UL in Italia: nel caso in specie il rappresentante legale del soggetto giuridico straniero sarà anche rappresentante legale in Italia relativamente all'UL., ma ciò non rileva ai fini della questione in discorso.
Viene chiesto se tale rappresentante necessiti di permesso di soggiorno.
Pare di dover rispondere affermativamente in quanto, diversamente dal mero amministratore di una societĂ  estera, che in teoria potrebbe esercitare il controllo sull'UL italiana tramite rappresentante legale in Italia (al limite anche senza mai entrare nel nostro territorio) per il rappresentante legale in Italia dell'UL sembra inverosimile ipotizzare lo svolgimento della relativa funzione senza risiedervi in maniera continuativa.
Da ciò la necessità di idoneo titolo per il soggiorno, giusto l'art. 26 d.lgs.286/98 e l'art. 39 DPR 394/99.
Nondimeno sorge un dubbio di fronte all'ipotesi di un soggetto che affermasse di svolgere il compito di rappresentante legale in Italia entrando nel nostro territorio solo saltuariamente e per brevi periodi usufruendo, magari, di un semplice visto per affari...
A tale proposito viene il Conservatore del Registro delle Imprese di Venezia, sentito per le vie brevi si è espresso nel senso di dare rilievo alla residenza del rappresentante legale in Italia: se risiede in Macedonia, non serve alcun permesso di soggiorno: se invece risiede o è domiciliato per la carica in Italia, serve il permesso di soggiorno.

 

6. SOCI/AMMINISTRATORI EXTRACOMUNITARI - AUTOTRASPORTI
Si deve costituire una società a responsabilità limitata - avente oggetto trasporti internazionali su ruote - i cui soci sono un italiano e due cittadini extracomunitari, residenti nel paese d’origine e senza permesso di soggiorno.

Viene chiesto se vi sono impedimenti all’iscrizione presso il Registro Imprese.

Ad un socio extracomunitario verrà affidata l’amministrazione della società e la legale rappresentanza: la mancanza del permesso di soggiorno impedisce la normale attività di amministrazione?

a) Costituzione di SRL da parte di un socio italiano e due soci extracomunitari: dal momento che nel caso in esame i soci extracomunitari NON sono titolari di permesso di soggiorno, viene in rilievo il fatto che sussistono le condizioni di reciprocità ex art.16 preleggi cc tra Italia e il paese d’origine, come verificabile dal Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Esteri; per inciso, se invece il cittadino extracomunitario soggiorna in territorio italiano ed è titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari, gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l’esistenza della condizione di reciprocità.
Si richiama comunque l'attenzione sul fatto che detto controllo compete al notaio che redige l'atto costitutivo, attenendo all'ufficio del Registro delle Imprese la sola competenza relativamente al controllo della regolaritĂ  formale dell'atto di cui viene attuata la pubblicitĂ  legale.

b) Inizio attivitĂ  di autotrasporti internazionali su ruote:
In base all'art.1, 6°co. Legge 23 dicembre 1997, n.454, è previsto che: 6. "Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.",
mentre in base all'art.12 Legge 6 giugno 1974, n. 298 ....
"Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.
Ove l'impresa abbia piĂą di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo."
Orbene, stante la regolare costituzione del soggetto giuridico in base a quanto sub 1), deve ritenersi senz'altro applicabile la normativa qui richiamata, sicché, una volta costituita la società, si procederà all'iscrizione della stessa all'albo degli autotrasportatori: ottenuta la l'iscrizione all'albo si potrà dare inizio all'attività.
Entro 30 giorni dall'inizio dell'attivitĂ  si procederĂ  alla relativa denuncia presso il Registri delle Imprese - R.E.A.

c) Amministrazione da parte di socio extracomunitario residente all'estero: in punto di diritto non parrebbero sussistere impedimenti alla copertura della carica di amministratore da parte di soggetto residente all'estero, giusta la sussistenza delle condizioni di reciprocitĂ  richiamate sub 1): nondimeno evidenti motivi di opportunitĂ  suggeriscono che tale soggetto, specie se amministratore unico, sia in possesso di titoli idonei all'ingresso nel territorio italiano senza impedimenti e/o vincoli di sorta.
A tal proposito l'art.26, 2° co. d.lgs n.286/1998 prescrive che: "In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri: di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere."
Premesso che il rilascio del permesso di soggiorno attiene esclusivamente alla Questura territorialmente competente, alla quale si rinvia per piĂą certi chiarimenti in materia, si ha motivo di ritenere che la dimostrazione dei requisiti di cui alla citata norma, possa avvenire a mezzo di visura camerale aggiornata relativa alla posizione della societĂ , dalla quale risulterĂ  l'invistitura del cittadino extracomunitario quale amministratore: potrĂ  pertanto prendersi in considerazione la possibilitĂ  di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro autonomo da parte dell'amministratore extracomunitario.



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29/10/2024
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